Circolare n. 24/2024
Alcune novità fiscali
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Cessioni intracomunitarie con trasporto a cura del cessionario: sanzione se i beni non giungono a destinazione entro 90 giorni;
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Rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni e terreni posseduti all’01.01.2024 – proroga al 30.11.2024;
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Codice Identificativo Nazionale (CIN) e nuovi obblighi di sicurezza per le strutture ricettive.
Cessioni intracomunitarie con trasporto a cura del cessionario: sanzione se i beni non giungono a destinazione entro 90 giorni
Il decreto sanzioni[1] ha introdotto un termine entro il quale le cessioni intracomunitarie di beni, nelle quali il trasporto viene curato dal cessionario o da un terzo per suo conto, devono essere effettuate senza l’addebito d’imposta (ex art. 41 del D.L. 331/93).
Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 1.09.2024 e prevedono la non imponibilità dell’operazione a condizione che tali beni, entro 90 giorni dalla consegna, risultino pervenuti nello stato Ue di destinazione.
In mancanza della prova dell’arrivo di tali beni a destinazione, il cedente è soggetto ad una sanzione amministrativa del 50% del tributo.
La sanzione non si applica se il cedente decorsi i 90 giorni provvede alla regolarizzazione della fattura e al versamento dell’imposta nei 30 giorni successivi.
Presunzione dell’avvenuto trasporto dei beni al di fuori dei confini nazionali [2]
Il venditore è in possesso di
- Dichiarazione scritta rilasciata entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione dal cessionario nella quale certifica che i beni hanno raggiunto lo Stato membro di destinazione ( Detta dichiarazione deve riportare: la data di rilascio; il nome e l’indirizzo dell’acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; nonché l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente
e
- Elementi di prova non contradditori e indipendenti dal cedente e dal cessionario:
- almeno due documenti relativi al trasporto/spedizione dei beni, come un documento o una lettera CMR firmato; una polizza di carico; una fattura di trasporto aereo; una fattura emessa dallo spedizioniere. rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente
ovvero
- uno qualsiasi dei documenti di cui al precedente punto 2a) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli documenti tra i seguenti: i) polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto di beni; ii) documenti rilasciati da una pubblica autorità ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione; iii) una ricevuta rilasciata da un depositario che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.
In alternativa
Il venditore certifica
- che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto
ed è in possesso
- a. di almeno due documenti di cui precedente punto 2.a)
ovvero
- di uno qualsiasi dei documenti di cui al precedente punto 2a) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli documenti tra quelli indicati al precedente punto 2.b)
L’amministrazione finanziaria può comunque rifiutare la presunzione.
Rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni e terreni – proroga al 30.11.2024
È stato disposto[3] il differimento al 30.11.2024 (in luogo del 30.06.2024) del termine per optare per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni posseduti dai soggetti non imprenditori all’01.01.2024.
La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2024 prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.
Codice Identificativo Nazionale (CIN) e nuovi obblighi di sicurezza per le strutture ricettive
Sono stati introdotti nuovi obblighi[4] con riferimento alle unità immobiliari destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, destinate alle locazioni brevi ex art. 4 del D.L. 50/2017 e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Dal 1° gennaio 2025 diventeranno applicabili le norme che disciplinano il nuovo codice identificativo nazionale (CIN), assegnato dal Ministero del Turismo tramite il portale https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ a cui si rinvia.
La mancanza del CIN è soggetta alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile. Sono stati inoltre introdotti alcuni obblighi con riferimento alla sicurezza degli impianti che devono rispettare la normativa statale regionale vigente.
[1] Art. 2 c.1 lett. e) 1.2) del D.Lgs. 87/2024
[2] Art. 45-bis del Regolamento UE 282/2011
[3] Art. 7 c. 3 del D.L. 113/2024
[4] Art. 13-ter del D.L. 145/2023
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.
Ultime Circolari
Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022
Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.
Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS
Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.
Circolare n. 886 – Gestione separata INPS
Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.
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