Circolare n. 13/2026

Misure introdotte per il contenimento degli effetti derivanti dall’aumento dei prezzi petroliferi

Nella presente circolare si analizzano le recenti misure contenute nei Decreti D.L. 33/2026 e D.L. 42/2026, volte al contenimento degli effetti dovuti all’aumento dei prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. In sintesi:
    • Autotrasportatori: credito di imposta per i maggiori costi del carburante sostenuti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026;
    • Transizione 5.0: definita la misura del credito spettante alle imprese rimaste escluse per esaurimento fondi;
    • Investimenti in rinnovabili: nuovo contributo riservato alle imprese che avevano già presentato le comunicazioni al GSE;
    • Imprese agricole: credito di imposta per i maggiori costi del carburante sostenuti nel mese di marzo 2026.

Autotrasportatori: credito di imposta per i mesi di marzo, aprile e maggio 2026

Alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia ed esercenti le attività di trasporto merci indicate all’art. 24-ter c. 2  lett. a) del D.Lgs. 504/95[1], è riconosciuto un credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica[2].

Il credito, concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l’anno 2026:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, entro il 31.12.2026;
  • non è soggetto al limite generale annuale di compensazione[3];
  • non concorre alla formazione del reddito di impresa né alla base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 (interessi passivi) e 109 c. 5 (spese generali) del TUIR;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, di prossima emanazione, saranno stabiliti criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione.

Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Credito di imposta Transizione 5.0 – definita la misura del credito spettante

Con riferimento al credito di imposta Transizione 5.0[4] per il quale le imprese:

  • avevano presentato le comunicazioni preventive al GSE (art. 38 c. 10 del D.L. 38/2024);
  • avevano ricevuto dal GSE la comunicazione che l’investimento rispondeva ai requisiti tecnici di ammissibilità previsti dal Decreto del MIMIT del 24.07.2024;
  • ma non avevano ottenuto il riconoscimento del credito per esaurimento delle risorse disponibili;

è stato previsto, per l’anno 2026, un contributo sotto forma di credito di imposta pari al 89,77% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B alla L. 232/2016, e alle spese di formazione del personale.[5]

Entro il 30.04.2026, il GSE comunicherà ai soggetti interessati il credito di imposta utilizzabile dandone preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Il suddetto credito di imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione tramite Mod. F24;
  • entro il 31.12.2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione ai soggetti interessati del credito utilizzabile;
  • senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni.[6]

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF/IRES ed IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 (interessi passivi) e 109 c. 5 (spese generali) del TUIR.

Contributo per investimenti in impianti per l’autoproduzione di energia elettrica

Alle medesime imprese sopra individuate nell’ambito della disciplina del credito di imposta Transizione 5.0, è riconosciuto un contributo in proporzione alle spese sostenute e nel limite massimo delle risorse annuali stanziate[7], per :

  • gli investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell’energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH);
  • le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati.

Il contributo non può eccedere per ciascuna istanza l’ammontare del credito d’imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese.

Il MIMIT provvederà all’erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalità individuate con proprio decreto.

Credito di imposta a favore delle imprese agricole per il mese di marzo 2026

È riconosciuto un credito di imposta, nel limite delle risorse disponibili, fino al 20% della spesa sostenuta nel mese di marzo 2026 per l’acquisto di carburante destinato ai mezzi agricoli.

Il credito di imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite Mod. F24;
  • non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 (interessi passivi) e 109 c. 5 (spese generali) del TUIR
  • non è soggetto ai limiti annuali di compensazione6.

Con Decreto del Ministro dell’agricoltura, di prossima emanazione, verranno definiti i criteri e le modalità di attuazione delle recenti disposizioni.

Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero dell’agricoltura.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali  ulteriori chiarimenti.

[1] Ossia le attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:

  • persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  • persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
  • imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

[2] Art. 3 del D.L. 33/2026.

[3] Al limite di 250.000 euro annui per i crediti di imposta agevolativi ex art. 1 c. 53 della L.244/2007 e al limite generale di 2 milioni di euro ex art. 34 della L. 388/2000.

[4] Art. 38 D.L. 19/2024

[5] Art. 1 del D.L. 42/2026 che ha sostituito l’art. 8 c.1 del D.L. 38/2026

[6] Nello specifico si tratta del limite di 250.000 euro annui per i crediti di imposta agevolativi ex art. 1 c. 53 della L.244/2007; del limite generale di 2 milioni di euro ex art. 34 della L. 388/2000 e del divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500 euro ex art. 31 del DL 78/2010.

[7] Art. 3-bis del D.L. 42/2026. Il contributo spetta nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l’anno 2026, di 80 milioni di euro per l’anno 2027 e di 60 milioni di euro per l’anno 2028.

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In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

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