Circolare n. 813

Trasmissione telematica dei corrispettivi – Credito di imposta per l’adeguamento tecnologico degli apparecchi.

A decorrere dall’1.1.2020, i commercianti al minuto e i soggetti assimilati devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

L’applicazione di tale disposizione è anticipata all’1.7.2019 per gli esercenti con un volume d’affari superiore a 400.000,00 euro.

L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per il riconoscimento  del credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Trasmissione telematica dei corrispettivi

L’art. 2 c. 1 del DLgs. 127/2015 prevede che, a decorrere dall’1.1.2020, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 (esercenti attività di commercio al minuto e assimilate), debbano memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

L’applicazione di tale disposizione è anticipata all’1.7.2019 per gli esercenti con un volume d’affari superiore a 400.000,00 euro.

 

Credito di imposta

Allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, l’acquisto o l’adattamento degli strumenti (c.d. “misuratori fiscali”) necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, viene prevista  la concessione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250,00 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni misuratore fiscale.

Il contributo è concesso all’esercente come credito d’imposta di pari importo, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

La disposizione prevede inoltre che il corrispettivo dovuto per l’acquisto o l’adat­tamento dei misuratori fiscali debba essere pagato con modalità tracciabile.

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. 28.2.2019 n. 49842, ha definito le modalità di attuazione del credito d’imposta.

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante F24 ai sensi del DLgs. 241/97 (codice tributo “6899”) tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
  • a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti e il relativo corrispettivo sia stato pagato con modalità tracciabile.

Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Non si applicano:

  • il limite annuale per l’utilizzo dei crediti d’imposta di cui al quadro RU del modello REDDITI, pari a 250.000,00 euro;
  • il limite “generale” annuale alle compensazioni nel modello F24, pari a 700.000,00 euro.

 

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

 

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