Circolare n. 13/2025

Obbligo di iscrizione al Registro Imprese del domicilio digitale (Pec) per gli amministratori di imprese costituite in forma societaria

Entro il 30.06.2025 ciascun amministratore di società dovrà munirsi di PEC e comunicare il proprio indirizzo digitale al Registro Imprese. 

Si invitano i Sigg. Clienti interessati dalla disposizione, a comunicare – entro il 28.04.2025 – tramite il seguente link https://forms.gle/6ZfsUJvpiWj98XAc6

  • i dati necessari per la richiesta di una PEC personale (se avessero bisogno di assistenza in tal senso da parte dello Studio)

o

  • l’indirizzo PEC (già esistente) che intendono fornire per la Comunicazione Registro Imprese.

La Legge di Bilancio 2025[1] ha stabilito che gli amministratori di imprese costituite in forma societaria  devono comunicare un proprio domicilio digitale (casella PEC) al Registro Imprese.

Il MIMIT con nota n. 43836 del 12.03.2025 ha fornito le prime indicazione operative, di seguito riepilogate.

Termine per adempiere agli obblighi di comunicazione

La disposizione è entrata in vigore il 01.01.2025; l’obbligo di comunicazione deve essere adempiuto:

  • in sede di presentazione della domanda di iscrizione al Registro Imprese, per le imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2025 o che comunque abbiano presentato domanda di iscrizione dopo tale data;
  • in occasione della iscrizione di nomina o di rinnovo, se antecedente il 30.6.2025;
  • entro il termine del 30.06.2025, per le imprese costituite prima del 1° gennaio 2025.

Ambito di applicazione

L’obbligo riguarda tutte le imprese costituite in forma societaria, secondo la quale può svolgersi attività imprenditoriale, e dunque

  • società di persone (S.n.c., S.a.s.);
  • società di capitali (S.r.l.; S.p.A.; S.a.p.A);
  • società semplici che esercitano attività agricola;
  • Reti d’impresa, quando già iscritte nella Sez. Ordinaria del Registro Imprese; ovvero che in presenza di un Fondo Comune e dello svolgimento di un’attività commerciale rivolta ai Terzi, intendano iscriversi alla Sez. Ordinaria del Registro Imprese ed acquisire personalità giuridica.

Restano escluse le forme societarie cui non è consentito intraprendere attività commerciali:

  • società semplici, diverse da quelle sopra indicate;
  • società di Mutuo Soccorso;
  • consorzi[2] (con attività volta alla disciplina o alla svolgimento di determinate fasi delle imprese appartenenti agli imprenditori che li hanno costituiti), anche con attività esterna[3];
  • società consortili [4];
  • altri enti giuridici non costituiti in forma societaria o non rivolti allo svolgimento di una attività imprenditoriale

Soggetti obbligati all’iscrizione nel Registro Imprese di un indirizzo PEC

L’obbligo riguarda:

  • gli amministratori della società, siano essi persone fisiche o giuridiche;
  • i liquidatori della società, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale.

La disposizione pare dover essere riferita ai soggetti cui formalmente compete la funzione di gestione dell’impresa, il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione.

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ammesso

  • la normativa non reca espresse limitazioni, né preclusioni all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) prescelto dal soggetto obbligato;
  • in presenza di una pluralità di amministratori dell’impresa, deve essere iscritto un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per ciascuno di essi;
  • non ci può essere coincidenza tra l’indirizzo di posta elettronica della società e quello degli amministratori[5]
  • nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l’incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà a propria scelta:
  • indicare per ciascuna di esse, un medesimo indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
  • dotarsi di più indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) differenti in relazione a ciascuna società o a gruppo di esse.

Mancato adempimento e sanzioni

Trattandosi di comunicazione obbligatoria:

  • l’omessa indicazione in sede di iscrizione, atto di nomina o di rinnovo, determina la sospensione del procedimento. In difetto di ottemperanza – entro un termine congruo (non superiore a 30 giorni) – ne causa il rigetto.
  • l’omessa indicazione è sanzionabile ai sensi dell’art. 2630 del c.c. con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032.

Come sopra indicato, lo Studio invita i Sigg. Clienti, amministratori di società, a comunicare le informazioni necessarie all’espletamento dell’obbligo, procedendo alla compilazione modulo di cui al seguente link https://forms.gle/6ZfsUJvpiWj98XAc6  entro il 28.04.2025.

 

 

[1] Art. 1 c. 860 della L. 207/2024 che ha modificato l’art.5 c.1 del D.L. 179/2012

[2] Di cui agli artt. 2602 e segg. del c.c.

[3] Di cui agli artt. 2612 del c.c.

[4] Ai sensi dell’art. 2615-ter del c.c.

[5] Le imprese che avessero optato per la coincidenza dei due recapiti potranno conformarsi alle indicazioni fornite dal MIMIT  entro il termine del 30.06.2025.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Ultime Circolari

Circolare n. 14/2025 – Nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica in vigore dal 1° aprile 2025

Circolare n. 14/2025 – Nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica in vigore dal 1° aprile 2025

Entro il 30.06.2025 ciascun amministratore di società dovrà munirsi di PEC e comunicare il proprio indirizzo digitale al Registro Imprese.
Si invitano i Sigg. Clienti interessati dalla disposizione, a comunicare, entro il 28.04.2025, i dati necessari per la richiesta di una PEC personale (se avessero bisogno di assistenza in tal senso da parte dello Studio) o l’indirizzo PEC (già esistente) che intendono fornire per la Comunicazione Registro Imprese.

Circolare n. 11/2025 – Decreto Milleproroghe convertito in Legge – alcune novità

Circolare n. 11/2025 – Decreto Milleproroghe convertito in Legge – alcune novità

Il decreto Milleproroghe è stato convertito in Legge . Si analizzano le principali disposizioni tra cui:
– la conferma del termine del 31.03.2025 dell’obbligo per le imprese di dotarsi di un’assicurazione per danni catastrofali;
– la proroga al 31.12.2025 della possibilità di svolgimento delle assemblee societarie a distanza;
– la riammissione alla definizione agevolata per i contribuenti decaduti dalla rottamazione-quater;
– la previsione di nuovo termine ultimo per l’iscrizione al RENTRI;
– il divieto di fatturazione elettronica gli operatori sanitari per tutto il 2025.

Anni di esperienza

Si può dire che conosciamo il nostro lavoro. Da oltre trent’anni lo studio supporta il vostro business.

Clienti Soddisfatti

I clienti dello studio vengono seguiti in modo sartoriale dai nostri professionisti.

Dottori Commercialisti

I professionisti di cui dispone lo studio sono Dottori commercialisti e Revisori contabili.

Contattaci

Le tematiche fiscali e amministrative possono risultare complesse, vieni a parlarne con noi, ti aiuteremo a trovare la soluzione che fa per te!

info@studiopenta.it

 

(+39) 059 342651

 

Modena - Viale Corassori 62

 

Vignola - Via Caselline 633

 

Dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 19.00 - Sabato 9.00 - 12.30

 

14 + 4 =