Cassa integrazione in deroga – Art. 17 – DL 9/2020 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19
In attesa che vengano emanate dal Governo ulteriori disposizioni per il sostegno al reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro o la cui attività è ridotta a causa dell’emergenza sanitaria, possono accedere alla cassa integrazione in deroga tutti i datori di lavoro privati di tutti i settori che non possono fruire in concreto di ammortizzatori ordinari di cui al D.lgs. 148/2015 (CIGS, CIGO, FIS e Fondi di solidarietà bilaterale).
Beneficiano del trattamento suddetto tutti i lavoratori con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro subordinato, compresi i lavoratori agricoli e i soci lavoratori di società cooperative.
Possono accedere quindi alla CIG in deroga i datori di lavoro privati che:
- occupano da 1 a 5 dipendenti compresi, che non aderiscono ai Fondi di solidarietà bilaterale attivi, in quanto non hanno a disposizione alcun altro ammortizzatore sociale
- operano in settori esclusi da qualsiasi forma di sostegno al reddito
- occupano da 6 a 15 dipendenti compresi e accedono al FIS, solo nel caso in cui non possono beneficiare dell’assegno di solidarietà in quanto l’evento non è riconducibile alla causale di riduzione di eccedenze di personale derivanti da licenziamenti collettivi, plurimi o per giustificato motivo oggettivo
- occupano più di 15 dipendenti e accedono al FIS, solo se hanno già fruito dell’assegno ordinario nei limiti massimi previsti
- rientrano nell’ambito della CIGO, solo se hanno già fruito dei limiti massimi previsti e se non hanno disponibilità di ricorrere alla CIGS
- rientrano nell’ambito della CIGS solo se hanno già fruito dei limiti massimi previsti e che non hanno la disponibilità di ricorrere alla CIGO. Il comma 3 dell’art. 2 del Decreto del Ministro del Lavoro n. 94033 del 13 gennaio 2016 prevede la concessione della CIGS qualora la crisi aziendale sia conseguente ad un evento improvviso e imprevedibile esterno alla gestione aziendale
- pur potendo fruire degli ammortizzatori di cui al D.lgs. 148 del 14 settembre 2015 sopra indicati, i propri lavoratori che non possiedono i requisiti di accesso a tale disciplina
- aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterale attivi, solo se hanno superato i limiti temporali del trattamento disposti dalla disciplina del fondo stesso.
Per tutte le informazioni vi rinviamo in ogni caso al vostro Consulente del lavoro.
Ultime Circolari
Circolare n. 990 – IMU 2023: novità, termini e modalità di versamento dell’imposta Presentazione della Dichiarazione IMU relativa all’anno 2021e 2022 entro il 30.06.2023.
La principale novità per l’anno 2023 si riferisce all’esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente per i quali sia stata presentata regolare denuncia all’autorità giudiziaria.
La prima rata IMU per l’anno 2023 deve essere versata entro il 16 giugno 2023 tramite Modello F24 o bollettino postale a seconda della tipologia di contribuente.
Le Dichiarazioni IMU relative all’anno 2021 e all’anno 2022 devono essere presentate entro il 30 giugno 2023.
Circolare n. 989 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche
Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche – Modello 730/2023 e Modello Redditi persone fisiche 2023
Circolare n. 988 – Sanatoria delle violazioni formali e Ravvedimento speciale: prorogato il termine di versamento in scadenza il 31.03.2023
Proroga dei versamenti in scadenza il 31.03.2023 in relazione alle disposizioni in materia di riscossione introdotte dalla Legge di bilancio 2023, per le quali si rinvia alla Circolare di Studio n.979 del 02.02.2023.
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