Circolare n. 845
Dichiarazioni annuali dei redditi e Irap per l’anno 2019
Modalità e termini di pagamento delle imposte
Il termine per pagare le imposte dovute in base alle dichiarazioni annuali dei redditi e Irap è fissato di regola al 30 giugno di ogni anno, con possibilità di pagare entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0.40%.
Di seguito il riepilogo dei termini di pagamento delle imposte relative alle dichiarazioni relative all’anno 2019.
Con un comunicato stampa del 22 giugno 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che è in corso di emanazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispone la proroga dal 30.6.2020 al 20.7.2020 del termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA per i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.
Persone fisiche – Società di persone e soggetti equiparati
I versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap, compreso il 1° acconto per IRPEF, IRAP, addizionale IRPEF e “cedolare secca” devono essere effettuati:
Persone fisiche:
- entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di maggiorazioni;
- nei 30 giorni successivi e quindi entro il 30 luglio 2020 con la maggiorazione pari allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Società di persone
- entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione, e quindi per le dichiarazioni dell’anno 2019, entro il 30 giugno 2020;
- nei 30 giorni successivi e quindi entro il 30 luglio 2020 con la maggiorazione pari allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Società di capitali ed enti soggetti ad IRES
I versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap, compreso il 1° acconto per IRES e IRAP, devono essere effettuati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, e quindi, per l’anno 2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, entro il 30 giugno 2020.
I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’IRES ed a quella dell’IRAP, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto.
Se il bilancio o il rendiconto non sono approvati entro il termine massimo (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio), il versamento deve comunque essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
I versamenti possono essere effettuati nei 30 giorni successivi ai termini sopra indicati, e quindi entro il 30 luglio 2020 (se la scadenza del pagamento è fissata al 30 giugno 2020), ovvero entro il 30 agosto 2020 (se la scadenza del pagamento è fissata al 31 luglio 2020), con la maggiorazione pari allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Covid – Proroga del termine di approvazione del bilancio
Si ricorda che per effetto di quanto stabilito dall’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, in deroga a quanto previsto dal codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Pertanto, tutti coloro che hanno fatto ricorso al maggior termine convocando l’assemblea di approvazione del bilancio nel mese di giugno 2020 dovranno versare le imposte entro il 31 luglio 2020, ovvero entro il 30 agosto 2020, con la maggiorazione pari allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Emergenza Covid – Proroga dei versamenti
Con comunicato stampa del 22.6.2020 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che è in corso di emanazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispone la proroga dal 30.6.2020 al 20.7.2020 del termine di versamento:
- del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA;
- per i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.
In attesa del testo del DPCM per la puntuale verifica dei soggetti interessati dalla proroga, e sulla base di quanto stabilito lo scorso anno, la proroga dovrebbe applicarsi ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro).
Emergenza Covid – Irap – Saldo 2019 e acconto 2020 – Esclusione
Il D.L. 34 del 19/5/2020 – Decreto Rilancio ha previsto:
– l’esclusione dal versamento del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 (anno 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per lo stesso anno;
– l’esclusione dal versamento della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (anno 2020 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
La disposizione si applica a tutti i contribuenti (ad esclusione delle imprese di assicurazione, degli intermediari finanziari e società di partecipazione e delle Amministrazioni Pubbliche) con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di Euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 19 Maggio 2020 (anno 2019 per i soggetti con periodo d’imposta concedente con l’anno solare).
Versamenti
I versamenti delle imposte devono essere effettuati utilizzando il Mod. F24 in via telematica, ovvero, nei soli casi previsti per i soggetti non titolari di partita IVA, presso gli sportelli bancari o postali.
Si riepiloga di seguito in forma tabellare la disciplina relativa al pagamento dei modelli F24 tenuto conto delle modifiche introdotte in materia.
CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA | |||
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 | |||
Cartacei presso banche/Poste | Servizi telematici banche/Poste | Servizi telematici Agenzia delle Entrate | |
Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione | SÌ | SÌ | SÌ |
Modelli F24 con saldo a debito con compensazione | NO | NO | SÌ |
Modelli F24 con saldo a zero con compensazione | NO | NO | SÌ |
CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA | |||
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 | |||
Cartacei presso banche/Poste | Servizi telematici banche/Poste | Servizi telematici Agenzia delle Entrate | |
Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione | NO | SÌ | SÌ |
Modelli F24 con saldo a debito con compensazione |
NO | NO | SÌ |
Modelli F24 a saldo zero, con compensazione | NO | NO | SÌ |
La compensazione
Il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241/1997 è di euro 700.000,00 per ciascun anno solare.
Emergenza covid – Compensazioni
Il D.L. 34 del 19/5/2020 – Decreto rilancio – ha aumentato per il solo anno 2020 da Euro 700.000,00 ad Euro 1.000.000,00 il limite per le compensazioni in F24 o di rimborso in conto fiscale.
Qualora l’importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l’eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari, ovvero può essere portata in compensazione nell’anno solare successivo.
I crediti risultanti dal modello Redditi 2020 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione nella quale sono indicati i predetti crediti (sempre che, naturalmente, si sia in grado di verificare che il credito utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate).
Tuttavia, la compensazione del credito IVA, delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’irap per importi superiori a 5.000,00 euro può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della relativa dichiarazione (che dovrà comunque recare il visto di conformità) da cui emerge il credito.
