Circolare n. 942
Costi chilometrici e fringe benefit per l’anno d’imposta 2022
Limite di valore dei fringe benefit non tassati per l’anno 2022
L’Agenzia delle Entrate ha reso note le tabelle elaborate dall’ACI relative ai costi chilometrici da utilizzare per il 2022 al fine della determinazione del reddito figurativo da imputare ai dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi, il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente, in caso di utilizzo promiscuo di autoveicoli e motocicli. La percentuale di determinazione del fringe benefit varia in funzione a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica.
Inoltre, a partire dall’01.01.2022 il plafond individuale di esenzione fiscale per i fringe benefit torna al valore ordinario di 258,23 euro.
Costi chilometrici e fringe benefit per l’anno d’imposta 2022
Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 307 del 28/12/2021 le tabelle nazionali elaborate dall’ACI relative ai costi chilometrici da utilizzare per il 2022 al fine della determinazione del reddito figurativo da imputare ai dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi (compresi gli amministratori), il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente, in caso di utilizzo promiscuo di autoveicoli e motocicli (art. 51, c. 4, TUIR, D.P.R. 917/86).
- Per gli autoveicoli immatricolati e concessi in uso promiscuo al dipendente con contratti stipulati fino al 30.6.2020 (per tutta la durata del contratto), costituisce fringe benefit il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente ( 51co. 4 lett. a) del TUIR).
- Per i veicoli immatricolati e concessi in uso promiscuo al dipendente con contratti stipulati dal 01.07.2020, la percentuale per la determinazione del fringe benefit è definita in base alle quantità di emissioni di anidride carbonica. Di seguito le percentuali applicabili:
- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;
- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
- 50% per i veicoli con valori di emissioni di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
- 60% per i veicoli con valori di emissioni di CO2 superiori a 190g/km.
Per gli autoveicoli immatricolati fino al 30.06.2020 ma concessi in uso promiscuo al dipendente dal 01.07.2020, la situazione è più complessa dovendo fare riferimento al calcolo del valore normale per l’uso privato dell’auto ai sensi dell’art. 51 c.3 del TUIR.
Riportiamo di seguito i collegamenti alle tabelle nazionali ACI 2022:
- autovetture in produzione, a loro volta distinte in a benzina, gasolio, benzina-gpl e benzina-metano, ibrido-benzina e ibrido-gasolio, elettrici e ibridi plug-in;
- autovetture fuori produzione, anch’esse distinte in base alla modalità di alimentazione: benzina, gasolio, benzina-gpl e benzina-metano, ibrido-benzina e ibrido-gasolio, elettrici e ibridi plug-in;
- motoveicoli;
- autocaravan.
In capo all’impresa concedente, ai sensi dell’art. 164 TUIR, i costi relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta sono deducibili, nella misura del 70%.
Fringe benefit: dal 2022 ritorno al valore ordinario di € 258,23
A partire dall’ 01.01.2022, il plafond individuale di esenzione per lavoratore, torna al valore ordinario di euro 258,23 su base annua (anziché 516,46 euro per gli anni 2020 e 2021).
Il datore di lavoro, al fine di verificare il limite di esenzione previsto dalla norma, dovrà necessariamente tener conto non solo del valore di tutti i benefit riconosciuti al lavoratore, come ad esempio l’autovettura ad uso promiscuo, ma anche del controvalore dell’eventuale welfare previsto dalla contrattazione collettiva (buoni spesa, buoni carburante, etc.).
Se il limite di euro 258,23 viene superato nel corso del periodo di imposta, l’importo concorrerà integralmente alla formazione del reddito.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Ultime Circolari
Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022
Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.
Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS
Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.
Circolare n. 886 – Gestione separata INPS
Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.
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