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Circolare n. 987- Dichiarazione annuale Iva 2023 relativa all’anno 2022 | Studio Penta

Circolare n. 987

Dichiarazione annuale Iva 2023 relativa all’anno 2022

Sono stati approvati i modelli di dichiarazione Iva per l’anno 2023 e le relative istruzioni. La dichiarazione deve essere presentata in via telematica tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023.

Il versamento dell’Iva dovuta a saldo deve essere effettuato entro il 16 marzo 2023.

Dichiarazione annuale Iva 2023 relativa all’anno 2022

Modalità e termini di presentazione

La dichiarazione Iva relativa all’anno 2022 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati dal 1° febbraio al 2 maggio 2023 (cadendo il 30 aprile di domenica seguito dal 1° maggio giorno festivo).

Tra le novità si segnalano:

  • l’introduzione del nuovo quadro CS previsto per consentire ai soggetti passivi a cui si applica il contributo a titolo di prelievo straordinario contro il caro bollette di cui all’art. 37 del D.L. 21/2022, di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi. Ricordiamo che il suddetto contributo è assolto dai produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi. Il quadro deve essere compilato dai soggetti che, verificata la sussistenza delle condizioni per l’applicazione del contributo, risultino tenuti ad effettuare i relativi versamenti e dai soggetti che per effetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 121, lett. a) e b), della L.197/2022 risultino tenuti al versamento dell’importo residuo entro il 31.03.2023 ovvero intendano chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il maggior importo versato.
  • il nuovo rigo VO35 riservato alle imprese agricole esercenti anche l’attività enoturistica per comunicare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.

Si ricorda il rigo VA16 della dichiarazione IVA riservato ai soggetti che hanno usufruito della sospensione dei versamenti nel periodo di imposta 2022 a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Versamento del saldo Iva 2022

Il versamento del saldo Iva 2022 (di importo superiore a 10,33 euro) va effettuato entro il 16.03.2023 in un’unica soluzione ovvero in forma rateale.

Nel dettaglio:

VERSAMENTO SALDO IVA 2022

entro il 16.03.2023

entro il 30.06.2023

entro il 31.07.2023

(cadendo il 30.07 in un giorno festivo)

unica soluzione

forma rateale
(max 9 rate)

unica soluzione

forma rateale
(max 6 rate)

unica soluzione

forma rateale
(max 5 rate)

 

prima rata entro il 16.03.2023, rate successive entro il 16 di ogni mese

+ interessi di rateazione  dello 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima.

importo dovuto + maggiorazione dell’1,60%

(0,4% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo)

importo dovuto + maggiorazione dell’1,60%;
prima rata entro il 30.06.2023,

 rate successive entro il 16 di ogni mese

+ interessi di rateazione 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima

importo dovuto maggiorato dell’1,60%

 + ulteriore maggiorazione dell’ 0,40%

importo dovuto maggiorato dell’1,60% 

+ ulteriore maggiorazione dell’ 0,40% ;
prima rata entro il 31.07.2023 (cadendo il 30/07 in un giorno festivo),

rate successive entro il 16 di ogni mese + interessi  0,33% mensile  per ogni rata successiva alla prima.

In ogni caso l’ultima rata non deve essere versata oltre il 16  novembre.

I contribuenti trimestrali per opzione sono tenuti a maggiorare il versamento dovuto in sede di dichiarazione annuale dell’interesse del 1%.

I trimestrali c.d. “speciali” di cui all’art. 74, c. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972, versano l’Iva relativa al 4° trimestre 2022 entro il 16 febbraio 2023.

In presenza di Modelli F24 contenenti compensazioni è sempre obbligatorio l’utilizzo dei sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Compensazione

L’utilizzo in compensazione dei crediti IVA annuali di importo superiore a 5.000,00 euro:

  • può essere effettuato solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito e comporta l’obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici Fisconline ed Entratel;
  • comporta altresì l’obbligo che la dichiarazione IVA, dalla quale emerge il credito, rechi l’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (es. dottore commercialista), oppure la sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis c.c., attestante la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Il visto non è necessario, fino a 50.000 euro:

  • per le start up innovative (ex art.25 del D.L. 179/2012), iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese;
  • per i soggetti ISA che beneficiano del regime premiale (livello di affidabilità pari a 8 per l’anno 2021, ovvero media di almeno 8,5 per il biennio 2020/2021).

Si ricorda che a decorrere dall’01.01.2022, il limite massimo di utilizzo dei crediti in compensazione/rimborsabili è stato elevato a 2.000.000,00 di Euro per tutti i contribuenti (L. 234/2021 c.d. Legge di Bilancio 2022).

Si ricorda altresì che ai sensi dell’art. 31 del D.L. 78/2010 a decorrere dall’1/1/2011 è vietato compensare nel Mod F24 (ai sensi del D.Lgs. 241/97) crediti erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori di ammontare superiore ad euro 1.500,00 per i quali sia scaduto il termine di pagamento, fatte salve limitate fattispecie.

Rimborsi

L’art. 38 bis del DPR 633/72 prevede:

  • l’innalzamento ad Euro 30.000,00 dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti richiesti dai soggetti non considerati “a rischio”[1];
  • la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore ad Euro 30.000,00 senza prestazione della garanzia presentando la dichiarazione con apposizione del visto di conformità, o in alternativa, con la sottoscrizione dell’organo di controllo contabile e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti il possesso di determinati requisiti patrimoniali 1;
  • l’obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori ad Euro 30.000,00 solo nelle ipotesi di situazioni di “rischio”.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è resa mediante sottoscrizione del quadro VX della dichiarazione. La dichiarazione di atto di notorietà, sottoscritta dal contribuente, e copia del documento di identità dello stesso, devono essere ricevute e conservate dal soggetto che invia la dichiarazione, ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.

“Società di comodo” (o “non operative”)

In base all’art.30, comma 4, della L. 724/1994 non è consentito alle “società ed enti non operativi” (c.d. “società di comodo”) richiedere il rimborso dell’Iva a credito risultante dalla dichiarazione annuale, oppure portarlo in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/97 nel modello F24, ovvero cederlo ai sensi del D.L. 70/88.

Si ricorda che l’art. 9 del D.L. 73/2022 ha abrogato per il periodo di imposta in corso al 31.12.2022 la disciplina delle società in perdita sistematica (ex art.2 c. 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies del D.L. 138/2011) che subivano le medesime penalizzazioni previste per le società considerate “di comodo” per mancato superamento del test di operatività sui ricavi.

È inoltre prevista la perdita definitiva del credito IVA annuale per i soggetti per i quali ricorre la presenza congiunta delle seguenti condizioni:

  • società di comodo nel 2020/21/22;
  • società che nel triennio 2020-2022 non hanno effettuato operazioni rilevanti ai fini Iva non inferiori all’importo derivante dall’applicazione delle previste percentuali per la verifica della condizione di non operatività.

Le società non operative devono compilare il rigo VA 15 del quadro A per attestare la propria situazione.

Gli enti o le società operative che intendono chiedere il rimborso dell’IVA sono tenuti a produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, per attestare l’assenza dei requisiti che qualificano le società e gli enti di comodo. La dichiarazione è resa mediante sottoscrizione del quadro VX della dichiarazione. La dichiarazione di atto notorio, sottoscritta dal contribuente e copia del documento di identità dello stesso, devono essere ricevute e conservate dal soggetto che invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.

[1] Soglie che passano ad Euro 50.000,00 per i soggetti ISA che possono beneficare del regime premiale.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.

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In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

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