Circolare n. 815
Sanatoria delle irregolarità formali – 31 Maggio 2019
Il D.L. 119/2018 ha introdotto la possibilità di regolarizzare entro il prossimo 31 maggio le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale (c.d. violazioni formali), che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi.
Possono essere sanate le irregolarità formali commesse fino al 24 ottobre 2018 mediante il pagamento di Euro 200,00 per ciascun periodo di imposta cui si riferiscono le violazioni e la rimozione delle irregolarità o delle omissioni.
Il D.L. 119/2018 ha introdotto la possibilità di regolarizzare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale (c.d. violazioni formali).
Si deve trattare di violazioni commesse sino al 24.10.2018, dal contribuente, dal sostituto di imposta, dall’intermediario e da altri soggetti tenuti ad adempimenti fiscalmente rilevanti che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta ai fini dell’IVA, dell’IRAP, delle imposte sui redditi e relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta, e sul relativo pagamento dei tributi.
La regolarizzazione non si applica:
– agli atti di contestazione divenuti definitivi al 19.12.2018;
– alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 19.12.2018 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione;
– agli atti di contestazione emessi nell’ambito della procedura di “voluntary disclosure”.
In ogni caso, la sanatoria non può essere utilizzata per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali estere costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. L’esclusione riguarda sia le violazioni connesse alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi ai fini del monitoraggio fiscale, che le violazioni inerenti l’imposta sul valore delle attività finanziarie (IVAFE) e l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE).
La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento di Euro 200,00 euro ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni. E’ possibile scegliere quali e quanti periodo di imposta regolarizzare.
Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo scadenti il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020, oppure in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019.
Non è ammessa la compensazione in F24 con altri tributi o contributi ai sensi del D.Lgs 241/1997.
Il perfezionamento della regolarizzazione richiede anche la rimozione delle irregolarità od omissioni da effettuarsi entro il 2 marzo 2020.
Qualora non sia stata effettuata, per un giustificato motivo la rimozione di tutte le irregolarità formali dei periodi di imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produce comunque effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’Agenzia delle Entrate.
La rimozione non deve essere effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 marzo 2019 ha precisato che rientrano in tale ipotesi, ad esempio, le violazioni riguardanti l’errata applicazione del reverse charge disciplinate dai commi 9-bis1 e 9-bis2 dell’art. 6 del D.Lgs. 471/1997.
Lo Studio è a disposizione dei Sigg. Clienti interessati ad accedere alla sanatoria delle irregolarità formali per le valutazioni del caso.
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