Circolare n. 822

Acconto IVA per l’anno 2019 – Scadenza: 27 dicembre 2019

I contribuenti mensili e trimestrali dovranno effettuare entro il 27 dicembre prossimo il versamento a titolo di acconto dell’ I.V.A. dovuta per il mese di dicembre 2019, da parte dei primi, e dell’I.V.A. dovuta in sede di dichiarazione annuale per il 2019 da parte dei secondi.
Abbassamento della soglia penale a Euro 150.000,00 per l’omesso versamento dell’Iva 2018 entro il 27/12/2019 (D.L. 124/2019 in corso di conversione in legge).

I contribuenti mensili e trimestrali dovranno effettuare entro il 27 dicembre 2019 il versamento a titolo di acconto dell’ I.V.A. dovuta per il mese di dicembre 2019, da parte dei primi, e dell’I.V.A. dovuta in sede di dichiarazione annuale per il 2019 da parte dei secondi (art. 6 – L. 29.12.1990 n. 405).

I criteri per il calcolo dell’acconto sono i seguenti:

STORICO: l’acconto è pari all’88% del versamento effettuato o che avrebbe dovuto essere effettuato per il mese di dicembre dell’anno 2018, per i contribuenti mensili o in sede di dichiarazione annuale per il 2018 per i contribuenti trimestrali (al lordo pertanto dell’acconto I.V.A. a suo tempo versato).

PREVISIONALE: l’acconto è pari all’88% del versamento che si prevede di dovere effettuare per il mese di dicembre dell’anno in corso, per i contribuenti mensili, o in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno in corso, per i contribuenti trimestrali.

METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE: l’acconto viene determinato sul 100% dell’importo risultante da una apposita liquidazione Iva effettuata alla data del 20 dicembre dell’anno in corso. In tal caso occorre aver riguardo anche alle operazioni attive effettuate ma non ancora registrate. Tale alternativa consente di evitare che l’acconto si traduca in un anticipo di imposta relativa ad operazioni non ancora effettuate. L’importo dell’acconto calcolato con questo criterio deve essere versato per intero e non nella misura dell’88%.

Disposizioni particolari sono previste per i contribuenti per i quali mutano le cadenze dei versamenti periodici in relazione al volume di affari o per opzione, per i contribuenti che esercitano più attività con contabilità separata, per i contribuenti di cui all’art. 74, quarto comma, del D.P.R. 633/72 destinatari di provvedimenti ministeriali di autorizzazione ad effettuare le liquidazioni periodiche ogni trimestre solare anziché mensilmente e per i soggetti individuati dai decreti 24/10/00 n. 366 e 370 (ad es. coloro che effettuano servizi di telecomunicazione, somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, raccolta trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani ecc.) che nell’anno solare precedente hanno versato IVA per un ammontare superiore a 2 milioni di euro.

Disposizioni generali

L’acconto non deve essere versato se di importo inferiore a Euro 103,29:
Sono esclusi dal pagamento dell’acconto:
• coloro che hanno iniziato o inizieranno l’attività nel 2019;
• coloro che hanno cessato l’attività entro il 30/11/2019, se mensili, o entro il 30/09/2019, se trimestrali;
• coloro che per il mese di dicembre 2018 o in sede di dichiarazione annuale per il 2018 hanno evidenziato un credito di imposta (senza conteggiare l’eventuale acconto versato nel dicembre precedente);
• coloro che pur avendo effettuato, per il mese di dicembre 2018 o in sede di dichiarazione annuale per il 2018, un versamento di imposta, ritengono di chiudere le rispettive liquidazioni relative al 2019 a credito di imposta.

Versamenti

I contribuenti devono versare l’acconto utilizzando l’apposita modulistica – Mod. F24 in via telematica (cfr. Circolare Studio n°821).
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
• 6013 per i contribuenti mensili;
• 6035 per i contribuenti trimestrali.
Sul versamento dell’acconto effettuato dai contribuenti trimestrali non si applica la maggiorazione dell’1%.
Il versamento dell’acconto IVA non può essere rateizzato.

Sanzioni

Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti dell’acconto alla prescritta scadenza è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate o versate in meno, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 471/97, maggiorate degli interessi maturati.
E’ comunque possibile regolarizzare la posizione avvalendosi del “ravvedimento operoso” di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/97.

Omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale 2018 entro il prossimo 27 dicembre 2019 – Fattispecie penale

Si ricorda che l’art. 10 ter del D.Lgs. 74/2000, prevede la fattispecie penale (reclusione da sei mesi a due anni) diretta a sanzionare l’omesso versamento dell’IVA, dovuta in base alla dichiarazione annuale, se di importo superiore ad Euro 150.000,00 per ciascun periodo di imposta, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo (27 dicembre di ogni anno).
Il limite di Euro 150.000,00 è stato abbassato da precedenti Euro 250.000,00 dall’art.39 del D.L. 124 del 26/10/19 in corso di conversione.
La nuova disciplina entrerà in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del D.L. 124 (art. 39 c.3). Se, dunque, le modifiche entreranno in vigore prima del 27 dicembre 2019, la fattispecie penale scatterà se l’omesso versamento dell’Iva dovuto, in base alla dichiarazione iva dell’anno 2018 sarà superiore a Euro 150.000,00 (e non più Euro 250.000,00).
Come si è detto, la nuova disposizione è contenuta in un decreto legge in corso di conversione e suscettibile quindi di modifiche o integrazioni.

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

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