Circolare n. 817

Dichiarazioni annuali dei redditi e Irap per l’anno 2018 – Modalità e termini di presentazione e di pagamento delle imposte.

Dichiarazioni dei sostituti d’imposta per l’anno 2018 – Mod. 770 – Modalità e termini di presentazione.

Il termine per pagare le imposte dovute in base alle dichiarazioni annuali dei redditi e Irap è fissato di regola al 30 giugno di ogni anno. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni è fissato, per l’anno 2019 al 30 settembre 2019.

Il Modello 770 dei sostituti di imposta deve essere presentato entro il 31 ottobre 2019.

Di seguito il riepilogo dei termini di pagamento delle imposte e di presentazione delle dichiarazioni annuali relative all’anno 2018.

Dichiarazioni annuali dei redditi e Irap per l’anno 2018 – Modalità e termini di presentazione e di pagamento delle imposte.

Sono stati approvati i modelli e le istruzioni per le dichiarazioni dei Redditi e IRAP relativi all’anno 2018 – Modello Redditi 2019 – Modello Irap 2019.

A decorrere dall’anno d’imposta 2018, in sostituzione degli studi di settore, sono stati approvati gli “Indici Sintetici di Affidabilità fiscale” (c.d. ISA)  relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali.

 

Persone fisiche – Società di persone e soggetti equiparati

 Presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e dell’IRAP esclusivamente in via telematica, direttamente, o tramite un intermediario abilitato, entro il 30 settembre 2019 (per le società di persone e soggetti assimilati, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta).

Possono presentare il modello Redditi cartaceo, per il tramite di un ufficio postale dal 2 maggio 2019 al 1 luglio 2019, esclusivamente i contribuenti, persone fisiche, che:

  • non possono presentare il modello 730, pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730;
  • pur potendo presentare il modello 730 devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW);
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

I versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, compreso il 1° acconto per IRPEF, IRAP, addizionale IRPEF e “cedolare secca” devono essere effettuati:

Persone fisiche:

  • entro il 1 luglio 2019 (cadendo il 30 giugno di domenica) senza applicazione di maggiorazioni;
  • nei 30 giorni successivi e quindi entro il 31 luglio 2019 con la maggiorazione pari allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Società di persone

  • entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione, e quindi per le dichiarazioni dell’anno 2018, entro il 1 luglio 2019;
  • nei 30 giorni successivi e quindi entro il 31 luglio 2019 con la maggiorazione pari allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

 

Società di capitali ed enti soggetti ad IRES

Presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e dell’IRAP esclusivamente in via telematica, direttamente, o tramite un intermediario abilitato:

  • entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, e quindi entro il 30 settembre 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

I versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, compreso il 1° acconto per IRES e IRAP, devono essere effettuati:

  • entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, e quindi, per l’anno 2018 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, entro il 1 luglio 2019 (cadendo il 30 giugno di domenica).

I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’IRES ed a quella dell’IRAP, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto

non sono approvati entro il termine massimo (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio), il versamento deve comunque essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso;

  • nei 30 giorni successivi ai termini sopra indicati, e quindi entro il 31 luglio 2019 (se la scadenza del pagamento è fissata al 1 luglio 2019) con la maggiorazione pari allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Versamenti

I versamenti delle imposte devono essere effettuati utilizzando il Mod. F24 in via telematica, ovvero, nei soli casi previsti per i soggetti non titolari di partita IVA, presso gli sportelli bancari o postali.

Si riepiloga di seguito in forma tabellare la disciplina relativa al pagamento dei modelli F24 tenuto conto delle modifiche introdotte in materia.

 

CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24
Cartacei presso banche/Poste Servizi telematici banche/Poste Servizi telematici Agenzia delle Entrate

Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione

Modelli F24 con saldo a debito con compensazione

NO

Modelli F24 con saldo a zero con compensazione NO NO

 

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA

  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24
Cartacei presso banche/Poste Servizi telematici banche/Poste Servizi telematici Agenzia delle Entrate

Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione

NO

Modelli F24 con saldo
a debito con compensazione

NO NO

Modelli F24 a saldo zero, con compensazione

NO

NO

 

La compensazione

Il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241/1997 è di euro 700.000,00 per ciascun anno solare.

Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l’eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari, ovvero può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo.

I crediti risultanti dal modello Redditi 2019 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione nella quale sono indicati i predetti crediti (sempre che, naturalmente, si sia in grado di verificare che il credito utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate).

L’obbligo di apposizione del visto di conformità, già previsto per l’IVA, è stato esteso anche alle dichiarazioni dei redditi, IRAP e Mod.770.

Viene infatti previsto che i contribuenti che utilizzano in compensazione “orizzontale” nel Modello F24, oltre all’Iva, crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’IRAP, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, devono richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazione dalle quali emerge il credito.

In alternativa al visto di conformità, la dichiarazione può essere sottoscritta da parte del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti di cui all’art. 2409-bis c.c., attestante la verifica:

  • della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
  • della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Diversamente da quanto già previsto per la compensazione del credito IVA, per la compensazione delle imposte sui redditi, IRAP e addizionali non è richiesta la preventiva presentazione della dichiarazione (che dovrà comunque recare il visto di conformità) da cui emerge il credito da utilizzare in compensazione.

Qualora si operi la compensazione, si è sempre tenuti a presentare il modello di pagamento F24, anche nel caso in cui, per effetto della compensazione operata, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero.

Costituisce fattispecie penalmente rilevante (art. 10 quater, D.Lgs. 10/3/2000 n. 74) il mancato versamento di somme dovute utilizzando in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97 crediti non spettanti o inesistenti, per importi superiori a euro 50.00,00.

L’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è inoltre punito con la sanzione dal 100 al 200%.

A tali violazioni non è applicabile l’istituto della definizione agevolata di cui agli artt. 16, c. 3, e 17, c. 2 del D.Lgs. 472/97.

In caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistente in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalla legge, si applica la sanzione del 30% del credito utilizzato.

Il D.L. 50/2017 prevede infine che l’utilizzo improprio dei crediti in compensazione in violazione dell’obbligo di apposizione del visto o della sottoscrizione delle dichiarazioni da cui emergono, ovvero nell’ipotesi di visti/sottoscrizioni apposti da soggetti diversi da quelli abilitati – ne comporta il recupero con relativi interessi e sanzioni.

Presenza di iscrizioni a ruolo

Si ricorda che ai sensi dell’art. 31 del D.L. 78/2010 (cfr. circolare Studio n. 556) a decorrere dall’1/1/2011 è vietato compensare nel Mod F24 (ai sensi del D.Lgs. 241/97) crediti erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori di ammontare superiore a € 1.500,00 per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

La rateizzazione

E’ possibile avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato, da parte dei soggetti “solari” entro il mese di novembre.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi pari al 4% annuo.

 

Acconti di imposta 2019

Persone fisiche e società di persone

IRPEF e IRAP: l’acconto è dovuto nella misura del 100% dell’imposta dovuta per l’anno 2018.

Addizionale comunale IRPEF: l’acconto è dovuto nella misura del 30% dell’addizionale calcolata, utilizzando l’aliquota deliberata per l’anno 2019, sul reddito imponibile dell’anno precedente (2018), da cui poi detrarre quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo dal datore di lavoro.

Il versamento in acconto delle imposte IRPEF e IRAP è effettuato in due rate, pari rispettivamente al 40% ed al 60 % dell’acconto dovuto, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103,00.

 

Soggetti IRES

IRES e IRAP: l’acconto è dovuto nella misura del 100% dell’imposta dovuta per il periodo di imposta precedente.

I versamenti in acconto delle imposte IRES ed IRAP sono effettuati in due rate, pari rispettivamente al 40% e al 60% dell’acconto dovuto, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103,00.

Disposizioni particolari sono previste, tra le altre, per il pagamento degli acconti di imposta nei seguenti casi:

  • soggetti IRES che hanno optato per il regime di tassazione per trasparenza o per il regime di consolidato (nazionale o mondiale);
  • presenza di redditi derivanti da partecipazioni in società estere residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata (CFC), assoggettati a tassazione separata.

