Circolare n. 29/2025
PEC – Domicilio digitale per gli amministratori
A seguito delle recenti modifiche normative introdotte dal D.L. 159/2025, in vigore dal 31.10.2025, si segnalano le seguenti novità:
- sono stati precisati i soggetti obbligati alla comunicazione del domicilio digitale (Pec);
- è stato chiarito che il domicilio digitale dell’amministratore non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa;
- è stato precisato l’obbligo di provvederVi entro il termine del 31.12.2025; nonché l’irrogazione di una sanzione amministrativa in caso di inadempimento.
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto l’obbligo per le imprese di comunicare al Registro delle imprese il domicilio digitale (Pec) degli amministratori (Cfr. Circolare di Studio n. 13/2025 del 27.03.2025), da effettuarsi entro il 31.12.2025[1].
Il recente D.L. 159/2025[2], entrato in vigore il 31.10.2025, ha introdotto alcune modifiche e precisazioni alla disciplina precedente. In data 11.11.2025 anche UnionCamere è intervenuta con un comunicato.
Si riportano di seguito, novità e chiarimenti.
Ambito di applicazione
- Soggetti obbligati
L’obbligo riguarda gli amministratori che assumono la carica di:
- amministratore unico;
- amministratore delegato;
- Presidente del Consiglio di amministrazione, in caso di mancanza dell’amministratore delegato.
nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative.
L’obbligo della comunicazione è in capo all’impresa e si applica soltanto ad uno dei tre soggetti individuati dalla norma.
- Soggetti esclusi
Stando al tenore letterale della nuova norma, non sono[3] soggetti a tale obbligo:
- gli amministratori, soci di società di persone (S.n.c., S.a.s.);
- gli amministratori di società di capitali, consorzi, o Reti di imprese, ecc., che assumono cariche diverse da quelle sopra indicate ossia i consiglieri, gli amministratori diversi da amministratore unico o amministratore delegato, il Presidente di Comitato direttivo ecc.
Domicilio digitale da comunicare
È stato espressamente previsto che il domicilio digitale degli amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa in cui è ricoperta tale carica.
Termine
La comunicazione del domicilio digitale dovrà avvenire:
- entro il 31/12/2025 per gli amministratori che al 31.10.2025 ricoprono già le cariche per le quali vige l’obbligo di comunicazione;
- ed in ogni caso all’atto del conferimento dell’incarico o del rinnovo dell’incarico di amministratore unico, o amministratore delegato, o in mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Mancato adempimento
La mancata comunicazione del domicilio digitale nei termini comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 103 a euro 1.032[4], che può essere raddoppiata in particolari casi.
In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale, l’Ufficio del Registro Imprese, sospende la domanda in attesa dell’integrazione del domicilio digitale.
***
Per i soggetti non obbligati, la comunicazione del domicilio digitale può essere effettuata facoltativamente. In tal caso, la comunicazione è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo dovuti alla Camera di Commercio competente.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
[1] Nota MIMIT n. 43836 del 12.03.2025 (primo differimento) e n.127654 del 25.06.2025 (secondo differimento), art. 5 c. 1 come integrato dal D.L. 159/2025
[2] Art. 13 c. 3, D.L. 159/20025, da convertire in Legge entro il 30.12.2025
[3] Il condizionale sarebbe d’obbligo, dal momento che nonostante il tenore letterale della norma, molti sono i dubbi sollevati dagli interpreti.
[4] Art. 16 c. 6-bis del D.L. 185/2008 conv. In L. 2/2009.
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