Circolare n. 962
Entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza – novità a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 83/2022
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo scorso 01.07.2022 del D.Lgs 83/2022, è entrato definitivamente in vigore il 15.07.2022 il Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019).
Il D.Lgs 83/2022 introduce diverse novità, senza la pretesa di esaurire l’argomento, si segnalano tra le principali:
- La definizione di “crisi” d’impresa;
- L’individuazione delle caratteristiche di un’adeguato assetto organizzativo societario per rilevare tempestivamente la presenza di uno stato di crisi;
- l’abrogazione delle misure di allerta e l’introduzione di nuovi strumenti per l’emersione tempestiva della crisi: segnalazione da parte dei creditoiri pubblici e istituto della composizione negoziata.
Definizione di “crisi”
Per “crisi” d’impresa si deve intendere: lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l‘inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.
Il termine previsto originariamente era di sei mesi.
L’adeguato assetto organizzativo dell’impresa
Sono state definite le caratteristiche che deve presentare l’assetto organizzativo dell’impresa, affinché quest’ultima sia in grado di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale.
In particolare:
- l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio iniziative necessarie a farvi fronte;
- l’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’art. 2086 del c.c., ai fini di una tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
L’imprenditore deve assicurarsi che tale assetto organizzativo sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.
Per essere ritenuto adeguato, l’assetto organizzativo dell’impresa deve consentire di:
- rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali dell’emersione della crisi di impresa;
- ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
Costituiscono segnali dell’emersione della crisi di impresa, l’esistenza di:
Debito/Esposizione |
Parametri temporali |
Parametri quantitativi |
a) per retribuzioni |
scaduti da almeno 30 giorni |
pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni |
b) verso fornitori |
scaduti da almeno 90 giorni |
di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti |
c) verso banche e altri intermediari finanziari |
scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma |
purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni |
d) verso: – Agenzia delle Entrate – Agenzia delle Riscossioni – Inps e Inail |
|
di una o più esposizioni previste tra le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (di cui di seguito) |
Segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati
I creditori pubblici qualificati: INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione sono tenuti a monitorare le posizioni dei contribuenti e a segnalare all’imprenditore e, ove esistente all’organo di controllo, a mezzo posta elettronica certificata o in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria le seguenti situazioni:
Ente pubblico |
Presupposti per la segnalazione |
Invio della segnalazione |
Decorrenza obblighi |
INPS |
Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore: · al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente nonché alla soglia di 15.000 euro per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati; · a 5.000 euro per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati. |
Entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati. |
Debiti accertati a decorrere dal 01.01.2022 |
INAIL |
L’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore all’importo di 5.000 euro. |
Entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati. |
Debiti accertati a decorrere dal 15.07.2022 |
Agenzia delle Entrate |
L’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’I.V.A., risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche (ex art. 21 -bis del D.L. 78/2010) superiore all’importo di 5.000 euro. |
Entro 60 giorni dal termine di presentazione delle liquidazioni periodiche I.V.A. |
Debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al I Trim. 2022 |
Agenzia delle Entrate -Riscossione |
L’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori: · per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000; · per le società di persone, all’importo di euro 200.000; · per le altre società, all’importo di euro 500.000. |
Entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati. |
Carichi affidati all’agente della riscossione a decorrere dal 01.07.2022 |
Se ne ricorrono i presupposti, le segnalazioni contengono l’invito a chiedere la composizione negoziata della crisi.
Composizione negoziata e piattaforma telematica nazionale
Con l’avvenuta abrogazione delle misure di allerta e composizione assistita della crisi è stato introdotto l’istituto della “composizione negoziata” che si caratterizza come percorso volontario e non più coercitivo.
A detta procedura si accede tramite una piattaforma telematica nazionale, già operativa ed accessibile agli imprenditori iscritti nel Registro imprese, disponibile al seguente link.
Tale piattaforma, tra gli altri servizi, consente all’imprenditore tramite un test pratico di verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento e inoltre fornisce alcune indicazioni per la lista di controllo particolareggiata utile alla redazione del piano di risanamento.
Le indicazioni operative degli strumenti menzionati sono disponibili nella Sez. I e II dell’allegato al Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia adottato ai sensi dell’articolo 3 del D.L. 118/2021convertito.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.
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