Circolare n. 823

Decreto Legge 26 Ottobre 2019 n. 124 (c.d. “Decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124  (c.d. “Decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”) contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”. L’obiettivo delle nuove misure è quello di avviare un corposo piano di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali.

Nella presente circolare  si analizzano alcune delle principali novità, in ambito fiscale ed in materia di diritto penale tributario, contenute nel D.L. 124/2019. Tenuto conto che il suddetto decreto è in sede di conversione di legge, le relative disposizioni, alcune delle quali saranno operative dal 2020,  possono essere soggette a modifiche ed integrazioni.

Versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell’ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi

Con l’art. 4 c. 1 del D.L. 124/2019 è stato introdotto l’art. 17-bis nel DLgs. 241/97, il quale prevede che il committente che affida ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio deve versare le ritenute fiscali a titolo di IRPEF e relative addizionali operate da parte dell’impresa appaltatrice o affidataria e delle imprese subappaltatrici, sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell’opera o nel servizio.

L’obbligo si applica sia ai committenti “imprenditori”, sia agli enti pubblici e agli enti non commerciali. Rientrano in tale ambito applicativo i contratti che hanno per oggetto l’assunzione di un obbligo di fare, sia nell’ambito di un contratto di appalto, sia in relazione ad altre tipologie contrattuali quali, a titolo di esempio, i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto.

 

Obblighi dell’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrici

Almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali, l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice deve fornire al committente:

  • la provvista necessaria per il pagamento delle ritenute sul conto corrente bancario o postale da questi comunicato;
  • a mezzo PEC, l’elenco con il nominativo dei lavoratori impiegati, con il dettaglio delle ore lavorate e l’importo della retribuzione corrisposta per la prestazione resa ai fini dell’esecuzione dell’opera o del servizio;
  • i dati necessari per la compilazione dei modelli F24 da utilizzare per il versamento;
  • i dati identificativi del bonifico della provvista.

In alternativa alla provvista per il versamento, l’impresa appaltatrice o affidataria che abbia maturato corrispettivi per le prestazioni eseguite può chiedere che questi vengano utilizzati in compensazione per il versamento delle ritenute.

 

Obblighi del committente

Il committente:

  • deve comunicare in tempo utile il conto corrente bancario o postale sul quale ricevere la provvista;
  • se ha ricevuto tempestivamente la provvista (o la richiesta di utilizzare corrispettivi maturati per le prestazioni svolte) deve eseguire il versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, senza possibilità di utilizzare in compensazione nel modello F24 proprie posizioni creditorie;
  • deve indicare nel modello F24 il codice fiscale del soggetto che ha effettuato le ritenute, quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito;
  • deve sospendere il pagamento dei corrispettivi in caso di inadempimento dell’im­-presa appaltatrice o affidataria;
  • deve comunicare entro 90 giorni eventuali inadempimenti dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice all’Agenzia delle Entrate competente.

Entro 5 giorni, il committente comunica a mezzo PEC all’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice di aver versato le ritenute.

L’impresa che non abbia ricevuto tale comunicazione deve informare l’Agenzia delle Entrate competente.

 

Responsabilità delle parti

Sia l’impresa appaltatrice o affidataria e l’impresa subappaltatrice, che il committente, sono responsabili per l’inadempimento di ciascun obbligo a proprio carico.

 

Esonero

La nuova disciplina può essere disapplicata, mantenendo il regime di versamento diretto delle ritenute in esame, se l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della prevista scadenza:

  • risulta in attività da almeno 5 anni ovvero abbia eseguito nei due anni precedenti versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;
  • non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli Agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti e non vi siano sospensioni.

Per poter esercitare tale facoltà è necessario ottenere il rilascio di un certificato che attesti il ricorrere dei suddetti requisiti, secondo modalità che verranno indicate con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

Sanzioni

La violazione degli obblighi previsti dalla nuova disciplina è punita con le sanzioni penali e amministrative in vigore.

