Circolare n. 802
Interventi di recupero edilizio volti al risparmio energetico – Comunicazione all’ENEA
Per gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie del 50% (art. 16-bis TUIR) ultimati a decorrere dall’1/1/2018 deve essere presentata apposita comunicazione all’ENEA.
Per gli interventi che si sono conclusi dall’1.1.2018 al 21.11.2018 la comunicazione all’ENEA deve essere effettuata entro il 19.2.2019.
Per gli interventi conclusi dal 22.11.2018, l’invio deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi (inclusi gli interventi antisimici) e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie del 50% (art. 16-bis TUIR), la Legge di Bilancio 2018, ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).
La comunicazione all’ENEA deve essere inviata soltanto per gli interventi di recupero che sono anche volti al risparmio energetico e non per tutti gli interventi di recupero di cui all’art. 16-bis del TUIR.
La disposizione è entrata in vigore l’1.1.2018; la nuova comunicazione all’ENEA deve quindi essere trasmessa in relazione agli interventi ultimati a decorrere dall’1.1.2018.
Dal 21.11.2018, l’ENEA ha messo online il sito attraverso il quale è possibile trasmettere i dati relativi agli interventi di recupero edilizio (che permettono di fruire della detrazione IRPEF del 50% ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR) che determinano un risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia.
Si tratta di interventi diversi da quelli che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 65-50% ai sensi dei c. 347-349 dell’art. 1 della L. 296/2006.
Nello specifico, devono essere comunicati i dati degli interventi indicati nella seguente tabella:

Analogamente a quanto previsto per le detrazioni derivanti dagli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, la trasmissione dei dati all’ENEA deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Per gli interventi che si sono conclusi (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità) dall’1.1.2018 al 21.11.2018 la comunicazione all’ENEA deve essere effettuata entro il 19.2.2019.
Per gli interventi conclusi dal 22.11.2018, l’invio deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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