Circolare n. 806

Decreto 23/10/2018 n. 119 – Definizioni delle pendenze tributarie – Rottamazione dei ruoli – Novità introdotte dalla legge di conversione

Il D.L. 119 ha introdotto diverse definizioni delle pen­denze tributarie, che, con alcune eccezioni, si caratterizzano per non comportare alcuno stralcio del debito d’imposta, ma solo di sanzioni e interessi (cfr Circolare Studio n. 798 e 799).

Si riportano le modifiche introdotte dalla legge di conversione (L. 17/12/2018 n. 136) in materia di rottamazione dei ruoli,  definizione delle liti pendenti, abolizione della dichiarazione integrativa speciale e introduzione della sanatoria  degli errori formali.

Novità in materia di rottamazione dei ruoli

Viene confermata la rottamazione dei ruoli che, per i carichi affidati agli Agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017, consente di fruire dello stralcio delle sanzioni tributarie/contributive e degli interessi di mora (cfr Circolare Studio n. 799).

La relativa domanda andrà presentata entro il 30.4.2019.

I versamenti possono avvenire in unica soluzione oppure in forma rateale.

Gli importi dovuti, che verranno comunicati dall’Agente della riscossione entro il 30.6.2019, possono essere pagati:

  • in 18 rate, le prime due con scadenza 31.7.2019 e 30.11.2019 in misura pari al 10% del debito ciascuna; le successive, di pari importo, scadono al 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 degli anni dal 2020 al 2023;
  • oppure in unica soluzione entro il 7.2019.

I soggetti che, entro il 7.12.2018, hanno eseguito, in unica soluzione, i pagamenti delle rate da rot­tamazione scadute a luglio, settembre e ottobre 2018 mantengono i benefici della rottamazione, inclusa la ridilazione del debito residuo, senza necessità di inviare alcuna domanda.

Questi debitori possono pagare il debito residuo in 10 rate di pari importo, con scadenza al 31.7 e 30.11 degli anni dal 2019 al 2023.

Si prevede inoltre che il tardivo pagamento delle rate, contenuto nei cinque giorni, non ha effetti pregiudizievoli.

Novità in materia di definizione delle liti pendenti

La definizione delle liti pendenti, che deve avvenire, mediante la presentazione del relativo modello e il pagamento delle somme o della prima rata, entro il 31.5.2019, comporta benefici che dipendono dall’andamento del processo (cfr Circolare Studio n. 798).

Sono definibili le liti, aventi ad oggetto atti impositivi,  in cui è controparte l’Agenzia delle Entrate rientranti nella giurisdizione tributaria.

Per poter definire, è necessario che, al momento di presentazione della domanda, non si sia ancora formato il giudicato, e che al 24.10.2018 sia già stato notificato alla controparte il ricorso introduttivo di primo grado.

I benefici sono i seguenti:

  • se la causa pende in primo grado e non c’è ancora stata la sentenza, spetta lo stralcio di sanzioni e interessi oltre allo sconto del 10% sull’imposta;
  • se il contribuente, in primo e/o in secondo grado, è risultato soccombente al 24.10.2018, spetta il solo stralcio di sanzioni e interessi;
  • se il contribuente, al 24.10.2018, ha vinto in primo grado, spetta lo stralcio di sanzioni e interessi oltre allo sconto del 60% sull’imposta;
  • se il contribuente, al 24.10.2018, ha vinto in secondo grado, spetta lo stralcio di sanzioni e interessi oltre allo sconto dell’85% sull’imposta;
  • se, al 19.12.2018, il processo pende in Cassazione e il contribuente è risultato vincitore in tutti i gradi di merito, spetta lo stralcio di sanzioni e interessi oltre allo sconto del 95% sul­l’imposta.

Definizione dei processi verbali di constatazione

Viene confermata la possibilità di definire i processi verbali di constatazione consegnati al contribuente o notificati entro il 24.10.2018 pagando la totalità delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi. La definizione riguarda le  imposte sui redditi, imposte sostitutive, addizionali, contributi previdenziali, ritenute, IVA, IRAP, IVIE e IVAFE (cfr Circolare Studio n. 798).

L’adesione avviene mediante dichiarazione da presentare entro il 31.5.2019, utilizzando i modelli che verranno approvati dall’Agenzia delle Entrate.

La prima rata o la totalità degli importi dovuti vanno pagati entro il 31.5.2019. Il piano di dilazione prevede un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Abolizione della dichiarazione integrativa speciale

È stata abrogata la dichiarazione integrativa speciale che, al ricorrere di determinate condizioni ed entro soglie prestabilite, consentiva di sanare violazioni commesse nelle dichiarazioni fiscali, prevista dall’originario art. 9 del D.L. 119/2018.

Considerato che la relativa dichiarazione avrebbe dovuto essere trasmessa su un modello che avrebbe dovuto essere approvato dall’Agenzia delle Entrate, la stessa non ha mai avuto attuazione.

Introduzione della sanatoria degli errori formali

Con il nuovo art. 9 del D.L. 119/2018 convertito viene invece stabilito che le violazioni di obblighi o adempimenti di natura formale che non incidono sulla determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi, dell’IVA, dell’IRAP e sul pagamento di tributi possono essere sanate pagando 200,00 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta.

Occorre a tal fine versare gli importi dovuti in due rate di pari importo (scadenti il 31.5.2019 e il 2.3.2020), e rimuovere la violazione.

Si deve trattare di violazioni commesse sino al 24.10.2018, non oggetto di atti di contestazione divenuti definitivi al 19.12.2018.

La natura di “violazione formale” può risultare non di facile e immediata individuazione, quindi per formulare ipotesi precise sulle violazioni che rientrano nella definizione è opportuno attendere i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.

In ogni caso, la sanatoria non può essere utilizzata per l’emersione  di attività finanziarie e patrimoniali  estere costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

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