Circolare n. 18/2024
IMU 2024: termini e modalità di versamento dell’imposta
Presentazione della Dichiarazione IMU relativa all’anno 2023 entro il 1° luglio 2024
La prima rata IMU per l’anno 2024 deve essere versata entro il 17 giugno 2024 tramite Modello F24 o bollettino postale a seconda della tipologia di contribuente.
La Dichiarazione IMU relativa all’anno 2023 deve essere presentata entro il 1° luglio 2024.
La principale novità per l’anno 2024 riguarda una norma di interpretazione autentica in merito all’esenzione IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali.
Termini di versamento
L’imposta IMU deve essere versata in due rate:
- la prima entro il 16 giugno di ogni anno, sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente vale a dire il 17 giugno 2024 (cadendo il 16 giugno in giorno festivo);
- la seconda entro il 16 dicembre di ogni anno a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote deliberate dai singoli Comuni.
Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro il 17 giugno 2024 dell’anno di imposizione.
Determinazione della prima rata
Per l’anno 2024, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l’anno 2023 mentre, in sede di saldo, si provvederà a conguagliare la differenza sulla base delle aliquote stabilite dai Comuni.
Modalità di versamento
I versamenti dell’IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante:
- il modello F24 cartaceo o in via telematica;
- il bollettino postale.
Il versamento dell’IMU effettuato mediante il modello F24 permette di compensare l’imposta dovuta con eventuali crediti fiscali o contributivi disponibili, nei limiti delle vigenti disposizioni.
Si riepiloga di seguito in forma tabellare la disciplina relativa al pagamento dei modelli.
CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA | |||
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 | |||
Cartacei presso banche/Poste | Servizi telematici banche/Poste | Servizi telematici Agenzia delle Entrate | |
Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione | SÌ | SÌ | SÌ |
Modelli F24 con saldo a debito con compensazione | NO | NO | SÌ |
Modelli F24 con saldo a zero con compensazione | NO | NO | SÌ |
CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA | |||
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 | |||
Cartacei presso banche/Poste | Servizi telematici banche/Poste | Servizi telematici Agenzia delle Entrate | |
Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione | NO | SÌ | SÌ |
Modelli F24 con saldo a debito con compensazione | NO | NO | SÌ |
Modelli F24 a saldo zero, con compensazione | NO | NO | SÌ |
Dichiarazione IMU – entro il 1° luglio 2024 presentazione delle dichiarazioni IMU per l’anno 2023
La dichiarazione IMU deve essere presentata, o in alternativa trasmessa telematicamente, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Per le variazioni intervenute nell’anno 2023, la dichiarazione IMU dovrà essere presentata entro l’ 01.07.2024 (cadendo il 30.06.2024 di domenica).
Con il D.M. 24.04.2024 è stato approvato il modello aggiornato di dichiarazione IMU e le relative istruzioni. Si rileva che a decorrere dall’anno di imposta 2024 la comunicazione di applicazione dell’ aliquota agevolata comunale è sostituita dalla dichiarazione ministeriale IMU da presentarsi negli stessi termini di cui sopra.
Ricordiamo infine che la dichiarazione IMU ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Novità IMU per l’anno 2024 per gli immobili degli enti non commerciali
La Legge Bilancio 2024[1] reca una disposizione di interpretazione autentica del comma 759 lett. g) della Legge 160/2019 e delle norme da questo richiamate o sostituite con riferimento all’IMU dovuta per gli immobili “posseduti ed utilizzati” da un ente non commerciale.
È stato precisato che:
- gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato ad un soggetto di cui all’art. 73 c. 1, lett. c), del TUIR, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività previste dall’art. 7 c. 1, lett. i) del D.Lgs. 504/1992[2] con modalità non commerciali;
- gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazione di cui all’art. 7, c. 1, lett. i), del D.Lgs. 504/1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.
Si precisa che il modello aggiornato di dichiarazione IMU-ENC (approvato con il D.M. 24.04.2024) deve essere utilizzato dai soggetti ENC per tutti gli immobili di cui sono in possesso e deve essere trasmesso ogni anno con modalità esclusivamente telematica.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.
[1] Art. 1 c. 71 L.213/2023
[2] Gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché’ delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della L. 222/1985.
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In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.
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