Circolare n. 22/2024

Dichiarazioni dei sostituti d’imposta per l’anno 2023 – Mod. 770 – Modalità e termini di presentazione.

Il Modello 770 dei sostituti di imposta deve essere presentato entro il 31 ottobre 2024.  Entro tale data deve essere inoltre presentata la Certificazione Unica contente esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

 

Dichiarazioni dei sostituti d’imposta per l’anno 2023  – Modalità e termini di presentazione

La dichiarazione dei sostituti di imposta si compone di due parti:

  • Certificazione Unica;
  • Modello 770.

Certificazione Unica

Deve essere utilizzata dai sostituti di imposta per comunicare in via telematica i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2023 (Cfr. Circolare Studio n. 9/2024 del 1.03.2024).

Si rammenta che la trasmissione può essere effettuata entro il 31.10.2024 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata

Mod. 770/2024 per l’anno 2023

Deve essere utilizzato dai sostituti di imposta per comunicare in via telematica i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2023, i relativi versamenti, le eventuali compensazioni, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati assicurativi e contributivi richiesti.

Deve inoltre essere utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti a comunicare, sulla base di specifiche disposizioni, i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2023 ovvero operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti di imposta utilizzati.

Ancora, sono obbligati a presentare il Mod. 770 i soggetti che nel 2023 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitali, compensi per avviamento commerciale, contributi a enti pubblici e privati, premi, vincite ed altri proventi finanziari, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio, redditi diversi, nonché coloro che nel 2023 hanno corrisposto somme e/o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli art. 23, 24, 25, 25 bis, 25 ter e 29 del D.P.R. 600/73 e 33, c.4, del DPR 42/88.

In via indicativa si tratta di ritenute operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico, su locazioni brevi inserite all’interno della CU e su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi. Per l’elencazione puntuale si rinvia al punto 1. Istruzioni Mod. 770-2024 redditi 2023.

Principali Novità

Le principali novità riguardano i seguenti quadri:

Quadri ST e SV  relativamente all’introduzione di tre nuovi causali nel campo 10 (casi particolari) tra le quali si segnala la sospensione delle ritenute e delle addizionali per l’emergenza alluvionale in Emilia Romagna, nelle Marche e in Toscana ;

Quadro SX in relazione al trattamento integrativo speciale introdotto a favore dei lavoratori del settore turistico, ma anche notturno e straordinario per il periodo di imposta 2023.

Altre variazioni sono state apportate ai Quadri SG, SK, SM e SS .

Modalità e termini di presentazione

La dichiarazione Mod. 770 deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 31.10.2024.

Omesso versamento di ritenute dovute o certificate – modifiche e novità

L’art. 10 bis del D.Lgs. 74/2000, recentemente modificato[1], disciplina il reato di omesso versamento di ritenute certificate. Nello specifico sono previste sanzioni penali nel caso di omesso versamento, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta, di ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150.000,00 euro per ciascun periodo di imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione il colpevole è punito se l’ammontare del debito residuo è superiore a 50.000 euro.

Omessa dichiarazione di sostituto d’imposta

L’art. 5 c. 1-bis del D.Lgs. 74/2000, prevede sanzioni penali anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore ad Euro 50.000,00 .

[1]Art. 1 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 87/2024.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.

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I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

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