Cassa integrazione in deroga – Art. 17 – DL 9/2020 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19

In attesa che vengano emanate dal Governo ulteriori disposizioni per il sostegno al reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro o la cui attività è ridotta a causa dell’emergenza sanitaria, possono accedere alla cassa integrazione in deroga tutti i datori di lavoro privati di tutti i settori che non possono fruire in concreto di ammortizzatori ordinari di cui al D.lgs. 148/2015 (CIGS, CIGO, FIS e Fondi di solidarietà bilaterale).

Beneficiano del trattamento suddetto tutti i lavoratori con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro subordinato, compresi i lavoratori agricoli e i soci lavoratori di società cooperative.

Possono accedere quindi alla CIG in deroga i datori di lavoro privati che:

  • occupano da 1 a 5 dipendenti compresi, che non aderiscono ai Fondi di solidarietà bilaterale attivi, in quanto non hanno a disposizione alcun altro ammortizzatore sociale
  • operano in settori esclusi da qualsiasi forma di sostegno al reddito
  • occupano da 6 a 15 dipendenti compresi e accedono al FIS, solo nel caso in cui non possono beneficiare dell’assegno di solidarietà in quanto l’evento non è riconducibile alla causale di riduzione di eccedenze di personale derivanti da licenziamenti collettivi, plurimi o per giustificato motivo oggettivo
  • occupano più di 15 dipendenti e accedono al FIS, solo se hanno già fruito dell’assegno ordinario nei limiti massimi previsti
  • rientrano nell’ambito della CIGO, solo se hanno già fruito dei limiti massimi previsti e se non hanno disponibilità di ricorrere alla CIGS
  • rientrano nell’ambito della CIGS solo se hanno già fruito dei limiti massimi previsti e che non hanno la disponibilità di ricorrere alla CIGO. Il comma 3 dell’art. 2 del Decreto del Ministro del Lavoro n. 94033 del 13 gennaio 2016 prevede la concessione della CIGS qualora la crisi aziendale sia conseguente ad un evento improvviso e imprevedibile esterno alla gestione aziendale
  • pur potendo fruire degli ammortizzatori di cui al D.lgs. 148 del 14 settembre 2015 sopra indicati, i propri lavoratori che non possiedono i requisiti di accesso a tale disciplina
  • aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterale attivi, solo se hanno superato i limiti temporali del trattamento disposti dalla disciplina del fondo stesso.

Per tutte le informazioni vi rinviamo in ogni caso al vostro Consulente del lavoro.

Ultime Circolari

Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022

Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.

Circolare n. 886 – Gestione separata INPS

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.

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