 

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’1.1.2020 (art. 4 c. 2 del D.L. 124/2019).

 


 

Compensazione nel modello F24 di crediti relativi a imposte dirette e IRAP – Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione

Per effetto dell’art. 3 c. 1 del D.L. 124/2019, l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui già previsto per l’IVA, viene esteso:

  • alle imposte sui redditi e relative addizionali;
  • alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
  • all’IRAP.

Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione:

  • solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono;
  • a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

In pratica, vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA.

 

Decorrenza

Le nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019), quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.

 


 

Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni – Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate -Estensione

Per effetto dell’art. 3 c. 2 del D.L. 124/2019, viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:

  • di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP;
  • dei crediti d’imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

 


 

IVA – Reverse charge per appalti e subappalti

L’art. 4 c. 3 del D.L. 124/2019 prevede l’introduzione del meccanismo del reverse charge IVA per le prestazioni di servizi effettuate:

  • tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, laddove vi sia un prevalente utilizzo di manodopera;
  • presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

 

Esclusioni

La nuova disciplina non si applica:

  • alle prestazioni di servizi relative al settore dell’edilizia (art. 17 c. 6 lett. a) e
    a-ter) del DPR 633/72) ed alle prestazioni nei confronti della P.A. e di altri enti e società assoggettate a split payment (art. 17-ter del DPR 633/72);
  • alle agenzie per il lavoro (Capo I del Titolo II del DLgs. 276/2003).

 

Efficacia

L’efficacia della nuova fattispecie di reverse charge è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una specifica misura di deroga alla direttiva 2006/112/CE (art. 4 c. 4 del DL 124/2019).

 


 

Novità in materia di diritto penale tributario

Sono previste numerose e rilevanti novità in materia di diritto penale tributario di cui al DLgs. 74/2000 (recante disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e di IVA) attraverso:

  • interventi su sanzioni (aumentate) e soglie di punibilità (ridotte) di quasi tutte le fattispecie;
  • l’estensione a quasi tutte le fattispecie penali tributarie (sono, infatti, escluse le sole ipotesi di omesso versamento di ritenute dovute o certificate e l’omesso versamento IVA) della c.d. “confisca per sproporzione” o “allargata”.
  • la configurazione del solo delitto di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000 quale reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex DLgs. 231/2001.

Tali novità non sono ancora in vigore. È stabilito, infatti, che avranno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del D.L. 124/2019.

Brevemente:

– viene aumentata la pena per i reati di: dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3 DLgs. 74/2000), dichiarazione infedele (art. 4 DLgs. 74/2000),  dichiarazione omessa (art. 5 DLgs. 74/2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 DLgs. 74/2000), occultamento  o distruzione di documenti contabili (art. 10 DLgs. 74/2000);

– viene introdotta la responsabilità amministrativa degli enti nel cui interesse o vantaggio si è agito, ex DLgs. 231/2001 per i reati  di cui all’art. 2 DLgs 74/2000 (dichiarazione fraudolenta);

– viene ridotta la  soglia di punibilità per il reato di dichiarazione infedele:  l’imposta evasa, con riferimento a talune delle singole imposte, deve essere superiore a 100.000,00 euro (e non più a 150.000,00 euro) e l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, deve essere superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, deve essere superiore a due milioni di euro (e non più a tre milioni di euro);

– viene ridotta la soglia di punibilità per il reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate: la condotta, infatti, avrà rilevanza penale quando l’ammontare delle ritenute omesse, per ciascun periodo d’imposta, è superiore a 100.000,00 euro (e non più a 150.000,00 euro);

– viene ridotta la soglia di punibilità per il reato di omesso versamento di Iva: la condotta, infatti, presenterà rilevanza penale quando l’ammontare dell’IVA omessa, per ciascun periodo d’imposta, è superiore a 150.000,00 euro (e non più a 250.000,00 euro).

 

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

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