Circolare n. 821
Acconti IRPEF/IRES/IRAP – Acconto cedolare secca – Acconto IVIE e IVAFE – Acconto contributo previdenziale gestione separata INPS – Scadenza 2 dicembre 2019
Il 2 dicembre 2019 (cadendo il 30 novembre 2019 di sabato) scade il termine per il versamento degli acconti delle imposte IRPEF, IRES, IRAP, cedolare secca, IVIE, IVAFE e contributivi dovuti per l’anno 2019. Per le società ed enti il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, il termine di versamento del secondo o unico acconto è stabilito entro l’undicesimo mese dell’esercizio.
L’acconto è pari al 100% delle imposte dovute per l’anno precedente (95% per la cedolare secca), con facoltà di effettuare un acconto ridotto se si ritiene di conseguire per l’anno 2019 un reddito inferiore a quello conseguito nel 2018.
Sulla base di quanto stabilito dall’art. 58 del DL 124/2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli “Indici sintetici di affidabilità fiscale” (ISA), il versamento degli acconti è effettuato in due rate ciascuna pari al 50%. Tale novità si applica già per il 2019 riducendo, di fatto, la misura degli acconti al 90%.
Acconti IRPEF, IRES, IRAP
Il 2 dicembre 2019 (cadendo il 30 novembre 2019 di sabato) scade il termine per il versamento degli acconti IRPEF e imposte sostitutive, IRES ed IRAP per le persone fisiche, le società di persone ed i soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l’anno solare.
Per le società ed enti il cui esercizio non coincide con l’anno solare, la seconda o unica rata di acconto deve essere versata entro l’undicesimo mese dell’esercizio stesso.
Acconto IRPEF ed IRES
– IRPEF
100% del rigo RN34 Modello Redditi PF 2019, ovvero
100% del rigo RN61, colonna 4, in presenza di situazioni che impongono la rideterminazione dell’acconto;
100% del rigo LM42 per i soggetti forfetari ex L. 190/2014 e per i soggetti aderenti al c.d. “regime di vantaggio” ex L. 98/2011.
L’acconto risulta dovuto se l’importo indicato nei predetti righi è pari o superiore a € 52,00 e deve essere versato:
- in un’unica soluzione entro il 2 dicembre 2019, se l’importo dovuto è inferiore a € 257,52;
- in due rate se l’importo dovuto è pari o superiore a € 257,52 di cui:
- la prima, nella misura del 40% entro il 30.6.2019;
- la seconda, pari alla differenza tra l’acconto complessivamente dovuto e quanto corrisposto a titolo di prima rata, entro il 2 dicembre 2019.
– IRES
100% del rigo RN17 Modello Redditi SC 2019
100% del rigo RN28 Modello Redditi ENC 2019
L’acconto risulta dovuto se l’importo dell’imposta dovuta per l’anno 2018 indicata nei predetti righi è pari o superiore a € 21,00 e deve essere versato:
- in un’unica soluzione entro il 2 dicembre 2019 (ovvero entro l’undicesimo mese dell’esercizio per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare), se l’importo dovuto è inferiore a € 257,52;
- in due rate se l’importo dovuto è pari o superiore a € 257,52 di cui:
- la prima, nella misura del 40%, entro il termine di versamento a saldo relativo alla dichiarazione relativa all’anno precedente;
- la seconda, pari alla differenza tra l’acconto complessivamente dovuto e quanto corrisposto a titolo di prima rata, entro il 2 dicembre 2019 (ovvero entro l’undicesimo mese dell’esercizio per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare).
Società non operative o in perdita sistematica
Per le società non operative o in perdita sistematica è stata introdotta la maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell’aliquota IRES. L’acconto è dovuto anche sulla predetta maggiorazione, nella misura (in analogia a quanto previsto per l’IRES e con le medesime modalità) del 100% di quanto indicato al rigo RQ62 colonna 9 del Modello Redditi SC 2019 – al netto degli importi indicati alle colonne 12 e 15 – se pari o superiore ad Euro 21,00.
Acconto IRAP
Il versamento dell’acconto IRAP deve essere effettuato secondo le modalità e negli stessi termini previsti per il versamento degli acconti delle imposte sui redditi.
- Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati
100% del rigo IR21 Modello IRAP 2019.
