Circolare n. 20/2024
Il concordato preventivo biennale – sintesi delle novità
Il concordato preventivo biennale (CPB), introdotto e disciplinata dal D.Lgs. 13/2024 e oggetto di recenti modifiche, è un istituto che consente l’adesione del contribuente alla proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio dell’attività di impresa o dall’esercizio di arti e professioni.
Tale istituto è riservato ai contribuenti di minori dimensioni che applicano gli ISA o che aderiscono al regime forfetario.
Per il primo anno di applicazione dell’istituto (biennio 2024-2025), per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, il contribuente può aderire alla propria proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ossia entro il 31.10.2024 .
Il Concordato preventivo biennale è stato introdotto dal D.Lgs. 13/2024[1] (Cfr. Circolare di Studio n. 17/2024 del 3.06.2024) e recentemente modificato dal D.Lgs.108/2024.
Per rendere operativo il concordato preventivo sono stati definiti i meccanismi di calcolo del reddito e del valore della produzione proposti dall’Agenzia delle Entrate e gli eventi eccezionali che possono determinare, al ricorrere di alcune condizioni, la cessazione del concordato o la riduzione degli ammontari proposti. Si rinvia al D.M. 14.06.2024 per i soggetti ISA e al D.M. 15.07.2024 per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario. In data 10.09.2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 29.04.2024 con il quale sono state approvate le modifiche ai conteggi ISA sottostanti l’elaborazione del concordato preventivo biennale.
Attraverso il concordato preventivo biennale è possibile fissare per un biennio, previo accordo tra singolo contribuente ed Agenzia delle Entrate, il reddito e il valore della produzione netta derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
Per i soggetti in regime forfettario, il concordato si applica in via sperimentale a una sola annualità per il solo periodo di imposta 2024.
La proposta di concordato viene formulata dall’Agenzia delle Entrate al termine di un procedimento disciplinato dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 13/2024 sulla base, tra l’altro, di dati che dovranno essere comunicati all’Agenzia delle Entrate a cura del contribuente.
Sia per i contribuenti in regime forfetario, sia per i soggetti “solari” che applicano gli ISA, in fase di prima applicazione, l’adesione al nuovo istituto si concretizza in sede di presentazione del modello REDDITI 2024, ossia entro il 31.10.2024.
Il ricorso al concordato è incentivato dalla possibilità di annullare il carico tributario sul maggior reddito effettivo rispetto a quello concordato, dall’esclusione dagli accertamenti ex art. 39 del DPR 600/1973 e dal fatto che, per espressa disposizione normativa, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza impiegheranno la maggiore capacità operativa per intensificare i controlli nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo o ne decadono.
Nella seguente tabella, sono riassunte le principali caratteristiche del concordato preventivo biennale.
Concordato preventivo biennale 2024-2025 (soggetti “solari”) |
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Ambito soggettivo |
Contribuenti a cui si applicano gli ISA |
Contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014 |
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Cause di esclusione |
Debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e contributivi, con riferimento al 2023, pari o superiori a 5.000,00 euro |
Omessa presentazione di almeno una delle dichiarazioni relative al 2021, 2022 o 2023 |
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Condanna per uno dei reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi nel 2021, 2022 o 2023 |
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Redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, per più del 40% del reddito concordato |
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Adesione al regime forfetario nel primo periodo del concordato |
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Operazioni straordinarie nel primo anno del concordato |
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Inizio attività nel 2023 e altre cause di esclusione dagli ISA |
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Effetti del concordato |
Redditi ai fini imposte dirette e IRAP predeterminati per il 2024 e 2025 (solo 2024 per contribuenti forfetari) |
Regime premiale ISA (solo soggetti ISA) |
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Esclusione da accertamenti (salvo decadenza dal concordato) |
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Cessazione |
Modifica dell’attività esercitata |
Cessazione dell’attività |
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Adesione al regime forfetario |
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Operazioni straordinarie |
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Ricavi o compensi dichiarati superiori a 7.746.853,50 euro, oppure a 150.000,00 euro per i contribuenti in regime forfetario |
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Circostanze eccezionali che determinano minori redditi per più del 30% di quello concordato |
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Decadenza |
Accertamento di attività non dichiarate o inesistenza/indeducibilità di passività dichiarate superiori al 30% del dichiarato, relativamente ai periodi d’imposta 2023-2025 |
Presentazione di una dichiarazione integrativa del modello REDDITI 2024 |
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Verificarsi di una causa di esclusione dagli ISA |
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Omesso versamento delle imposte concordate |
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Violazioni di non lieve entità |
[1] Titolo II , artt. 6 – 39 del D.Lgs. 13/2024.
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con le modifiche apportate alla soglia dei fringe benefit, aumentata per il solo 2024 a 1.000 euro per tutti i dipendenti e a 2.000 euro in presenza di figli fiscalmente a carico;
dell’IRAP;
dell’I.V.A., distinguendo tra beni rientranti nell’attività propria d’impresa e beni non rientranti nell’attività propria d’impresa.
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