Circolare n. 871
Cashback e Lotteria degli scontrini
Il DM 24.11.2020 n. 156 ha approvate le disposizioni attuative del c.d. “cashback”, ossia il meccanismo che prevede la restituzione di una percentuale della spesa sostenuta sugli acquisti effettuati da privati consumatori mediante mezzi di pagamento elettronici.
La Legge di Bilancio 2017 (N. 232 del 11.12.2016) haistituto la c.d. Lotteria degli scontrini, differita più volte (da ultimo con l’art. 141 del DL 34/2020) e salvo nuove proroghe, la lotteria sarà in vigore dal prossimo 01.01.2021
Cashback
La norma prevede che le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, le quali, al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici, presso soggetti che svolgono attività di vendita di beni e servizi (sono esclusi gli acquisti online), hanno diritto a un rimborso in denaro.
I soggetti interessati sono tenuti a
- utilizzare la “App IO” o gli altri sistemi messi a disposizione da “issuer convenzionati”;
- registrare sulla app o su tali sistemi il proprio codice fiscale e gli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici di cui intendono avvalersi per effettuare i pagamenti (purché i medesimi siano utilizzati solamente per acquisti estranei all’attività d’impresa, arte o professione).
I rimborsi sono erogati tramite il codice IBAN indicato dall’aderente al momento dell’adesione al programma o in un momento successivo.
Non è previsto il coinvolgimento degli esercenti.
Fase sperimentale 2020
È prevista un periodo sperimentale fino al 31.12.2020, durante il quale il rimborso sarà riconosciuto agli aderenti che, nel periodo, effettueranno un numero minimo di 10 transazioni mediante strumenti di pagamento elettronici.
Il rimborso, che potrà arrivare alla cifra massima di 150,00 euro, sarà erogato nel mese di febbraio 2021.
Fase ordinaria
A decorrere dall’1.1.2021, la disposizone sarà applicata su base semestrale, per i seguenti periodi:
- dall’1.1.2021 al 30.6.2021;
- dall’1.7.2021 al 31.12.2021;
- dall’1.1.2022 al 30.6.2022.
Per ciascuno dei periodi individuati, accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato mediante strumenti elettronici un numero minimo di 50 transazioni.
Il rimborso, che potrà arrivare alla cifra massima di 150,00 euro per ciascun semestre, è erogato entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo semestrale.
In entrambe le fasi, Il meccanismo di calcolo prevede che il rimborso venga attribuito in misura pari al 10% dell’importo di ogni transazione, tenendo conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150,00 euro, per singola transazione, e su un valore complessivo delle transazioni effettuate, in ogni caso non superiore a 1.500,00 euro, in ciascuno dei periodi, sperimentali o semestrali, sopra individuati.
Super Cashback
E stato previsto inoltre, un rimborso “speciale” pari a 1.500,00 euro per i primi 100.000 aderenti che, in ciascuno dei tre periodi semestrali sopra individuati, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici.
Il rimborso speciale è erogato entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo semestrale.
Lotteria degli scontrini
Possono partecipare alla lotteria le persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni e servizi, al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.
Ai fini della partecipazione è altresì necessario che:
- gli acquirenti, al momento dell’acquisto (prima dell’emissione del documento commerciale) comunichino all’esercente il proprio “codice lotteria”;
- l’esercente trasmetta i dati dell’operazione all’Agenzia delle Entrate.
Codice lotteria
Il codice lotteria, che consente l’identificazione del cliente ai soli fini delle estrazioni, può essere ottenuto mediante l’apposito servizio online disponibile sul “portale Lotteria” (www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale) e dovrà essere stampato o salvato su un dispositivo mobile per essere mostrato all’esercente.