L’acconto è dovuto se l’importo del predetto rigo è pari o superiore a € 52,00.
- Soggetti IRES – Società di capitali, Enti commerciali e non, Amministrazioni ed Enti Pubblici
100% del rigo IR21 Modello IRAP 2019.
L’acconto è dovuto se l’importo del predetto rigo è pari o superiore a € 21,00.
Le Amministrazioni Pubbliche che determinano la base imponibile secondo il metodo “retributivo” di cui all’art. 10-bis, c. 1, del D. Lgs. 446/97, versano l’acconto mensilmente.
Obbligo di ricalcolo degli acconti
Le attuali disposizioni prevedono l’obbligo di ricalcolo degli acconti nei seguenti casi:
- possesso di redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni;
- esercenti impianti di carburanti;
- proroga degli iper ammortamenti.
Disposizioni particolari
Disposizioni particolari sono previste per il pagamento degli acconti di imposta nei seguenti casi:
- presenza di ritenute scomputate per il periodo di imposta 2018 su interessi, premi ed altri frutti di cui all’art. 1 del D.Lgs 1/4/1996 n. 239 relativi a titoli di stato e obbligazioni di banche e società quotate;
- soggetti IRES che hanno optato per il regime di tassazione per trasparenza o per il regime di consolidato (nazionale o mondiale);
- presenza di redditi derivanti da partecipazioni in soggetti esteri residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale (CFC).
Soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA (“Indici sintetici di affidabilità fiscale”)
Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (“Indici sintetici di affidabilità fiscale”) o che dichiarano “per trasparenza” redditi di tali soggetti (cfr. circolare Studio n. 818 “ISA”), l’art. 58 del D.L. fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 (in corso di conversione), prevede la modifica, a regime, della misura della prima e seconda rata degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP.
In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell’importo complessivamente dovuto, è previsto il versamento di due rate di pari importo (ognuna del 50%).
Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (2019, per i soggetti “solari”):
– rimane invariata la prima rata di acconto versata nella misura pari al 40%;
– la seconda rata è dovuta nella misura del 50%;
– in caso di versamento in un’unica soluzione entro il 2 dicembre 2019 (soggetti “solari”), l’acconto è dovuto in misura pari al 90%.
Acconto cedolare secca
L’acconto della cedolare secca sulle locazioni degli immobili abitativi è pari al 95% dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2018 indicata al rigo LC1, col.5, del Modello Unico PF 2019.
L’acconto è dovuto se l’importo indicato al rigo LC1, colonna 5, è pari o superiore a € 52,00 e deve essere versato:
- in un’unica soluzione entro il 2 dicembre 2019 se l’importo dovuto è inferiore a € 257,52;
- in due rate se l’importo dovuto è pari o superiore a € 257,52 di cui:
- la prima, nella misura del 40% entro il 30.6.2019;
- la seconda, pari alla differenza tra l’acconto complessivamente dovuto e quanto corrisposto a titolo di prima rata, entro il 2 dicembre 2019.
Acconto IVIE e IVAFE
Il versamento dell’acconto delle imposte IVIE (imposta sugli immobili esteri posseduti dalle persone fisiche residenti) e IVAFE (imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti) deve essere effettuato secondo le modalità e negli stessi termini previsti per il versamento degli acconti delle imposte sui redditi, e quindi entro il prossimo 2 dicembre 2019.
L’acconto per l’anno 2019 risulta dovuto se l’importo indicato al rigo RW7 colonna 1 (per l’IVIE) e al rigo RW6 colonna 1 (per l’IVAFE) del quadro RW del modello Redditi 2019 è pari o superiore ad Euro 52,00.
L’acconto dovuto è pari al 100% dell’importo indicato nei predetti righi e deve essere versato:
- in un’unica soluzione entro il 2 dicembre 2019 se l’importo dovuto è inferiore a € 257,52;
- in due rate se l’importo dovuto è pari o superiore a € 257,52 di cui:
- la prima, nella misura del 40% entro il 30.6.2019;
- la seconda, pari alla differenza tra l’acconto complessivamente dovuto e quanto corrisposto a titolo di prima rata, entro il 2 dicembre 2019.
Disposizioni comuni
Versamento della prima rata e maggiorazione.
