Circolare n. 18/2026
Nuove regole sui pagamenti della P.A. ai professionisti e altre novità del D.L. 38/2026 convertito in Legge
Nella presente circolare si analizzano le principali disposizioni contenute nel “Decreto Fiscale” – D.L. 38/2026 convertito con modifiche dalla Legge 88/2026. In sintesi:
- Pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni in favore dei professionisti: dal 15.06.2026 verifica della regolarità fiscale indipendentemente dall’importo da corrispondere e pagamento diretto all’Agente della riscossione nel caso di cartelle non onorate di importo complessivo pari almeno a 5.000 euro;
- Regime IVA delle operazioni permutative: modificato nuovamente il criterio di determinazione della base imponibile IVA nelle operazioni permutative;
- Ritenuta sulle provvigioni: reintrodotta l’esenzione della ritenuta sulle provvigioni per le agenzie di viaggio e turismo, limitandola, tuttavia, ai compensi comunque denominati percepiti per la vendita, l’emissione, la prenotazione o l’intermediazione di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone.
Pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni – nuove disposizioni
Ricordiamo che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro devono verificare se il beneficiario risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento.
Se dalla verifica preliminare risulta che l’importo complessivo delle cartelle a ruolo è pari almeno a 5.000 euro (con esclusione degli importi in corso di rateazione), la Pubblica Amministrazione sospende il pagamento delle somme e segnala tale circostanza all’agente della riscossione ai fini della successiva attività di recupero[1].
- Compensi dovuti dalle P.A. agli esercenti arti e professioni (art. 54 TUIR)
In deroga al criterio generale, di cui al paragrafo precedente, sono state oggetto di modifica le regole inerenti i pagamenti disposti dalle pubbliche amministrazioni nei confronti dei soggetti esercenti arti e professioni[2].
Nello specifico, a decorrere dal 15.06.2026:
- le pubbliche amministrazioni sono tenute ad effettuare, indipendentemente dall’importo da corrispondere al professionista, la verifica preventiva delle eventuali inadempienze derivanti da cartelle di pagamento non onorate;
- se all’esito della verifica, il beneficiario risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante da cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro, la Pubblica Amministrazione procederà direttamente al pagamento in favore :
- dell’agente della riscossione fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica
- del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l’ammontare del predetto debito.
Diversamente dalla disciplina previgente, le pubbliche amministrazioni non applicano più la sospensione del pagamento in favore del beneficiario ma operano direttamente lo scomputo del debito, dal compenso dovuto a favore dell’agente della riscossione, con corresponsione al professionista dell’eventuale parte residua (Circolare 17.03.2026 – Ministero della Giustizia).
Si precisa altresì che le nuove disposizioni si applicano a tutti i pagamenti effettuati a decorrere dal 15.06.2026 anche per compensi relativi a prestazioni professionali pregresse, ove liquidate successivamente a tale data.
Per i professionisti interessati, lo Studio resta a disposizione per una verifica della posizione presso l’Agenzia delle Riscossioni.
Regime IVA delle operazioni permutative – modificata la decorrenza della disposizione
Con riferimento alle operazioni permutative e le dazioni di pagamento oggetto delle Circolari di Studio n. 7/2026 del 16.02.2026 e n. 12/2026 del 13.04.2026, è stato modificato per la terza volta in poco meno di sei mesi il criterio di determinazione della base imponibile IVA delle suddette operazioni.[3]
Nello specifico, la base imponibile IVA delle operazioni permutative è ora costituita dal valore monetario dei beni e dei servizi scambiati, così come determinato dal contratto, ossia dal valore che le parti vi attribuiscono (c.d. valore soggettivo). Tale valore, in ogni caso, non può essere inferiore all’ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni.
Le modifiche alla suddetta disciplina si applicano con effetto retroattivo alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026; sono salvi i comportamenti adottati in conformità alla disciplina previgente (c.d. criterio del costo, introdotto dalla Legge di bilancio 2026) tenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 23 maggio 2026 – data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 38/2026.
Ritenute sulle provvigioni – reintrodotta l’esenzione
In sede di conversione del Decreto in esame[4] è stato reintrodotto il regime di esonero dall’applicazione della ritenuta per le provvigioni percepite da agenzie di viaggio e turismo (Cfr. Circolare di Studio n. 12/2026 del 13.04.2026), limitatamente ai compensi percepiti per la vendita, l’emissione, la prenotazione o l’intermediazione di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
[1] Art. 48-bis del D.L.602/1973
[2] Art. 2 ter del D.L. 38/2026 che ha introdotto il comma 1-ter nell’art. 48-bis del D.L. 602/1973.
[3] Art. 1 D.L. 38/2026 modificato dall’art. 1 c. 1 della L.88/2026.
[4] Art. 6 c. 2 bis del D.L. 38/2026 introdotto dall’art. 1 c.1 della L. 88/2026.
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