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Circolare n. 958-Dichiarazioni annuali dei redditi e Irap per l’anno di imposta 2021 – Modalità e termini di presentazione e di pagamento delle imposte | Studio Penta

Circolare n. 958

Dichiarazioni annuali dei redditi e Irap per l’anno di imposta 2021 

Modalità e termini di presentazione e di pagamento delle imposte.

Il termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni è fissato, per l’anno di imposta 2021, al 30 novembre 2022.

Il termine per pagare le imposte dovute in base alle dichiarazioni annuali dei redditi e Irap è fissato di regola al 30 giugno di ogni anno.

Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi e Irap

  • Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati

Le dichiarazioni annuali dei redditi e dell’Irap per i soggetti IRPEF devono essere presentate esclusivamente in via telematica, direttamente, o tramite un intermediario abilitato, entro il 30 novembre 2022.

Possono presentare il modello Redditi cartaceo, presso qualsiasi ufficio postale entro il 30 giugno 2022, esclusivamente i contribuenti, persone fisiche, che:

  • non possono presentare il modello 730, pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730;
  • pur potendo presentare il modello 730 devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW);
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
  • Società di capitali ed enti IRES

Le dichiarazioni annuali dei redditi e dell’Irap per i soggetti IRES devono essere presentate esclusivamente in via telematica, direttamente, o tramite un intermediario abilitato, entro l’ultimo giorno dell’ undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il termine di presentazione in via telematica è fissato al 30 novembre 2022.

Casi particolari di presentazione delle dichiarazioni dei redditi

I casi particolari di presentazione delle dichiarazioni sono disciplinati all’art. 5 e 5-bis del D.P.R. 322/98 e riguardano i casi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione.

La norma prevede che in presenza di tali fattispecie il termine di presentazione delle dichiarazioni è fissato entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data dell’evento.

ISA e Parametri

Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA) o i parametri sono tenuti anche alla presentazione dell’ulteriore modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi. Tale modello è inserito nella dichiarazione dei redditi.

Opzione per il consolidato fiscale e per la trasparenza fiscale

Le opzioni per il regime di consolidato fiscale (art. 117 e segg. TUIR) e per il regime di trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 TUIR) devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.

Termini di versamento delle imposte

  • Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati

I versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, compreso il 1° acconto dell’ IRPEF, IRAP, addizionale IRPEF e “cedolare secca” devono essere effettuati:

 

Termine ordinario

Con maggiorazione

Entro il trentesimo giorno successivo ai termini ordinari

Rateizzazione

Persone Fisiche

30   giugno 2022

22 agosto 2022[1] con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

 

Massimo di 6 rate a partire dal 30/06 (ovvero 22/08 con maggiorazione dello 0,40%).

Rate successive alla prima con scadenza entro l’ultimo giorno di ciascun mese + 0,33% di interesse mensile su ogni rata.

In ogni caso il pagamento deve essere completato entro il 30/11.

Società di persone ed enti equiparati

30 giugno 2022

22 agosto 2022¹ con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

 

Massimo di 6 rate a partire dal 30/06 (ovvero 22/08 con maggiorazione dello 0,40%).

Rate successive alla prima con scadenza entro il 16 di ogni mese + 4% interesse annuo su ogni rata.

In ogni caso il pagamento deve essere completato entro il 16/11.

Cedolare secca sulle locazioni

L’acconto è dovuto nella misura del 100% dell’ammontare dell’imposta dovuta per l’anno 2021 se di importo superiore ad Euro 51,65 e deve essere versato in un’unica soluzione se l’importo dell’acconto è inferiore ad euro 257,52 ovvero in due rate, pari rispettivamente al 40% ed al 60%, se superiore.

I termini e le modalità seguono la disciplina prevista per l’acconto IRPEF.

Per i soggetti ISA è possibile calcolare gli acconti nella misura del 50% per ciascuna rata.

  • Società di capitali ed enti IRES

I versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, compreso il 1° acconto dell’ IRES e IRAP, devono essere effettuati secondo le norme generali (art. 17 D.P.R 435/2001) nei termini di seguito riepilogati:

 

Approvazione del bilancio nel termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio

Approvazione del bilancio OLTRE il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio

Bilancio NON  approvato

Maggiorazione

Società di capitali e soggetti IRES

Il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta

 

Il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio

Il versamento deve essere comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso

I versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini precedenti, maggiorando le somme da versare dell’0,4% a titolo di intesse corrispettivo.

I versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, compreso il 1° acconto dell’ IRES e IRAP, devono essere effettuati:

 

Approvazione del bilancio nei termini ordinari di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro il 02/05/2022)[2]

Approvazione del bilancio nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro il 29/06/2022)

Rateizzazione

Società di capitali e soggetti IRES

 

30 giugno 2022

22 agosto 2022 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Termine di versamento delle imposte fissato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

22 agosto 2022 (cadendo il 31.07 di sabato e nella c.d. “proroga di Ferragosto”)

20 settembre 2022 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Massimo di 6 rate a partire dal 30/06 o 22/08 (ovvero 22/08 o 20/09 con maggiorazione dello 0,40%). Rate successive alla prima con scadenza entro il 16 di ogni mese +4% interesse annuo su ogni rata.

