Circolare n. 12/2026

“Decreto Fiscale” D.L. 38-2026, modifiche e novità della Legge di Bilancio 2026

Nella presente circolare si analizzano le disposizioni contenute nel “Decreto Fiscale” (D.L. 38/2026) ed alcune novità della Legge di Bilancio 2026. In sintesi:

  • Iper-ammortamento: eliminato il vincolo territoriale legato al paese di produzione dei beni, con effetto retroattivo;
  • Regime IVA delle operazioni permutative: modifiche relative alla data di decorrenza;
  • Dividendi e plusvalenze societarie: soppresse, con effetto retroattivo, le disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in merito ai requisiti per l’applicazione del regime di parziale esenzione dal reddito;
  • Ritenuta sulle provvigioni: abolito il regime di esonero dalla ritenuta per specifiche categorie (agenzie di viaggio, mediatori marittimi e aerei, commissionari di imprese petrolifere) dal 1° maggio 2026;
  • Contributo per le “piccole Importazioni”: applicazione dal 1° luglio 2026;
  • Cessione di beni strumentali: abrogata la possibilità di rateizzazione delle plusvalenze.

Iper-ammortamento: eliminato il requisito territoriale

La legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto il c.d. iper-ammortamento ossia l’agevolazione fiscale che consente, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali, di fruire di una maggiorazione delle quote di ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria relativi ai beni oggetto dell’investimento (Cfr. Circolare di Studio n. 1/2026 del 19.01.2026).

Tra i requisiti per l’accesso all’agevolazione era stato previsto un vincolo legato alla provenienza geografica dei beni: questi ultimi dovevano essere prodotti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

Il vincolo territoriale è stato eliminato[1] con effetto retroattivo ossia con effetto sugli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2026.

Ricordiamo che le modalità attuative della disposizione in esame devono essere definite con decreto del MIMIT, adottato di concerto con il MEF, ad oggi non ancora emanato.

Nuovo regime IVA delle operazioni permutative – modificata la decorrenza della disposizione

Con riferimento al nuovo criterio di determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni di pagamento (Cfr. Circolare di Studio n. 7/2026 del 16.02.2026), il recente Decreto Fiscale ha stabilito che il nuovo regime delle permute si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.[2]

Pertanto, i contratti che alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2026 (1° gennaio 2026) erano in corso di validità, restano assoggettati alle regole previgenti.

Dividendi e plusvalenze da partecipazione parzialmente imponibili – eliminati i requisiti

Sono state abrogate con effetto retroattivo (ossia dall’1.1.2026) le norme introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in relazione ai nuovi requisiti per la parziale imponibilità dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazione[3]. Le disposizioni, ora abrogate, avevano previsto una soglia partecipativa minima del 5% ovvero una partecipazione di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro ai fini del mantenimento del beneficio dell’esenzione parziale da imposizione.

Ritenute sulle provvigioni – decorrenza dal 1° maggio 2026

È stato abrogato[4] il regime di esonero dall’applicazione della ritenuta per le provvigioni percepite da:

  • agenzie di viaggio e turismo;
  • agenti raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
  • agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.

Per effetto di tali modifiche, con decorrenza 01.05.2026 (in luogo dell’ 1.03.2026)[5], le provvigioni corrisposte a tali soggetti saranno soggette a ritenuta all’atto del pagamento delle stesse.

In presenza dei requisiti previsti per l’applicazione della ritenuta ridotta[6], l’intermediario dovrà inviare al committente apposita dichiarazione , via PEC o raccomandata A/R, entro il 16.05.2026.

Contributo sulle “piccole importazioni” – applicazione dal 1° luglio 2026

Per le spedizioni di beni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea di valore dichiarato non superiore a 150 euro, la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un contributo pari a 2 euro per ciascuna spedizione, a copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali.[7]

L’entrata in vigore di tale contributo è prevista per il 1° luglio 2026 (in luogo dell’ 01.01.2026)[8].

Cessione di beni strumentali – abolita la rateizzazione delle plusvalenze

La Legge di Bilancio 2026 ha abrogato[9] la possibilità di rateizzare le plusvalenze realizzate dalla cessione di beni strumentali. Nello specifico, le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (a partire dall’esercizio 2026 per i soggetti solari), concorreranno alla formazione del reddito di impresa ai fini IRES/IRPEF, per l’intero ammontare.

 

[1] Art.7 del D.L. 38/2024

[2] Art. 1 del D.L. 38/2026

[3] Art. 11 del D.L. 38/2025 che abroga l’art. 1 c. 51-55 della L.199/2025

[4] Art. 1 c. 140-242 della L. 199/2025 che ha modificato l’art. 25-bis c. 5 del DPR 600/73. L’entrata in vigore della disposizione è stata prorogata dall’art. 6 del D.L. 38/2026.

[5] La decorrenza del 01.05.2026, in luogo del 1.03.2026, è stata stabilita dall’art. 6 c.1 del D.L. 38/2026, come anticipato dal MEF con comunicato n. 25 del 27.02.2026.

[6] Art. 25-bis c.2 DPR 600/73 – la riduzione della ritenuta al 20% può essere richiesta se i percipienti si avvalgano in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. La dichiarazione deve essere redata secondo le disposizioni del D.M. 16.04.1983.

[7] Art. 1 c. 126-128 L.199/2025

[8] Art. 5 del D.L.38/2026, , come anticipato dal MEF con comunicato n. 31 del 12.03.2026.

[9] Art. 1 c. 42-43 L. 199/2025 che ha sostituito l’art. 86 c.4 del TUIR.

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