Circolare n. 794

Decreto Dignità – D.L. 12/7/2018 n. 87 convertito nella legge 9/8/2018 n. 96 – Novità in materia fiscale e di agevolazioni

Il D.L. 12.7.2018 n. 87, c.d. “decreto dignità” è stato convertito nella Legge 9/8/2018 n. 96.

Si riepilogano le disposizioni di natura fiscale di maggiore interesse, tenuto conto delle modifiche apportate in sede di conversione (cfr. Circolare Studio n. 792).

Esonero dallo split payment per i compensi soggetti a ritenuta fiscale

L’art. 12 del D.L. 87 inserisce il c. 1-sexies nell’art. 17-ter del DPR 633/72, prevedendo l’esonero dal meccanismo dello split payment per le prestazioni di servizi, rese ai soggetti destinatari della predetta disciplina, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’art. 25 del DPR 600/73 (cfr. Circolare Studio n. 751), quali ad es. i compensi per prestazioni di lavoro autonomo.

Decorrenza

La nuova disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente al 14/7/2018 ( data di entrata in vigore del D.L. 87/2018).

Spesometro –Comunicazione dei dati delle fatture del terzo trimestre 2018 – Rinvio del termine

Ai sensi dell’art. 21 del D.L. 78/2010, la comunicazione dei dati delle fatture è trasmessa entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, con l’eccezione del secondo trimestre, per il quale l’invio è fissato al 16 settembre.

L’art. 1, c. 932, della L. 205/2017 (cfr Circolare Studio n. 780) ha previsto lo spostamento del termine del 16 settembre per l’invio dello “spesometro” relativo al secondo trimestre (ovvero al primo semestre) 2018 al 30 settembre 2018 (e quindi al 1° ottobre 2018 cadendo il 30 settembre di domenica).

L’art 11 del D.L. 87/2018 posticipa dal 30.11.2018 al 28.2.2019 il termine di invio dei dati delle fatture del terzo trimestre 2018, per i soggetti IVA che per il 2018 trasmettono la comunicazione con cadenza trimestrale.

Di seguito il riepilogo delle scadenze per l’invio dello spesometro trimestrale:

  • 5.2018, per il primo trimestre;
  • 9.2018, per il secondo trimestre (termine differito all’1.10.2018, in quanto il 30.9.2018 è una domenica);
  • 2.2019, sia per il terzo che per il quarto trimestre 2018.

Termini di invio per lo spesometro semestrale

L’art. 11 del D.L. 87 specifica inoltre i termini di invio della comunicazione dei dati delle fatture per i soggetti che, per il 2018, hanno optato per la trasmissione con cadenza semestrale:

  • 9.2018, per i dati del primo semestre 2018 (termine differito all’1.10.2018, in quanto il 30.9.2018 è una domenica);
  • 2.2019, per i dati del secondo semestre 2018.

Abolizione dell’obbligo comunicativo dal 2019

Si ricorda che, a partire dall’anno 2019, con l’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, la comunicazione dei dati delle fatture è abolita.

(novità) Esonero per i produttori agricoli

Per effetto delle modifiche introdotte in sede di conversione in legge, a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono esonerati dall’obbligo di presentazione dello spesometro, i produttori agricoli che si avvalgono del regime IVA speciale di cui all’art. 34, comma 6, del DPR 633/1972 (che già beneficiano dell’esonero della maggior parte degli adempimenti IVA).

Iper-ammortamenti – Recupero in caso di cessione o delocalizzazione dei beni

Con l’art. 7 del D.L. 87 viene introdotto il requisito della territorialità degli investimenti per la fruizione dell’iper-ammortamento (cfr. Circolare Studio n. 774) e la previsione del recupero dell’agevolazione in caso di cessione a titolo oneroso o di destinazione all’estero dei beni agevolati.

Requisito della territorialità

Viene infatti stabilito che l’iper-ammortamento, di cui all’art. 1 c. 9 della L. 232/2016 (prorogato dalla L. 205/2017), spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strut­ture produttive situate nel territorio nazionale.

Recupero in caso di cessione o delocalizzazione dei beni

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati ven­gono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, an­che se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell’iper-ammor­tamento.

Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione dei beni agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Pertanto, l’iper-ammortamento di cui si è già beneficiato deve essere restituito interamente.

Tale meccanismo non si applica:

  • in caso di sostituzione dei beni alle condizioni previste dall’art. 1 c. 35 e 36 della L. 205/2017;
  • (novità) qualora i beni agevolati siano per la loro stessa natura destinati all’utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato.

Decorrenza

Le disposizioni si applicano agli investimenti effettuati successivamente al 14.7.2018 (data di entrata in vigore del D.L. 87/2018).

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo – Esclusione dei beni immateriali acquistati infragruppo

Per effetto dell’art. 8 del D.L. n. 87, non sono più considerati ammissibili, ai fini del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali di cui all’art. 3 c. 6 lett. d) del D.L. 145/2013, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.

Si tratta, nello specifico, delle spese relative a competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale.

Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti della disciplina del credito d’imposta in esame, i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali, assumono rilevanza solo se tali beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

Nozione di gruppo

Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore, individuati ai sensi dell’art. 5 co. 5 del TUIR.

Decorrenza

Le disposizioni si applicano, in deroga all’art. 3 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 14.7.2018 (vale a dire dal 2018, per i soggetti “solari”), anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.

Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 14.7.2018, resta comunque ferma l’esclu­sione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attributi in precedenza all’impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.

Imprese beneficiarie di aiuti di Stato – Limiti alla delocalizzazione

Con l’art. 5 del D.L. n. 87 vengono infine introdotti, nei confronti delle imprese che abbiano ricevuto aiuti di Stato, nuovi limiti alla “delocalizzazione”, da intendersi come il trasferimento, da parte dell’impresa

beneficiaria dell’aiuto o di altra impresa con la quale vi sia un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c., dell’attività economica o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad un altro sito.

Brevemente, viene prevista la decadenza dai benefici ottenuti, da restituire unitamente a sanzioni, qualora l’attività interessata venga delocalizzata entro 5 anni dalla data di conclusione dell’iniziativa.

 Cessioni di carburanti

La legge di conversione n. 96 prevede espressamente l’abrogazione del D.L. 79/2018 con il quale era stato disposto il rinvio all’1/1/2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione (cfr.  Circolare Studio n. 791).

Le stesse disposizioni sono state tuttavia trasfuse nel D.L. 87, che conferma il rinvio all’1/1/2019.

Riassumendo:

– il rinvio dell’obbligo di fatturazione elettronica riguarda solo le cessioni di carburante per autotrazione              presso gli impianti stradali di distribuzione. Resta fermo infatti, con decorrenza 1/7/2018, l’obbligo di emettere fattura elettronica per le cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori diverse da quelle effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione.

– a decorrere dall’1/7/2018, per gli acquisti di carburanti (compresi quelli effettuati presso gli impianti di distribuzione stradali) è previsto l’obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili, ai fini della detrazione dell’IVA e del relativo costo.

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti Saluti

STUDIO PENTA

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