 

Cedolare secca sulle locazioni

L’acconto è dovuto nella misura del 95% dell’ammontare dell’imposta dovuta per l’anno 2018 indicata al rigo LC1 colonna 5 (se di importo superiore ad Euro 51,65) e deve essere versato in due rate, pari rispettivamente al 40% ed al 60% nei termini e con le modalità previsti per l’acconto IRPEF.

Se l’importo dell’acconto è inferiore ad euro 257,52, l’acconto è versato in una sola rata entro il 30 novembre di ciascun anno.

 

Diritto annuale dovuto alla CCIAA – Art. 17, L. 29.12.1993 n. 580

Entro il termine previsto per il pagamento del 1° acconto IRPEF/IRES, deve essere versato il diritto annuale alla Camera di Commercio.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Mod. F24 sezione “ICI e altri tributi locali”, cod. tributo 3850, anno 2019, ed è compensabile con altri crediti ai sensi del D.Lgs. 241/97.

 

Opzione per il consolidato fiscale e per la trasparenza fiscale

Le opzioni per il regime di consolidato fiscale (art. 117 e segg. TUIR) e per il regime di trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 TUIR) devono essere comunicare all’Agenzia delle Entrate (non più con apposite comunicazioni) ma con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.

 

Dichiarazioni dei sostituti d’imposta per l’anno 2018  – Modalità e termini di presentazione.

 La dichiarazione dei sostituti di imposta si compone di due parti, in relazione ai dati richiesti in ciascuna di esse:

  • la Certificazione Unica;
  • il Modello 770.

 

La Certificazione Unica

Deve essere utilizzata dai sostituti di imposta per comunicare in via telematica i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2018 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detta certificazione contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente ed assimilati, indennità di fine rapporto, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 07.03.2019 (cfr Circolare Studio n. 808).

 

Mod. 770

Deve essere utilizzato dai sostituti di imposta per comunicare in via telematica i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2018, i versamenti, le eventuali compensazioni nonché gli altri dati assicurativi e contributivi richiesti. Deve inoltre essere utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti, sulla base di specifiche disposizioni a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2018, od operazioni di natura finanziaria effettuate nell’anno 2018, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni.

In pratica sono obbligati a presentare il Mod. 770 i soggetti che nel 2018 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitali, compensi per avviamento commerciale, contributi a enti pubblici e privati, premi, vincite ed altri proventi finanziari, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio, redditi diversi, nonché coloro che nel 2018 hanno corrisposto somme e/o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli art. 23, 24, 25, 25 bis, 25 ter e 29 del D.P.R. 600/73 e 33, c.4, del DPR 42/88.

L’elenco completo dei soggetti obbligati è riportato nelle istruzioni ai modelli.

Si ricorda che i redditi e le ritenute relative ad alcuni redditi di capitali e redditi diversi, per i quali non è richiesta l’indicazione nominativa dei percipienti erogati da soggetti IRES, devono essere indicati nel Modello Redditi 2019 – Società di capitali – quadro RZ – e non nel modello 770.

Si tratta in particolare degli interessi e premi su obbligazioni e titoli similari, depositi e conti correnti postali e bancari (compresi quelli costituiti all’estero), premi e vincite, proventi derivanti da accettazioni bancarie, altri redditi di capitale corrisposti a non residenti, proventi da depositi a garanzia di finanziamenti.

 

Modalità e termini di presentazione

La dichiarazione Mod. 770 deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 31 ottobre 2019.

 

Omesso versamento di ritenute dovute o certificate

L’art. 10 bis del D.Lgs. 74/2000 prevede sanzioni penali nel caso di omesso versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta, di ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150.000,00 euro per ciascun periodo di imposta.

 

Omessa dichiarazione di sostituto d’imposta

Il nuovo c. 1-bis dell’art. 5 del D.Lgs. 74/2000 introdotto dal D.Lgs.158/2015, prevede ora sanzioni penali anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore ad Euro 50.000,00 (cfr Circolare Studio n. 703).

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

STUDIO PENTA

Ultime Circolari

Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022

Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.

Circolare n. 886 – Gestione separata INPS

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.

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