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Circolare n. 965 -D.L. 73/2022 “Decreto Semplificazioni fiscali” convertito in Legge n.122/2022 – Modifiche e novità | Studio Penta

Circolare n. 965

D.L. 73/2022 “Decreto Semplificazioni fiscali” convertito in Legge n.122/2022 – Modifiche e novità

Tra le principali modifiche apportate in sede di conversione in legge del D.L. 73/2022, si segnalano:

  • il ripristino al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento per l’invio degli elenchi Instrastat;

  • l’innalzamento della soglia e del maggior termine per l’invio delle segnalazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate;

  • chiarimenti in merito agli obblighi di informativa sulle erogazioni pubbliche ricevute dalle imprese;

  • alcune specifiche sulla validità dell’attestazione nei contratti di locazione a canone concordato;

  • la proroga anche per gli enti non commerciali della presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021.

Presentazione degli elenchi INTRASTAT

È stato ripristinato il precedente termine di presentazione degli elenchi INTRASTAT; i soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi dovranno comunicare i dati all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (non più entro l’ultimo giorno del mese successivo).


Obblighi di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate

È stato modificato l’art. 25-novies del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 14/2019- in materia di segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati.

Ricordiamo che tali segnalazioni contengono l’invito al contribuente alla presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi.

Nello specifico la modifica interviene sui presupposti, i termini e la decorrenza di tale obbligo da parte dell’Agenzia delle Entrate, come di seguito riassunto:

Ente pubblico Presupposti per la segnalazione Invio della segnalazione

Decorrenza

obblighi

Agenzia delle Entrate L’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’I.V.A., risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (ex art. 21 -bis del D.L. 78/2010) superiore all’importo di 5.000 euro e (ad integrazione delle previgenti disposizioni) comunque non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno di imposta precedente. La segnalazione sarà in ogni caso inviata quando il debito è superiore a 20.000 euro. Contestualmente alla comunicazione di irregolarità ex art. 54-bis del D.P.R. 633/72 e comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni periodiche (non più entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati).

Debiti accertati a decorrere dal 01.04.2022

(non più dall’01.01.2022)

Rimangono confermati i presupposti, i termini e la decorrenza di tali obblighi da parte degli altri creditori qualificati: INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate-Riscossione per i quali si rinvia alla Circolare di Studio n. 962 del 18.07.2022.


Informativa sulle erogazioni pubbliche

Sono stati semplificati gli obblighi di informativa sulle erogazioni pubbliche, previste dall’art. 1 c. 125 e 125-bis della L. 124/2017 (Cfr. Circolare di Studio n. 931 del 20.12.2021).

La nuova disposizione prevede che fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno previsto ai fini dell’adempimento degli obblighi pubblicitari (ex art. 1commi 125 e 125-bis, L. 124/2017), per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all’adempimento e’ quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo.


Modifica della validità dell’attestazione per i contratti di locazione a canone concordato

È stata confermata la validità per più contratti, a determinate condizioni, dell’attestazione rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale, necessaria per poter applicare le agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a uso abitativo a canone concordato (Circolare di Studio n. 960 del 27.06.2022).

In sede di conversione del decreto, è stato precisato che la stessa attestazione può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata e fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce.


Proroga della presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021

In sede di conversione del decreto semplificazioni sono stati inclusi gli enti non commerciali tra i soggetti interessati alla proroga al 31.12.2022 del termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021 (ex art. 1 c. 769-770 L. 160/2019).

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.

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In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

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