Circolare n. 32/2025

Alcune novità in vigore dal 1° gennaio 2026

Si riepilogano di seguito alcune novità in vigore dal 1° gennaio 2026:

  • tasso di interesse legale al 1,60% annuo;
  • collegamento obbligatorio tra registratore telematico dei corrispettivi e gli strumenti di pagamento elettronico (POS e app di pagamento);
  • polizze per danni catastrofali in essere anche per le piccole e micro imprese.

Tasso di interesse legale – 1,60% per l’anno 2026

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13.12.2025 il Decreto del MEF che modifica il tasso d’interesse legale di cui all’art. 1284 c.c., abbassandolo dall’attuale 2% al 1,60% in ragione d’anno, a partire dal 1° gennaio 2026.

Ricordiamo che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali quali:

  • ravvedimento operoso, in caso di regolarizzazione di omessi o insufficienti versamenti di imposte di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18.12.97 n. 472;
  • opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto di istituti deflattivi del contenzioso.

Si precisa che il prospetto dei coefficienti per la determinazione della base imponibile dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie è invece determinato assumendo un saggio legale di interesse non inferiore al 2,5%.[1]

Interconnessione tra POS e registratori telematici

A decorrere dal 1° gennaio 2026[2], gli esercenti che trasmettono i dati dei corrispettivi dovranno

  • garantire il collegamento tra i registratori telematici e gli strumenti di pagamento elettronici utilizzati (POS, app di pagamento);
  • provvedere alla memorizzazione puntuale e alla trasmissione in forma aggregata dei dati di pagamento elettronici giornalieri.

Con il provv. 424470 del 31.10.2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per procedere al collegamento che dovrà avvenire utilizzando esclusivamente le apposite funzionalità web, disponibili nell’area riservata del portale Fatture e corrispettivi.

  • Termini

Il citato provvedimento prevede tempistiche diverse a seconda che lo strumento di pagamento sia stato posto in uso prima o dopo il 31.01.2026.

  • Strumento di pagamento elettronico con Contratto di convenzionamento stipulato entro gennaio 2026: termine di 45 giorni dalla data di messa a disposizione del sopra citato servizio web (la data di avvio del servizio, ad oggi non ancora indicata, sarà resa nota tramite apposito Avviso sul sito dell’Agenzia delle Entrate), per effettuare la registrazione il sistema di collegamento tra i due strumenti;
  • Strumento di pagamento elettronico per il quali il Contratto di convenzionamento è stipulato successivamente al 31.01.2026: la registrazione dovrà essere effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico, o alla data di variazione dell’associazione, ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

 A titolo esemplificativo, qualora venga attivato un nuovo POS il 1° febbraio 2026, in collegamento con un Registratore telematico, la registrazione del collegamento tra i due strumenti dovrà essere effettuata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata, a partire dal 6 aprile ed entro il 30 aprile 2026.

  • Sanzioni

Le sanzioni già previste in materia di corrispettivi telematici sono state estese al mancato rispetto dei nuovi obblighi ed in particolare:

  • nell’ipotesi di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, è applicata la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000[3] ;
  • nell’ipotesi di mancato collegamento dello strumento di accettazione dei pagamento elettronici è applicata la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.[4]

Polizza per danni catastrofali

Solo per memoria, facendo seguito alla circolare dello Studio n. 15/2025 del 02.04.2025, ricordiamo che era stato prorogato al 31 dicembre 2025 l’obbligo per le imprese di stipulare un’assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali.

L’obbligo trova pertanto piena applicazione per tutte le imprese dal 01.01.2026[5].

[1] Art. 46 del DPR 131/1986 come modificato dall’art. 2, c.1, lett. r) n.2) del D.lgs. 139/2024;

[2] Art. 1 co. 74-77 della L.207/2024

[3] Art.11 c. 2-quinquies del D.Lgs. 471/97

[4] Art. 11 c. 5 del D.Lgs. 471/97

[5] Il Decreto Milleproroghe approvato nel Consiglio dei Ministri del 11.12.2025, ma non ancora pubblicato ha in realtà prorogato l’obbligo di stipulare assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali fino al 31 dicembre 2026, per le imprese della pesca e dell’acquacoltura, oltre che per le piccole e microimprese turistico ricettive.

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In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

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