Circolare n. 906

La “nuova” IMU anno 2021

Termini e modalità di versamento dell’imposta dovuta per l’anno 2021.
Presentazione della Dichiarazione IMU relativa all’anno 2020.
Casi di esenzione dal versamento della prima rata IMU 2021 a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

La prima rata della “nuova” IMU per l’anno 2021 deve essere versata entro il 16 giugno 2021 tramite Modello F24 o bollettino postale a seconda della tipologia di contribuente.
La Dichiarazione IMU relativa all’anno 2020 deve essere presentata entro il 30 giugno 2021.
Sono state previste alcuni specifici casi di esenzione dal pagamento della prima rata IMU dovuta per l’anno 2021 a seguito della situazione emergenziale determinata dal COVID-19 in base alla tipologia di immobile ovvero dei requisiti soggettivi del contribuente o ancora del settore di attività.

Termini di versamento dell’IMU dovuta per l’anno 2021

L’imposta IMU deve essere versata in due rate:

  • la prima entro il 16 giugno di ogni anno, sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;
  • la seconda entro il 16 dicembre di ogni anno a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote deliberate dai singoli Comuni.

Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro il 16 giugno dell’anno di imposizione.

Determinazione della prima rata scadente il 16.06.2021

Per l’anno 2021, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l’anno 2020 mentre, in sede di saldo, si provvederà a conguagliare la differenza sulla base  delle aliquote stabilite dai Comuni.

La prima rata dell’IMU deve essere versata entro il 16 giugno 2021, salvo che i singoli Comuni prevedano una proroga del termine di versamento per “situazioni particolari” (fra le quali è sicuramente riconducibile l’emergenza epidemiologica COVID-19).

Tale facoltà può essere esercitata con riferimento alle entrate di esclusiva competenza dell’ente locale e quindi non può riguardare la quota IMU di competenza statale che deve essere versata per gli immobili a destinazione produttiva del gruppo “D” (risoluzione del Ministero dell’ Economia e delle Finanze n. 5/DF dell’8 giugno 2020).


 

Modalità di versamento

I versamenti dell’IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante:

  • il modello F24 cartaceo o in via telematica;
  • il bollettino postale.

Il versamento dell’IMU effettuato mediante il modello F24 permette di compensare l’imposta dovuta con eventuali crediti fiscali o contributivi disponibili, nei limiti delle vigenti disposizioni.

Si riepiloga di seguito in forma tabellare la disciplina relativa al pagamento dei modelli.

CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA
  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24
Cartacei presso banche/Poste Servizi telematici banche/Poste Servizi telematici Agenzia delle Entrate
Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione
Modelli F24 con saldo a debito con compensazione NO NO
Modelli F24 con saldo a zero con compensazione NO NO

 

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA
  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24
Cartacei presso banche/Poste Servizi telematici banche/Poste Servizi telematici Agenzia delle Entrate
Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione NO
Modelli F24 con saldo a debito con compensazione NO NO
Modelli F24 a saldo zero, con compensazione NO NO

 


 

Dichiarazione IMU per l’anno 2020 – Termine di presentazione 30 giugno 2021

La dichiarazione IMU relativa alle variazioni intervenute nel corso dell’anno 2020 deve essere presentata entro il 30 giugno 2021 ai sensi dell’art. 1 commi 769 e 770 della L. 160/2019.


 

Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Casi di esenzione dal versamento IMU

A causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state introdotte alcune diposizioni normative che hanno definito alcuni casi di esenzione dal versamento dell’IMU. In particolare:

  • l’art. 1 co. 599 e 600 della Legge di bilancio 2021 ha disposto l’ esenzione dal versamento della prima rata IMU 2021 per determinate tipologie di immobili, e precisamente:
    • per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
    • per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, per gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
    • per gli immobili rientranti nella categoria catastale “D” in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
    • per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
  • L’art. 6-sexies del c.d. “Decreto Sostegni” convertito nella L. 69/2021, stabilisce invece che, i soggetti possessori di immobili per i quali ricorrono i requisiti per accedere al contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 dello stesso D.L. 41/2021 (cfr. Circolare Studio n. 896 del 25 marzo 2021), sono esonerati dal versamento della prima rata IMU 2021. L’esenzione, tuttavia, si applica solo per gli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui sono anche i gestori.
  • L’art. 78 co. 3 del D.L. 104/2020 convertito nella L. 126/2020, prevede l’esenzione dal versamento dell’IMU dovuta per gli anni 2021 e 2022 relativamente agli immobili della categoria D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Ultime Circolari

Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022

Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.

Circolare n. 886 – Gestione separata INPS

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.

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