Operazioni escluse
Si evidenzia che, tra gli acquisti che non consentono di partecipare alla lotteria, vi sono:
- gli acquisti di importo inferiore a un euro;
- gli acquisti effettuati on line;
- gli acquisti effettuati nell’ambito dell’esercizio d’impresa, arte o professione, indipendentemente dalla circostanza che siano documentati mediante fattura o documento commerciale
ed in fase di applicazione:
- gli acquisti documentati mediante fattura
- gli acquisti i cui dati devono essere trasmessi al Sistema Tessera sanitaria
- gli acquisti per i quali l’acquirente richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale al fine di beneficiare di detrazioni o deduzioni fiscali.
Modalità di partecipazione
Ogni corrispettivo acquisito dal Sistema Lotteria consente di partecipare al concorso nei limiti di quanto contestualmente pagato, in tutto o in parte, se di importo pari o superiore ad un euro. Ogni acquisto genera un biglietto per ogni euro di corrispettivo, fermo restando che per ciascuno “scontrino elettronico”, potranno essere generati al massimo 1.000 biglietti.
In base alla disciplina attualmente vigente, la partecipazione alla lotteria è ammessa sia per acquisti effettuati con mezzi di pagamento elettronici (per i quali sono previste estrazioni aggiuntive) che in contanti. I pagamenti elettronici inoltre consentono la partecipazione alla lotteria anche agli esercenti, in relazione ai corrispettivi vincenti da essi documentati.
Obbligo degli esercenti
Tutti i modelli dei registratori telematici e la procedura web dell’Agenzia delle Entrate devono essere aggiornati entro il 31.12.2020 per consentire agli esercenti di inviare i dati validi per la lotteria. Tali strumenti dovranno essere abilitati a creare un file XML contenente i soli dati dei documenti commerciali relativi alle operazioni valide per partecipare alla lotteria.
Sul documento emesso dall’esercente dovranno essere evidenziati distintamente:
- il codice lotteria del cliente (che consente a quest’ultimo di verificare l’acquisizione del dato da parte del cedente/prestatore);
- l’importo pagato mediante mezzi elettronici.
La comunicazione del codice al momento dell’acquisto costituisce manifestazione della volontà di partecipare alle estrazioni.
In vista dell’attuazione della lotteria, è opportuno che gli esercenti che utilizzano i registratori telematici si dotino di un lettore ottico, da collegare all’apparecchio, in grado di rilevare in modo automatico il codice lotteria comunicato dal cliente (i soggetti che utilizzano la procedura web “Documento commerciale on line” dovranno inserire il dato manualmente in fase di compilazione dello “scontrino elettronico”).
Premi
Di seguito si riportano i premi previsti in relazione alle diverse estrazioni.
Tipologia di estrazione | Periodicità | Premi per i consumatori | Premi per gli esercenti |
Ordinarie | Settimanali | 7 premi di 5.000,00 euro ciascuno | |
Mensili | 3 premi di 30.000,00 euro ciascuno | ||
Annuale | 1 premio di 1 milione di euro | ||
Pagamenti elettronici | Settimanali | 15 premi di 25.000,00 euro ciascuno | 15 premi di 5.000,00 euro ciascuno |
Mensili | 10 premi di 100.000,00 euro ciascuno | 10 premi di 20.000,00 euro ciascuno | |
Annuale | 1 premio di 5 milioni di euro | 1 premio di 1 milione di euro |
I vincitori ricevono comunicazione formale della vincita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via PEC, sarà anche possibile ricevere comunicazione istantanea della vincita via SMS o e-mail. In ogni caso, è possibile verificare la vincita accedendo all’area pubblica del portale, dove verranno di volta in volta pubblicati i documenti estratti.
I premi dovranno essere reclamati entro 90 giorni dalla comunicazione della vincita e per riscuoterli non è necessario conservare i documenti commerciali.
La vincita è pagata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mediante bonifico bancario o, per i soggetti sforniti di conto bancario, con assegno circolare non trasferibile.
I premi non concorrono a formare il reddito del percipiente e non sono assoggettati ad alcun ulteriore prelievo erariale.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Ultime Circolari
Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022
Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.
Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS
Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.
Circolare n. 886 – Gestione separata INPS
Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.
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