Circolare n. 6/2026
INPS Gestioni autonome degli artigiani e commercianti: aliquote contributive, minimale e massimale per l’anno 2026
Si riportano le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2026 dai lavoratori artigiani e commercianti.
Con la Circolare n. 14 del 09.02.2026, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti dell’INPS per l’anno 2026.
| Scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti | |
|
Titolari e coadiuvanti/coadiutori [1] di qualunque età |
fino a € 56.224,00 | 24% | 24,48% |
| superiore a € 56.224,00 | 25% | 25,48% |
- Base di calcolo
Il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti: è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza); ed è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce.
- Massimale e Minimale
Per l’anno 2026 il minimale di reddito, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari € 18.808,00.
Il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari:
- ad € 707,00 per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data;
- ad € 122.295,00 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva.
- Modalità e termini di versamento
Anche per l’anno 2026 i contributi dovuti sul minimale devono essere versati mediante Mod. F24, alle seguenti scadenze:
| I rata | 18 maggio 2026 |
| II rata | 20 agosto 2026 |
| III rata | 16 novembre 2026 |
| IV rata | 16 febbraio 2027 |
Con riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale il pagamento sarà effettuato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
- Concordato preventivo Biennale
Per coloro che hanno aderito al concordato preventivo biennale è la base imponibile concordata ad assume rilevanza ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori.
Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli articoli 15 e 16 del citato decreto legislativo n. 13/2024.
- Riduzioni contributive
Per l’anno 2026, continuano ad applicarsi:
- la riduzione[2] contributiva del 50% a favore dei lavoratori che nell’anno 2025 si sono iscritti per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario. La riduzione contributiva è attribuita per 36 mesi senza soluzione di continuità di contribuzione, dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. Per accedervi è necessaria la presentazione di apposita comunicazione all’INPS.
- la riduzione[3] del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni INPS;
- la riduzione[4] del 35% dei contributi dovuti dagli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario. Ricordiamo che tale riduzione contributiva non è automatica ma deve essere comunicata all’Inps entro il termine perentrorio del 28.02.2026 per coloro che hanno avviato l’attività nel 2025 e intendono applicare la riduzione nel 2026; mentre per i soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2026 ed intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento di iscrizione all’Inps.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti
[1] L’INPS comunicava nella precedente circolare (circolare n. 38 del 07/02/2025) che in virtù del progressivo incremento delle aliquote contributive (ex art. 24 c. 22 del D.L.201/2011), l’aliquota del 24% trovava applicazione dal 2025 anche con riferimento ai coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni, fino a quel momento beneficiari di una contribuzione ridotta.
[2] Art. 1 c. 186 della L.207/2024
[3] Art. 59 c. 15 della L. 449/1997
[4] Art. 1 c. 77 della L. 190/2014
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In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.
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