Inoltre, i contribuenti che utilizzano in compensazione nel Modello F24, crediti relativi all’Iva, alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’IRAP, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, devono richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazione dalle quali emerge il credito.
In alternativa al visto di conformità, la dichiarazione può essere sottoscritta da parte del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti di cui all’art. 2409-bis c.c., attestante la verifica:
- della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
- della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
Qualora si operi la compensazione, si è sempre tenuti a presentare il modello di pagamento F24, anche nel caso in cui, per effetto della compensazione operata, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero.
Costituisce fattispecie penalmente rilevante (art. 10 quater, D.Lgs. 10/3/2000 n. 74) il mancato versamento di somme dovute utilizzando in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97 crediti non spettanti o inesistenti, per un importo annuo superiore a euro 50.00,00..
L’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è inoltre punito con la sanzione dal 100 al 200%.
A tali violazioni non è applicabile l’istituto della definizione agevolata di cui agli artt. 16, c. 3, e 17, c. 2 del D.Lgs. 472/97.
In caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistente in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalla legge, si applica la sanzione del 30% del credito utilizzato.
Il D.L. 50/2017 prevede infine che l’utilizzo improprio dei crediti in compensazione in violazione dell’obbligo di apposizione del visto o della sottoscrizione delle dichiarazioni da cui emergono, ovvero nell’ipotesi di visti/sottoscrizioni apposti da soggetti diversi da quelli abilitati – ne comporta il recupero con relativi interessi e sanzioni.
Presenza di iscrizioni a ruolo
Ai sensi dell’art. 31 del D.L. 78/2010 (cfr. circolare Studio n. 556) a decorrere dall’1/1/2011 è vietato compensare nel Mod F24 (ai sensi del D.Lgs. 241/97) crediti erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori di ammontare superiore a € 1.500,00 per i quali sia scaduto il termine di pagamento.
La rateizzazione
E’ possibile avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione. In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato, da parte dei soggetti “solari” entro il mese di novembre.
Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi pari al 4% annuo.
Acconti di imposta 2020
Persone fisiche e società di persone
IRPEF e IRAP: l’acconto è dovuto nella misura del 100% dell’imposta dovuta per l’anno 2019.
Addizionale comunale IRPEF: l’acconto è dovuto nella misura del 30% dell’addizionale calcolata, utilizzando l’aliquota deliberata per l’anno 2020, sul reddito imponibile dell’anno precedente (2019), da cui poi detrarre quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo dal datore di lavoro.
Il versamento in acconto delle imposte IRPEF e IRAP è effettuato in due rate, pari rispettivamente al 40% ed al 60 % dell’acconto dovuto, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103,00.
Soggetti IRES
IRES e IRAP: l’acconto è dovuto nella misura del 100% dell’imposta dovuta per il periodo di imposta precedente.
I versamenti in acconto delle imposte IRES ed IRAP sono effettuati in due rate, pari rispettivamente al 40% e al 60% dell’acconto dovuto, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103,00.
Disposizioni particolari sono previste, tra le altre, per il pagamento degli acconti di imposta nei seguenti casi:
- soggetti IRES che hanno optato per il regime di tassazione per trasparenza o per il regime di consolidato (nazionale o mondiale);
- presenza di redditi derivanti da partecipazioni in società estere residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata (CFC), assoggettati a tassazione separata.
Soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA (“Indici sintetici di affidabilità fiscale”)
Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (“Indici sintetici di affidabilità fiscale”) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro) o che dichiarano “per trasparenza” redditi di tali soggetti, l’art. 58 del D.L. 124/2019 prevede la modifica, della misura della prima e seconda rata degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP.
In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell’importo complessivamente dovuto, è previsto il versamento di due rate di pari importo (ognuna del 50%).
Cedolare secca sulle locazioni
L’acconto è dovuto nella misura del 95% dell’ammontare dell’imposta dovuta per l’anno 2019 (se di importo superiore ad Euro 51,65) e deve essere versato in due rate, pari rispettivamente al 40% ed al 60% nei termini e con le modalità previsti per l’acconto IRPEF.
Se l’importo dell’acconto è inferiore ad euro 257,52, l’acconto è versato in una sola rata entro il 30 novembre di ciascun anno.
Emergenza Covid – Acconti previsionali – Sanzioni
L’art. 20 del D.L. 23/2020 favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo “previsionale” anziché il metodo “storico”.
Solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) non si applicano le sanzioni (pari al 30% delle somme non versate) e interessi in caso di omesso o insufficiente versamento delle somme dovute a titolo di acconto, se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso (anno 2020 per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
La disposizione si applica:
- alle imposte sui redditi ed all’Irap;
- all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti forfetari;
- alla cedolare secca sul canone di locazione;
- all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE);
- all’imposta dovuta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).
Diritto annuale dovuto alla CCIAA – Art. 17, L. 29.12.1993 n. 580
Entro il termine previsto per il pagamento del 1° acconto IRPEF/IRES, deve essere versato il diritto annuale alla Camera di Commercio.
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Mod. F24 sezione “ICI e altri tributi locali”, cod. tributo 3850, anno 2020, ed è compensabile con altri crediti ai sensi del D.Lgs. 241/97.
Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Ultime Circolari
Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022
Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.
Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS
Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.
Circolare n. 886 – Gestione separata INPS
Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.
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