Circolare n. 812

L. 30.12.2018 n. 145 – Legge di bilancio 2019 – Disposizioni fiscali diverse

La legge di bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018 contiene, tra le altre, disposizioni riguardanti la nuova cedolare secca  sui contratti di locazione di negozi stipulati nel 2019,  la rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terrenila definizione dei ruoli per omessi versamenti per le persone fisiche,  la proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per gli interventi per il risparmio energetico.

Cedolare secca sulle locazioni di immobili commerciali

La cedolare secca potrà trovare applicazione anche ai contratti di locazione, stipulati nel 2019  da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o pro­fessio­ni  aventi ad oggetto immobili:

  • classificati nella categoria catastale C/1 (“Negozi o botteghe”);
  • di superficie non superiore a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze.

La “nuova” cedolare secca sulle locazioni commerciali con aliquota del 21% trova applicazione solo ai contratti stipulati nel 2019. Non si tratta, quindi, di una misura “a regime”.

A scopo antielusivo, la norma prevede che non possano accedere all’imposta sostitutiva i contratti stipulati nel 2019 ove, alla data del 15.10.2018, risultasse in corso un contratto non scaduto tra i me­desimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale.


Riapertura della rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni

La legge di bilancio ripropone la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni detenuti al di fuori del regime di impresa (cfr. Circolare Studio n. 782).

Le persone fisiche, società semplici ed  enti non commerciali potranno  rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti alla data dell’1.1.2019, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze  ai sensi dell’art. 67 c. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR.

A tal fine, occorrerà che entro il 30.6.2019:

  • un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
  • venga versata l’imposta sostitutiva per l’intero suo am­montare, ovvero, in caso di rateizzazione, la prima delle tre rate annuali di pari importo (le rate successive scadono il 30.6.2020 e il 30.6.2021, con applicazione degli interessi del 3% annuo).

La proroga modifica l’aliquota dell’imposta sostitutiva che si applica sul valore di perizia nella misura:

  • dell’11%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano qualificate alla data dell’1.1.2019;
  • del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano non qualificate  alla data dell’1.1.2019;
  • del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili).

Definizione dei ruoli da omesso versamento

Viene introdotta una sanatoria dei ruoli, derivanti da omesso versamento di imposte e contributi risultanti dalle dichiarazioni annuali scaturenti dalle attività di liquidazione automatica, affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2017.

Deve trattarsi di debiti di persone fisiche,  in grave e comprovata difficoltà economica,  che presentano un indice ISEE su base familiare non superiore a 20.000,00 euro. Sono di conseguenza esclusi i debiti delle società, di persone o di capitali, e di altri enti.

La sanatoria consente di chiudere la cartella di pagamento con stralcio intero di sanzioni e interessi di mora corrispondendo:

  • il 16% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è fino a 8.500,00 euro;
  • il 20% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è superiore a 8.500,00 euro e fino a 12.500,00 euro;
  • il 35% dell’imposta e altri interessi, se l’ISEE è superiore a 12.500,00 euro e fino a 20.000,00 euro;

e l’aggio di riscossione parametrato alle somme da corrispondere.

Entro il 30/04/2019 il debitore presenta apposita domanda all’Agente della riscossione; entro il 31/10/2019, viene comunicata  la liquidazione degli importi dovuti, oppure il diniego.

Gli importi dovuti possono essere corrisposti in 5 rate alle seguenti scadenze: 30.11.2019, 31.3.2020, 31.7.2020, 31.3.2021 e  31.7.2021.

Nei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla correttezza dei dati autodichiarati (indice ISEE) l’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà effettuare controlli sino al 31/12/2024.


Detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio – Proroga della detrazione

 Detrazione IRPEF del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2019, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis c. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del Tuir.

Detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”)

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2019, il c.d. “bonus mobili” .

A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2018


Detrazione IRPEF/IRES del 65% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici – Proroga della detrazione e modifica delle aliquote

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2019 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2019.

Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune tipologie di interventi (ad esem­pio la sostituzione degli infissi) l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.

  • Sistemazione di giardini e terrazzi – Detrazione IRPEF del 36% (c.d. “bonus verde”) – Proroga della detrazione

È possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36% anche per le spese documentate e sostenute nel 2019 relative agli interventi riguardanti:

  • la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Altre disposizioni

La legge di bilancio prevede inoltre:

–  la detrazione IRPEF/deduzione IRES per somme investite in start up innovative;

 –  un contributo per l’acquisto di nuovi veicoli elettrici  di categoria M1;

 –  l’applicazione di  un’imposta sostitutiva del 15% sui compensi dell’attività di lezioni private e ripetizioni;

–  l’aumento a 15.000 euro  (dai precedenti 10.000 euro) dell’importo massimo previsto per i pagamenti in contanti da parte dei turisti stranieri per acquisti  di beni e servizi da commercianti  al minuto e agenzie di viaggio;

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Ultime Circolari

Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022

Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.

Circolare n. 886 – Gestione separata INPS

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.

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