Circolare n. 809
INPS – Gestione separata (art. 2, L. 8 agosto 1995, n. 335) – Aliquote contributive e massimale per l’anno 2019 – Circolare Inps n. 19 del 6/2/2019
Si riportano le aliquote per il calcolo della contribuzione dovuta dai soggetti iscritti alla gestione separata dell’INPS ed il massimale annuo per l’anno 2019
Con circolare n. 19 del 6/2/2019, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla gestione separata dell’INPS per l’anno 2019.
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e non pensionati:
- lavoratori autonomi-professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS in quanto non obbligati al versamento contributivo alle Casse previdenziali di categoria (professionisti “senza Cassa”) -> 25,72%
- lavoratori senza partita IVA ai quali si applica la contribuzione “DIS-COLL” – indennità di disoccupazione (cfr Circolare Studio n. 758) quali: collaborazioni coordinate e continuative, anche occasionali, collaborazioni rese da amministratori, liquidatori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti, dottorati di ricerca, assegni e borse di studio -> 34,23%
- altri lavoratori senza partita IVA a quali non si applica la contribuzione “DIS-COLL”, quali: componenti di commissioni e collegi, Amministratori di Enti locali non dipendenti, venditori porta a porta, lavoratori autonomi occasionali, associati in partecipazione (per i contratti in corso al 25/6/2015 e fino alla loro cessazione), medici in formazione specialistica -> 33,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria -> 24,00%
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per la quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55% e al 45% dell’onere totale.
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
Per l’anno 2019 le aliquote di contribuzione sono applicabili, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla gestione separata, fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito di € 102.543,00.
Il minimale di reddito per l’anno 2019, che consente agli iscritti l’accredito dell’intero anno, è invece pari a € 15.878,00.
Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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