Circolare n. 826

Modalità di pagamento dei Modelli F24 in presenza di compensazione di crediti d’imposta – Obbligo di preventiva presentazione della Dichiarazione dei redditi/IRAP per compensazioni superiori a 5.000,00 Euro – D.L. 26 Ottobre 2019 n. 124 (c.d. “Decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”) convertito nella L. 19 Dicembre 2019 n. 157

Nella presente circolare vengono illustrate le nuove disposizioni relative all’obbligo di pagamento dei Modelli F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate in presenza di compensazione di crediti d’imposta e l’introduzione dell’obbligo di preventiva presentazione della Dichiarazione dei redditi/IRAP per le compensazioni, superiori a 5.000,00 Euro annui, nei Modelli F24 di imposte sui redditi e IRAP.

Obbligo di presentazione del Modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

Il comma 2 dell’art’art. 3 del D.L. 124/2019 estende anche ai contribuenti non titolari di partita IVA l’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:

  • di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP;
  • dei crediti d’imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l’utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 “a saldo zero” o di particolari crediti d’imposta agevolativi.

Crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta

L’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate sussiste anche per la presentazione  dei modelli F24 che presentano una compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta, finalizzati, ad esempio al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti come rimborsi da Modelli 730 e “Bonus Renzi”.

Decorrenza

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, quindi, ad esempio, da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.

Modalità di presentazione del Modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

Il modello F24 può essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta:

  • utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online”;
  • oppure avvalendosi di un intermediario abilitato.

Le nuove modalità di compensazione dei crediti fiscali fruibili nel modello F24 vengono riepilogate nelle tabelle sotto riportate.

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA
  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24
Cartacei presso banche/Poste Servizi telematici banche/Poste Servizi telematici Agenzia delle Entrate
Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione NO
Modelli F24 con saldo
a debito con compensazione
NO NO
Modelli F24 a saldo zero, con compensazione NO NO

 

CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA
  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24
Cartacei presso banche/Poste Servizi telematici banche/Poste Servizi telematici Agenzia delle Entrate
Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione
Modelli F24 con saldo
a debito con compensazione
NO NO
Modelli F24 a saldo zero, con compensazione NO NO


                                      

Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito

L’art. 3 c. 1 del D.L. 124/2019, estende l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti per importi superiori a 5.000,00 euro annui:

  • alle imposte sui redditi e relative addizionali;
  • alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
  • all’IRAP.

Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione:

  • solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono.
  • a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

In pratica, vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA.

Decorrenza

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive e all’IRAP, maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.

Per i crediti maturati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, emergenti dai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, rimangono invece applicabili le precedenti disposizioni che non prevedevano l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emergono.

Restano inoltre ferme le disposizioni che regolano il rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emergono i crediti da compensare.


 

Controllo preventivo delle compensazioni – Scarto dei Modelli F24 – Sanzioni

L’Agenzia delle Entrate, se ravvisa profili di rischio dalla stessa individuati, può bloccare preventivamente i modelli F24 che contengono compensazioni e successivamente disporne lo scarto. Se il modello F24 viene bloccato e scartato, il pagamento non è eseguito (cfr. Circolare Studio n. 795).

L’art. 3 c. 6 del D.L. 124/2019 prevede una sanzione pari al 5% dell’importo, per importi fino a 5.000,00 euro, op­pure pari a 250,00 euro per importi su­periori a 5.000,00 euro, a carico del contribuente il cui modello F24 sia stato preventivamente scartato. Tale sanzione viene contestata mediante cartella di pagamento, con diretta iscrizione a ruolo.

Ove il contribuente paghi la sanzione entro 30 giorni dall’apposita comunicazione preventiva inviata dall’Agenzia delle Entrate, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita. In ogni caso, il contribuente può far presente all’Agenzia delle Entrate elementi valutati erroneamente o non considerati.

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

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