Circolare n. 818

Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

A  decorrere dal periodo di imposta 2018 sono stati istituiti per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che rappresentano un nuovo strumento attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate intende fornire ai contribuenti un riscontro sul loro livello di affidabilità fiscale sostituendo definitivamente gli studi di settore e i parametri.

Gli indici verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale ed esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.

A seconda del valore raggiunto è riconosciuto un regime premiale, quale ad es. l’esclusione da alcuni tipi di controlli, la riduzione dei termini per gli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, oppure l’ esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta.

L’art. 9-bis del DL 24.4.2017 n. 50  ha istituito gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Tali strumenti verificano la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale ed esprimono, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente.

Gli indici ISA  si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 (e quindi,  per la prima volta, nei modelli REDDITI 2019) e sostituiscono definitivamente gli studi di settore e i parametri contabili.

Applicazione degli ISA

L’applicazione degli ISA presuppone la compilazione di una specifica comunicazione (modelli ISA) che costituisce parte integrante della dichiarazione dei redditi, da presentare unitamente al modello REDDITI, e viene compilata mediante uno specifico software.

Oltre alle informazioni richieste dai modelli ISA, sono necessari ulteriori dati contenuti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate che sono resi disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente.

Soggetti

Sono tenuti alla compilazione dei modelli ISA gli esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo che svolgono come attività prevalente una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un indice di affidabilità fiscale.

Gli ISA non si applicano, tra gli altri,:

  • ai periodi d’imposta in cui è iniziata o cessata l’attività oppure sussistono condizioni di non normale svolgimento dell’attività (per esempio, dovuti allo stato di liquidazione ordinaria, all’affitto dell’unica azienda, alla sospensione dell’attività a causa di eventi sismici);
  • ai periodi in cui sono dichiarati ricavi o compensi superiori a 5.164.569,00 euro;
  • ai soggetti che usufruiscono del regime forfetario (L. 190/2014), del regime di vantaggio
    (D.L. 98/2011) o che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ai soggetti che esercitano due o più attività d’impresa, non rientranti nello stesso ISA (c.d. “multiattività”), se l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice dell’attività prevalente supera il 30% del totale dei ricavi dichiarati;
  • alle società cooperative, società consortili e consorzi che operano solo a favore delle imprese socie o associate e alle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano solo a favore degli utenti stessi.

I contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA non sono tenuti alla compilazione del relativo modello, con la sola eccezione delle imprese multiattività.

Contenuto del modello

Nei modelli  ISA devono essere indicati i dati strutturali propri dell’attività (ad esempio, sul personale dipendente, sui locali ove l’attività è svolta) e i dati contabili.

L’applicazione degli ISA necessita di ulteriori informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate che sono rese disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente.

Si tratta, a titolo esemplificativo, dei dati relativi ai componenti reddituali (ricavi, rimanenze, spese per lavoro dipendente, spese per servizi, ecc.) e ai redditi di periodi precedenti, oppure di elementi risultanti dalla Certificazione Unica. Il software per l’applicazione degli ISA messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate segnala  il livello di affidabilità del contribuente (variabile da 1 a 10).

Indicazione di ulteriori componenti positivi nelle dichiarazioni fiscali

Per i periodi d’imposta nei quali trovano applicazione gli ISA, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per migliorare il proprio profilo di affidabilità.

Tali componenti rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP e determinano un corrispondente maggior volume d’affari IVA.

La dichiarazione di tali maggiori importi non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi (per l’anno 2019 – dichiarazione redditi relativa al 2018 – tale termine è fissato al 30 settembre 2019).

Sanzioni

Nei casi di omissione dei modelli ISA o di indicazione inesatta o incompleta dei dati, è applicabile una sanzione variabile da 250,00 a 2.000,00 euro.

L’Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso

ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.

Nei casi di omissione della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate può procedere, previo contraddittorio, ad accertamento induttivo.

Regime premiale

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, sono riconosciuti, per il periodo di imposta 2018,  i benefici di seguito indicati.

Livello minimo di affidabilità per il 2018  almeno pari a 8

– esonero dal visto di conformità  per la compensazione  di crediti per un ammontare non superiore ad Euro 50.000,00 annui per l’IVA (maturati nell’anno 2019) e ad Euro 20.000,00 annui per le imposte dirette e Irap (maturati nel periodo di imposta 2018);

– esonero dal visto di conformità o dalla prestazione di garanzia  per i rimborsi del credito Iva  di importo non superiore ad Euro 50.000,00 annui (maturato sulla dichiarazione annuale per l’anno 2019);

– anticipazione di un anno dei termini di decadenza  per l’attività di accertamento con riferimento al reddito di lavoro autonomo e di impresa.

L’esonero dall’apposizione del visto di conformità  sulla richiesta di compensazione/rimborso  ovvero dalla prestazione di garanzia sulla richiesta di rimborso,   del credito Iva infrannuale per un importo non superiore ad Euro 50.000,00 annui è riconosciuto per i crediti maturati  nei primi tre trimestri dell’anno 2020.

Livello minimo  di affidabilità per il 2018 almeno pari a 8,5

– esclusione  dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici

Livello minimo  di affidabilità per il 2018  almeno pari a 9

– esclusione  della disciplina  delle società di comodo;

– esclusione  della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il   reddito complessivo  accertabile non ecceda  di due terzi il reddito dichiarato.

Ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, l’Agenzia delle Entrate tiene  conto, oltre che delle informazioni presenti in anagrafe tributaria, di un livello di affidabilità minore o uguale a 6.

 Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

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In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

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