In ogni caso il pagamento deve essere completato entro il 16/11.

Modalità di versamento delle dichiarazioni annuali dei redditi

I versamenti delle imposte devono essere effettuati utilizzando il Mod. F24 in via telematica, ovvero, per i soli F24 con saldo a debito e senza compensazioni, presso gli sportelli bancari o postali.

Si riepiloga di seguito in forma tabellare la disciplina relativa al pagamento dei modelli F24 tenuto conto delle modifiche introdotte in materia.

CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24

Cartacei presso banche/Poste

Servizi telematici banche/Poste

Servizi telematici Agenzia delle Entrate

Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione

Modelli F24 con saldo a debito con compensazione

NO

NO

Modelli F24 con saldo a zero con compensazione

NO

NO

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24

Cartacei presso banche/Poste

Servizi telematici banche/Poste

Servizi telematici Agenzia delle Entrate

Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione

NO

Modelli F24 con saldo
a debito con compensazione

NO

NO

Modelli F24 a saldo zero, con compensazione

NO

NO

La compensazione

Il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è fissato a 2 milioni di euro.

Ricordiamo che per la verifica del limite massimo non rileva l’anno di maturazione dei crediti ma l’anno del loro utilizzo in compensazione.

La compensazione per un importo superiore a 5.000 euro annui può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito ed è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità.

Il visto di conformità non è richiesto con riferimento ai crediti di imposta derivanti da agevolazioni, ad eccezione di quelli il cui presupposto è riconducibile alle imposte sui redditi e alle relative addizionali.

In alternativa al visto di conformità, la dichiarazione può essere sottoscritta da parte del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti di cui all’art. 2409-bis c.c., attestante la verifica:

  • della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
  • della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

La compensazione per un importo non superiore a 5.000 euro può essere effettuata a partire dal primo giorno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione nella quale sono indicati i predetti crediti (sempre che, naturalmente, si sia in grado di verificare che il credito utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate).

Qualora si operi la compensazione “orizzontale”, si è sempre tenuti a presentare il modello di pagamento F24, anche nel caso in cui, per effetto della compensazione operata, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero.

In caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistente in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalla legge, si applica la sanzione del 30% del credito utilizzato (ex art. 13 c. 4 del D.L. 471/1997).

L’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è inoltre punito con la sanzione dal 100 al 200%. (ex art. 13 c. 5 del D.L. 471/1997).

A tali violazioni non è applicabile l’istituto della definizione agevolata di cui agli artt. 16, c. 3, e 17, c. 2 del D.Lgs. 472/97.

Infine, chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione un credito non spettante o inesistente per un importo superiore a 50.000 euro, è punito con la reclusione ai sensi dell’art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000.

Presenza di iscrizioni a ruolo

Si ricorda che ai sensi dell’art. 31 del D.L. 78/2010 a decorrere dall’1/1/2011 è vietato compensare nel Mod F24 (ai sensi del D.Lgs. 241/97) crediti erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori di ammontare superiore a € 1.500,00 per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

La rateizzazione

E’ possibile avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato, da parte dei soggetti “solari” entro il mese di novembre.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi pari al 4% annuo.

 Acconti di imposta 2022

Per l’anno 2022 l’acconto IRPEF/IRES ed IRAP è pari al 100% dell’imposta complessiva relativa all’anno precedente.

  • Per le persone fisiche e le società di persone, il versamento in acconto delle imposte IRPEF ed IRAP è effettuato in due rate, pari rispettivamente al 40% ed al 60 % dell’acconto dovuto, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103,00;
  • Per i soggetti IRES, il versamento in acconto delle imposte IRES ed IRAP è effettuato in due rate, pari rispettivamente al 40% ed al 60 % dell’acconto dovuto, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103,00.

Il D.L. 124/2019 all’art.58 c.1, ha modificato la disciplina dei versamenti di acconto d’imposta da parte dei soggetti che applicano gli ISA, consentendo a tali soggetti di determinare gli acconti per ciascuna rata nella misura del 50%.

Diritto annuale dovuto alla CCIAA – Art. 17, L. 29.12.1993 n. 580

Entro il termine previsto per il pagamento del 1° acconto IRPEF/IRES, deve essere versato il diritto annuale alla Camera di Commercio.

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Mod. F24 sezione “IMU e altri tributi locali”, cod. tributo 3850, anno 2022, ed è compensabile con altri crediti ai sensi del D.Lgs. 241/97.

[1] Il trentesimo giorno successivo ai termini ordinari è il 30.07.2022 tuttavia, cadendo di sabato il versamento è rimandato al primo giorno feriale successivo, il 01.08.2022. Quest’ultimo cade nella proroga di ferragosto e il termine slitta al 20.08.2022, ma considerando che anche tale giorno cade di sabato, si ha un ulteriore differimento al 22.08.2022.

[2] Il termine ordinario è il 30.04.2022 tuttavia cadendo di sabato il versamento è rimandato al primo giorno feriale successivo, il 02.05.2022

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.

Ultime Circolari

Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022

Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.

Circolare n. 886 – Gestione separata INPS

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.

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