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Circolare n. 972 – IMU: pagamento della seconda rata dell’imposta dovuta a saldo per il 2022 – Scadenza 16 Dicembre 2022 | Studio Penta

Circolare n. 972

IMU – Pagamento della seconda rata dell’imposta dovuta a saldo per il 2022 – Scadenza 16 Dicembre 2022

Entro il 16 Dicembre 2022 dovrà essere versata la seconda rata dell’IMU dovuta per l’anno 2022. Si riepilogo le novità e i casi di esonero dal versamento per l’anno 2022.

Il termine di presentazione della dichiarazione IMU per l’anno di imposta 2021 è differito al 31.12.2022 anche per gli Entri non commerciali.

Pagamento della seconda rata a saldo per il 2022

Entro il 16 Dicembre 2022 dovrà essere versata la seconda rata dell’IMU dovuta per l’anno 2022.

Il versamento della prima rata dell’IMU, scaduto il 16 giugno 2022, è stato eseguito sulla base della metà di quanto versato a titolo di IMU per l’anno 2021.

Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo per l’intero anno 2022, sulla base delle delibere delle nuove aliquote approvate dai Comuni, pubblicate entro la data del 28 Ottobre 2022.

In caso di mancata pubblicazione da parte dei Comuni delle delibere si applicano le aliquote, nonché i regolamenti, dell’anno precedente.

Le delibere sono consultabili al seguente link:

https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/sceltaregione.htm

L’IMU non si applica, tra gli altri, all’abitazione principale e le relative pertinenze, ad esclusione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi artistici o storici).

Sono considerate abitazioni principali:

  • le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e relative pertinenze;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, adibiti ad abitazione principale;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • un unico immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare e per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
  • su decisione del singolo Comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Sono esenti da IMU, tra gli altri:

  • le unità immobiliari possedute e utilizzate dagli enti non commerciali, destinate allo svolgimento esclusivo di determinate attività con modalità non commerciali;
  • i terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 27.12.1977 n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare 14.06.1993 n. 9;
  • i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art.1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, c. 3, del citato D.Lgs. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Tale beneficio è stato esteso dal 2019 anche ai familiari coadiuvanti appartenenti al medesimo nucleo familiare, come da L. 30.12.2018 n. 145 co. 705, nonché per gli anni precedenti per effetto di quanto introdotto dall’ art. 78-bis, co. 1, del D.L. 104/2020 (convertito nella L. 126 del 13.10.2020);

  • i terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A della L. 28.12.2001 n. 448;
  • i terreni agricoli ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile.

Novità e casi di esonero

  • Coniugi che risiedono in due abitazioni diverse

La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 ha riconosciuto ai coniugi che risiedono e dimorano in due abitazioni diverse, la possibilità di fruire dell’esenzione IMU prevista per l’abitazione principale[1], indipendentemente dal luogo di residenza e dimora degli altri componenti del nucleo familiare.

  • Soggetti non residenti nel territorio dello Stato

Per il solo anno 2022, ai sensi dell’art. 1 c. 743 della L.234/2021, è prevista la riduzione d’imposta al 37,5% a favore dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall’Italia per la sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.

Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, non è richiesta l’iscrizione all’AIRE dei soggetti non residenti.

  • Esenzione IMU per immobili D/3

Anche per l’anno 2022, l’ IMU non è dovuta  per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Come specificato nel D.L. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater), la disposizione si applica nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti de minimis.

Proroga delle dichiarazione IMU

Ricordiamo che il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l’anno di imposta 2021 è prorogato dal 30.06.2022 al 31.12.2022[2] (art. 35 c.4 D.L. 73/2022). Il differimento si applica anche agli Enti non commerciali.

Il modello di dichiarazione IMU e le relative istruzioni sono state approvati con decreto del MEF del 29/07/2022. Il modello può essere presentato in modalità telematica dal contribuente oppure da un soggetto incaricato.

Versamenti

I versamenti devono essere effettuati utilizzando il Modello F24 o il bollettino postale.

I soggetti non titolari di partita IVA possono utilizzare il modello cartaceo presso gli sportelli bancari o postali soltanto se il Modello F24 non riporta compensazioni.

I soggetti titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti tramite Modello  F24, esclusivamente in via telematica.

Si riepiloga di seguito in forma tabellare la disciplina relativa al pagamento dei modelli F24.

CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA
  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24
Cartacei presso banche/Poste Servizi telematici banche/Poste Servizi telematici Agenzia delle Entrate
Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione
Modelli F24 con saldo a debito con compensazione NO NO
Modelli F24 con saldo a zero con compensazione NO NO

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA
  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24
Cartacei presso banche/Poste Servizi telematici banche/Poste Servizi telematici Agenzia delle Entrate
Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione NO
Modelli F24 con saldo
a debito con compensazione
NO NO
Modelli F24 a saldo zero, con compensazione NO NO

[1] Per abitazione principale si intende quella unità abitativa, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore (proprietario o il titolare di diritti reali di godimento) dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

[2] Il termine passa poi al 02.01.2023, cadendo il 31/12/2022 di sabato.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.

Ultime Circolari

Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022

Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.

Circolare n. 886 – Gestione separata INPS

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.

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