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Circolare n. 857 – Adeguamento degli statuti al codice del Terzo settore degli Enti che intendono accedere al RUNTS | Studio Penta

Circolare n. 857

 

Adeguamento degli statuti al codice del Terzo settore degli Enti che intendono accedere al RUNTS

Scade il 31 Ottobre 2020 il termine per adeguare gli statuti di Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale con i quorum costitutivi e deliberativi previsti per le assemblee ordinarie (art. 101 del D.Lgs. n.117/2017)

Premessa

Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) riformula la disciplina per il mondo degli enti non profit, sia in ambito civilistico che in quello fiscale, mettendo ordine alla complessa disciplina vigente. Saranno considerati Enti del terzo settore gli enti iscritti al RUNTS (Registro Unico nazionale Enti del Terzo settore).


Modifica degli statuti

Per poter accedere al RUNTS gli enti devono adeguare i propri statuti affinché siano conformi alle disposizioni del codice del Terzo settore.

Allo scopo di favorire tale transizione, il legislatore ha previsto una importante agevolazione, dando la possibilità agli enti di modificare i propri statuti ricorrendo a maggioranze assembleari “semplificate”, senza quindi ricorrere a quelle previste dallo statuto o dal Codice civile (art. 21) per le modifiche statutarie.

Secondo tale modalità “semplificata”, le assemblee convocate per le modifiche statutarie finalizzate all’adeguamento ai sensi del D.Lgs 117/2017 deliberano a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in caso di seconda convocazione (art. 21 del c.c.).

Occorre tuttavia sottolineare che la modalità “semplificata” di modifica dello statuto è applicabile esclusivamente alle modifiche statutarie considerate essenziali o obbligatorie.

La circolare n. 20 del 27/12/2018 del Ministero del Lavoro individua con esattezza quali siano le clausole obbligatorie modificabili con maggioranza semplice.

In tutti gli altri casi in cui si ravvisi la necessità o opportunità di modificare ulteriori clausole dello statuto non considerate essenziali, occorre deliberare in sede assembleare con le maggioranze previste (statutariamente o in base al codice civile art. 21 comma 2) per l’assemblea straordinaria.

Si sottolinea inoltre che i soli enti dotati di personalità giuridica necessitano dell’intervento del Notaio per tali modifiche statutarie. In tutti gli altri casi è possibile modificare gli statuti senza incorrere in ulteriori oneri notarili.

La compatibilità del nuovo statuto alle norme del Codice del Terzo Settore sarà valutata in sede di  trasferimento dal registro attuale (APS, ODV, Onlus) al RUNTS.

Si ricorda infine che fino a quando il RUNTS non diverrà operativo restano valide le disposizioni fiscali ad oggi in vigore specifiche per ogni ente associativo. Ad oggi si ritiene che l’operatività del RUNTS possa realizzarsi il 1° gennaio 2022, purché entro quella data venga concessa la necessaria autorizzazione della Commissione Europea per i nuovi regimi fiscali di favore previsti dal Codice del Terzo Settore.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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