Circolare n. 810

Fattura elettronica  – Liquidazione e versamento dell’imposta di bollo.

Un decreto ministeriale ha stabilito le modalità per assolvere l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Il versamento deve essere effettuato trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo a cia­scun trimestre solare sulla base dell’importo comunicato  dall’Agenzia delle Entrate.

Il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche (qualora il documento sia di im­porto superiore a 77,47 euro e il relativo corrispettivo non sia assoggettato ad IVA) deve avvenire secondo le modalità e i termini di cui all’art. 6 c. 2 del DM 17.6.2014 modificato dal  DM 28.12.2018.

Per le fatture elettroniche emesse a partire dall’1.1.2019, il versamento dell’imposta di bollo deve essere effettuato non più annualmente, bensì trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo a cia­scun trimestre solare.

In base alle nuove disposizioni, l’ammontare dell’imposta dovuta è reso noto dall’Agenzia delle En­trate all’interno del proprio sito, nell’area riservata al soggetto passivo IVA.

L’imposta  può essere versata, alternativamente:

  • mediante il servizio disponibile nell’ area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale;
  • mediante F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

Resta ferma la necessità di indicare, sulle fatture elettroniche soggette ad imposta di bollo, che l’im­posta è stata assolta ai sensi del DM 17.6.2014. Per le fatture elettroniche in formato XML da trasmettere al Sistema di Interscambio, occorrerà compilare la sezione “Dati Bollo”.

Nella tabella che segue sono riepilogate  le scadenze relative al versamento imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel 2019, tenendo conto del differimento al primo giorno lavorativo succes­sivo dei termini che cadono di sabato o in giorno festivo.

Trimestre di riferimento Scadenza versamento imposta di bollo
Gennaio-marzo 2019 23.4.2019
(il 20.4.2019 cade di sabato
e i giorni 21 e 22 aprile sono festivi)
Aprile-giugno 2019 22.7.2019
(il 20.7.2019 cade di sabato)
Luglio-settembre 2019 21.10.2019
(il 20.10.2019 cade di domenica)
Ottobre-dicembre 2019 20.1.2020

Fatture elettroniche emesse fino al 31.12.2018

La nuova procedura di assolvimento dell’imposta di bollo riguarda soltanto le fatture elettroniche emesse a partire dall’1.1.2019; per le fatture elettroniche emesse fino al 31.12.2018, il versamento dell’imposta di bollo deve avvenire con le precedenti modalità:

  • in unica soluzione per l’intero anno, mediante il modello F24 online;
  • entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (es. entro il 30.4.2019, in caso di esercizio 2018 “solare”).

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Ultime Circolari

Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022

Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.

Circolare n. 886 – Gestione separata INPS

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.

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