Circolare n. 810
Fattura elettronica – Liquidazione e versamento dell’imposta di bollo.
Un decreto ministeriale ha stabilito le modalità per assolvere l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Il versamento deve essere effettuato trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare sulla base dell’importo comunicato dall’Agenzia delle Entrate.
Il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche (qualora il documento sia di importo superiore a 77,47 euro e il relativo corrispettivo non sia assoggettato ad IVA) deve avvenire secondo le modalità e i termini di cui all’art. 6 c. 2 del DM 17.6.2014 modificato dal DM 28.12.2018.
Per le fatture elettroniche emesse a partire dall’1.1.2019, il versamento dell’imposta di bollo deve essere effettuato non più annualmente, bensì trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare.
In base alle nuove disposizioni, l’ammontare dell’imposta dovuta è reso noto dall’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito, nell’area riservata al soggetto passivo IVA.
L’imposta può essere versata, alternativamente:
- mediante il servizio disponibile nell’ area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale;
- mediante F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Resta ferma la necessità di indicare, sulle fatture elettroniche soggette ad imposta di bollo, che l’imposta è stata assolta ai sensi del DM 17.6.2014. Per le fatture elettroniche in formato XML da trasmettere al Sistema di Interscambio, occorrerà compilare la sezione “Dati Bollo”.
Nella tabella che segue sono riepilogate le scadenze relative al versamento imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel 2019, tenendo conto del differimento al primo giorno lavorativo successivo dei termini che cadono di sabato o in giorno festivo.
Trimestre di riferimento | Scadenza versamento imposta di bollo |
Gennaio-marzo 2019 | 23.4.2019 (il 20.4.2019 cade di sabato e i giorni 21 e 22 aprile sono festivi) |
Aprile-giugno 2019 | 22.7.2019 (il 20.7.2019 cade di sabato) |
Luglio-settembre 2019 | 21.10.2019 (il 20.10.2019 cade di domenica) |
Ottobre-dicembre 2019 | 20.1.2020 |
Fatture elettroniche emesse fino al 31.12.2018
La nuova procedura di assolvimento dell’imposta di bollo riguarda soltanto le fatture elettroniche emesse a partire dall’1.1.2019; per le fatture elettroniche emesse fino al 31.12.2018, il versamento dell’imposta di bollo deve avvenire con le precedenti modalità:
- in unica soluzione per l’intero anno, mediante il modello F24 online;
- entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (es. entro il 30.4.2019, in caso di esercizio 2018 “solare”).
Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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