Circolare n. 831
Certificazione Unica “CU 2020” – Compilazione e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate – Scadenza 7.03.2020 – Consegna ai percipienti – Scadenza 31.03.2020
Certificazione degli utili ed altri proventi corrisposti nel corso del 2019 – Modello CUPE – Consegna ai percipienti – Scadenza 31.03.2020
Le certificazioni uniche relative ai redditi corrisposti nel 2019 dovranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 9/3/2020 (cadendo il 7 marzo un sabato) e consegnate ai percipienti entro il 31/03/2020.
Entro la stessa data dovrà essere consegnato ai percipienti il modello CUPE relativo agli utili corrisposti nel 2019.
Certificazione Unica “CU 2020” – Compilazione e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate – Scadenza 7.03.2020
E’ stata approvata la Certificazione Unica “CU 2020” dei redditi di lavoro dipendente ed equiparati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei redditi relativi alle locazioni brevi, relativi all’anno 2019.
In via esemplificativa, sono tenuti alla compilazione ed invio della “CU 2020” i soggetti che nel 2019 hanno corrisposto somme e/o valori soggetti a ritenuta alla fonte, quali ad es., redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo e taluni redditi diversi, provvigioni, corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti d’appalto, indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma, indennità di esproprio e simili, somme liquidate a seguito di pignoramenti presso terzi, nonché contributi previdenziali ed assistenziali, e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL e redditi derivanti da contratti di locazioni brevi.
Sono tenuti alla presentazione della Certificazione Unica anche i soggetti che hanno corrisposto compensi di lavoro autonomo rientranti in regimi agevolati, anche se non è stata effettuata la ritenuta.
Devono inoltre presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria e l’obbligo della denuncia nominativa.
La Certificazione Unica 2020 si compone di:
- un modello “ordinario” da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 3.2020 (cadendo il 7 marzo di sabato);
- un modello “sintetico” da consegnare al contribuente percettore delle somme entro il 3.2020.
La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il 31/10/2020, termine di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta Mod. 770.
Lo Studio è a disposizione dei Sigg. Clienti per la predisposizione ed invio della “Certificazione Unica 2020” dei redditi di lavoro autonomo, anche occasionale, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi corrisposti nel corso dell’anno 2019, e per il successivo invio telematico all’Agenzia delle Entrate entro il 9.3.2020.
A tal fine si richiede di fornire allo Studio entro il prossimo 15 febbraio 2020, per ciascun percipiente, i seguenti dati e documenti:
- i dati anagrafici
- tipologia del compenso corrisposto
- i dati previdenziali
- copia delle fatture/ricevute pagate nell’anno 2019
- copia dei modelli F24 di pagamento delle ritenute
Certificazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti nel corso del 2019 – Modello CUPE – Scadenza 31.03.2020.
La certificazione deve essere rilasciata entro il 31/03/2020, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori nel 2019 di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES (Spa, Srl, etc.), residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti con esclusione degli utili e degli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o ad imposta sostituiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. 600/1973.
La certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo di imposta o imposta sostitutiva, anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 27 bis del D.P.R. 600/73.
La certificazione deve essere utilizzata dai percettori degli utili per indicare nella dichiarazione annuale dei redditi i proventi conseguiti.
La certificazione deve essere rilasciata anche per attestare i dati relativi a:
- proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all’art. 44, c. 2, lett. a) del TUIR;
- proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, c. 1, lett. f) del TUIR con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi;
- agli interessi passivi riqualificati come dividendi per effetto dell’applicazione, alla società erogante, delle disposizioni previste dall’art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31.12.2007).
- utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ (società di investimento immobiliare quotate) e SIINQ (società di investimento immobiliare non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto.
Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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