Circolare n. 796
IVA – Fattura elettronica – Semplificazioni – D.L. 23 Ott. 2018 n. 119
In vista dell’entrata in vigore il prossimo 1° gennaio 2019 dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, sono state introdotte alcune semplificazioni riguardanti l’emissione e la registrazione delle fatture di vendita, la numerazione e la registrazione delle fatture di acquisto.
Vengono anche modificate, già a decorrere dal 24 Ottobre 2018, le modalità di detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti in sede di liquidazioni periodiche.
Il decreto introduce inoltre, per il solo primo semestre dell’anno 2019, la disapplicazione delle sanzioni previste nei casi di tardiva emissione delle fatture.
Il prossimo 1° gennaio entra in vigore l’obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica nei rapporti B2B e B2C (cfr. Circolare Studio n. 786).
Il D.L. 119 del 23/10/2018 introduce alcune semplificazioni in materia di fatturazione e registrazione delle fatture e sulla disciplina della detrazione Iva con riferimento alle liquidazioni mensili.
Il decreto prevede inoltre la disapplicazione delle sanzioni previste nei casi di tardiva emissione delle fatture.
Il D.L. è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche e integrazioni.
Modifica dei termini di emissione della fattura – Art. 21 D.P.R. 633/1972
Viene previsto un maggior termine per l’emissione della fattura. A decorrere dal 1°Luglio 2019, la fattura potrà infatti essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 633 (e non più “al momento di effettuazione dell’operazione” ) .
Il differimento del termine di emissione non muta il momento di esigibilità dell’imposta, né i termini per la conseguente liquidazione.
In caso di emissione della fattura entro i 10 giorni successivi all’effettuazione dell’operazione, nel documento occorrerà indicare specificamente la data di effettuazione della cessione di beni o della prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, in quanto diversa dalla data di emissione.
Modifica dei termini di registrazione delle fatture emesse – Art. 23 D.P.R. 633/1972
Viene modificato il termine per la registrazione delle fatture sul registro delle vendite.
A decorrere dal 24 Ottobre 2018, le fatture emesse sono annotate, nell’ordine della loro numerazione, non più entro 15 giorni dall’emissione, bensì entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, e con riferimento al medesimo mese.
Resta ferma l’eccezione prevista per le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (art. 21 c. 4, terzo periodo, lett. b) del DPR 633/72), le quali devono essere registrate “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione, con riferimento al medesimo mese”.
Modifica delle modalità di registrazione delle fatture d’acquisto – Art. 25 D.P.R. 633/1972
A decorrere dal 24 Ottobre 2018 viene abolito l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali ricevute (l’adempimento risulta peraltro assolto, in via automatica, per le fatture elettroniche che siano inviate tramite il Sistema di Interscambio).
Pertanto l’art. 25 del D.P.R. 633/72, nella sua nuova stesura, prevede esclusivamente che il soggetto passivo annoti sul registro degli acquisti le fatture e le bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa arte o professione, ivi comprese quelle emesse ai sensi dell’art. 17 c. 2 del DPR 633/72.
Termini per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA – Art. 1 D.P.R.100/1998
Viene introdotta una rilevante modifica ai termini per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti in sede di liquidazioni periodiche.
A decorrere dal 24 Ottobre 2018 anche l’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione può essere computata in detrazione entro il termine previsto per la liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione.
In questo modo viene a coincidere il periodo di versamento dell’imposta da parte del fornitore con il periodo di detrazione dell’imposta da parte del cliente.
La nuova disposizione non si applica per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
La disciplina si applica a decorrere dal 24 Ottobre 2018, quindi già in occasione della liquidazione Iva del mese di ottobre da effettuarsi entro il 16 novembre, potrà essere computata in detrazione l’imposta Iva risultante da fatture di ottobre ricevute, e annotate, entro il 15 novembre.
Esclusione e riduzione delle sanzioni per il primo semestre 2019
In relazione all’obbligo di fatturazione elettronica, il D.L. 119/2018 definisce nuove misure che consentono di limitare i possibili effetti negativi conseguenti a ritardi nell’adeguamento dei sistemi informatici.
In particolare, per il primo semestre del 2019:
- non si applica la sanzione di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97 (dal 90% al 180% dell’imposta) se la fattura viene emessa in formato elettronico oltre il termine previsto dall’art. 21 del DPR 633/72, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale);
- si applica la riduzione dell’80% della predetta sanzione se la fattura viene emessa oltre il termine previsto dall’art. 21 del DPR 633/72, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA del periodo successivo.
Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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