Si ricorda che in sede di eventuale ricalcolo della seconda rata di acconto, l’importo della prima rata da portare in detrazione deve essere assunta al netto della maggiorazione applicata qualora per il versamento si sia usufruito del maggior termine previsto.
Riduzione dell’acconto.
E’ possibile effettuare versamenti in acconto inferiori al dovuto, se si ritiene di conseguire per il 2019 un reddito imponibile, o un valore della produzione, inferiore a quello conseguito nel 2018, ovvero un’ imposta dovuta per il 2019 inferiore a quella del 2018.
Tuttavia, va tenuto presente che, se in sede di dichiarazione dei redditi/IRAP risultasse poi che l’acconto versato è inferiore a quanto dovuto sulla base dell’imposta determinata in via definitiva, sulla differenza si applicano la sanzione del 30% e gli interessi di mora.
Versamenti
I versamenti degli acconti devono essere effettuati utilizzando il Modello F24 in via telematica.
I soggetti non titolari di partita IVA possono utilizzare il modello cartaceo presso gli sportelli bancari o postali soltanto se il Modello F24 non riporta compensazioni.
I soggetti titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti tramite Mod. F24, esclusivamente in via telematica.
Le somme dovute a titolo d’acconto nel mese di novembre non sono rateizzabili.
Si riepiloga di seguito in forma tabellare la disciplina corretta relativa al pagamento dei modelli F24.
CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA | |||
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 | |||
Cartacei presso banche/Poste | Servizi telematici banche/Poste | Servizi telematici Agenzia delle Entrate | |
Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione | SÌ | SÌ | SÌ |
Modelli F24 con saldo a debito con compensazione | NO | SÌ | SÌ |
Modelli F24 con saldo a zero con compensazione | NO | NO | SÌ |
CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA | |||
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 | |||
Cartacei presso banche/Poste | Servizi telematici banche/Poste | Servizi telematici Agenzia delle Entrate | |
Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione | NO | SÌ | SÌ |
Modelli F24 con saldo a debito con compensazione |
NO | NO | SÌ |
Modelli F24 a saldo zero, con compensazione | NO | NO | SÌ |
Per le regole da seguire in caso di utilizzo in compensazione orizzontale nel modello F24 di crediti si rinvia alla circolare Studio n. 788.
Sanzioni
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 471/97 in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento degli acconti, si applica la sanzione del 30% dell’importo non versato o versato in meno, più gli interessi di mora. Se il ritardo non supera 90 giorni, la sanzione è ridotta al 15%; se il ritardo del versamento non è superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta per un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo.
E’ possibile tuttavia ridurre le sanzioni sopraindicate usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso: in tal caso sono dovuti, oltre l’imposta e le sanzioni, anche gli interessi legali calcolati sull’imposta versata in ritardo nella misura del tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Acconto del contributo previdenziale gestione separata Inps
I soli “professionisti” titolari di partita I.V.A. soggetti al contributo previdenziale Inps ex L. 335/95 (coloro cioè che addebitano o potrebbero addebitare al committente una percentuale del 4%), sono tenuti ad effettuare il versamento in acconto del contributo dovuto per il 2019.
La normativa non prevede la possibilità di autoriduzione dell’acconto del contributo; l’eventuale eccedenza può essere utilizzata in sede di acconto per l’anno successivo ovvero richiesta a rimborso o portata in compensazione.
L’ammontare dell’acconto dovuto è determinato applicando le aliquote previste per l’anno 2019 (cfr. circolare Studio n. 809) sull’80% del reddito di lavoro autonomo relativo all’anno 2018.
L’acconto deve essere versato in due rate uguali ed alle seguenti scadenze:
- entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi;
- entro il 30 novembre di ciascun anno.
Il contributo è dovuto fino al raggiungimento del massimale della base imponibile fissato per il 2019 in € 102.543,00.
Acconto del contributo previdenziale dovuto da artigiani e commercianti
Gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti dell’INPS devono versare entro il 2 dicembre 2019 il secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2019, sulla quota di reddito eccedente il minimale.
Modalità di versamento
Per il versamento dei contributi previdenziali dovrà essere utilizzato il modello F24, con le modalità sopraindicate.
Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Ultime Circolari
Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022
Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.
Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS
Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.
Circolare n. 886 – Gestione separata INPS
Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.
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