Circolare n. 798
Decreto 23/10/2018 n. 119 – Novità in materia di definizioni delle pendenze tributarie
Sono state introdotte diverse definizioni delle pendenze tributarie, che, con alcune eccezioni, si caratterizzano per non comportare alcuno stralcio del debito d’imposta, ma solo di sanzioni e interessi.
La prima scadenza è fissata al 23 Novembre 2018 per la definizione degli accertamenti e degli inviti al contraddittorio. Il D.L. 119/2018 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
Il D.L. 23/10/2018 n. 119 (decreto collegato alla Legge di bilancio) prevede diverse forme di definizione agevolata delle pendenze tributarie che, con alcune eccezioni, si caratterizzano per non comportare alcuno stralcio del debito d’imposta, ma solo di sanzioni e interessi. Non sono previste coperture penali, quindi, se la violazione commessa dal contribuente oggetto di sanatoria integra anche un reato, non si può escludere che questo venga perseguito.
Il Decreto prevede inoltre la possibilità di presentare una “dichiarazione integrativa speciale” per correggere ed integrare, con specifiche modalità, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 Ottobre 2017. Queste disposizioni saranno oggetto di successiva informativa.
Il D.L. 119/2018 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
Il 9 Novembre 2018 è stato emanato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che regolamenta la definizione degli atti di accertamento e il pagamento delle somme, in scadenza il prossimo 23 Novembre.
Si riportano di seguito, in sintesi, le diverse ipotesi di definizione introdotte dal Decreto, invitando i Sigg. Clienti interessati a prendere contatto con lo Studio per le opportune valutazioni.
Definizione dei processi verbali di constatazione
I processi verbali di constatazione consegnati al contribuente o notificati entro il 24.10.2018 possono essere definiti pagando la totalità delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi. La definizione riguarda le imposte sui redditi, imposte sostitutive, addizionali, contributi previdenziali, ritenute, IVA, IRAP, IVIE e IVAFE.
La particolarità di questa definizione consiste nel fatto che tutti i rilievi presenti nel verbale, devono essere accettati senza condizioni.
L’adesione avviene mediante dichiarazione da presentare entro il 31.5.2019, utilizzando i modelli che verranno approvati dall’Agenzia delle Entrate.
La prima rata o la totalità degli importi dovuti vanno pagati entro il 31.5.2019. Il piano di dilazione prevede un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
Definizione degli atti di accertamento
Possono essere definiti:
- gli avvisi di accertamento;
- gli avvisi di liquidazione (es. relativi all’imposta di registro, successioni/donazioni, imposte ipotecarie e catastali);
- gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta indebitamente compensati.
Nella sanatoria non rientrano gli atti relativi alla voluntary disclosure.
Per rientrare nella definizione si deve trattare di atti notificati entro il 24.10.2018 non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data.
La definizione causa lo stralcio intero di sanzioni, interessi e accessori; occorre quindi pagare per intero le imposte.
Per le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro del CONI, la definizione determina lo stralcio del 50% delle maggiori imposte, con l’eccezione dell’IVA, che va pagata per intero. Le sanzioni e gli interessi sono invece stralciati in misura pari al 95%.
Questa forma di definizione è esclusa se l’ammontare delle imposte accertate, per imposta e per singolo anno, supera i 30.000,00 euro per IRES e IRAP. Ove il limite sia superato, è possibile fruire della normale definizione, con stralcio di soli sanzioni e interessi in misura integrale.
La definizione degli atti di accertamento, che consiste nel pagamento della totalità delle somme o della prima rata (il piano di dilazione può prevedere un massimo di venti rate trimestrali di pari importo), deve avvenire entro il 23.11.2018, o, se più ampio, entro il termine per fruire dell’acquiescenza (tale termine coincide con quello per il ricorso).
Definizione degli inviti al contraddittorio
Possono essere definiti gli inviti al contraddittorio (artt. 5 e 11 del D.Lgs. 218/1997) notificati entro il 24.10.2018 con il pagamento delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
La definizione, che consiste nel pagamento della totalità delle somme o della prima rata, deve avvenire entro il 23.11.2018.
Nella sanatoria non rientrano gli atti relativi alla voluntary disclosure.
Definizione delle liti pendenti
Possono essere definite le liti pendenti riguardanti atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate a condizione che entro il 24.10.2018, il contribuente abbia notificato il ricorso introduttivo di primo grado all’Agenzia delle Entrate e che nel momento di presentazione della domanda, non si sia ancora formato il giudicato.
Se l’Agenzia delle Entrate è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 50% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi, se è rimasta soccombente in secondo grado, si paga il 20% delle imposte sempre con stralcio di sanzioni e interessi
Se il processo pende in primo grado o in sede di rinvio o sono pendenti i termini per la riassunzione in rinvio, oppure c’è stata soccombenza del contribuente, occorre pagare tutte le imposte (il beneficio consiste nello stralcio di sanzioni e interessi).
Se la lite riguarda “esclusivamente” sanzioni non collegate al tributo, si paga il 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente e il 40% negli altri casi.
Per le liti su atti irrogativi di sanzioni collegate al tributo, se questo è stato definito in altro modo, si ha il totale stralcio della sanzione.
Per definire la lite occorre presentare apposita domanda entro il 31.5.2019; entro la medesima data bisogna corrispondere tutte le somme dovute o la prima rata (la dilazione può avvenire in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo).
Per ogni controversia va presentata una domanda autonoma.
Dalle somme da versare per effetto della definizione si scomputano quelle già corrisposte per effetto della riscossione frazionata, ma, in nessun caso, si ha diritto al rimborso.
Se non vi sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
La sospensione del processo si verifica se il contribuente ne fa richiesta, dichiarando di volersi avvalere della definizione. In tal caso il processo rimane sospeso sino al 10.6.2019.
Se, entro il 10.6.2019, vene depositata in giudizio la copia della domanda di definizione e dell’attestato di pagamento della prima rata o di tutte le somme, la sospensione permane sino al 31.12.2020.
Il diniego di definizione, atto impugnabile dal contribuente, va notificato entro il 31.7.2020.
I termini di impugnazione delle sentenze e per le riassunzioni sono sospesi per nove mesi, se spirano nel lasso temporale compreso tra il 24.10.2018 e il 31.7.2019.
Gli enti territoriali (es. Comuni, Regioni, Camere di commercio) possono, con proprio regolamento, deliberare l’accesso alla definizione per le proprie entrate tributarie, entro il 31.3.2019.
Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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