Circolare n. 844
D.L. 19 Maggio 2020 n. 34 c.d. “Decreto Rilancio”
Misure a sostegno del lavoro
Indennità per i mesi di aprile e maggio 2020
Contributo a fondo perduto – Soggetti esclusi
L’art. 84 del D.L. 34 del 19/05/2020 c.d. “Decreto Rilancio” rifinanzia per i mesi di aprile e maggio le indennità già previste per il mese di marzo dal D.L.18/2020 “Cura Italia” rivedendo gli importi ed i soggetti beneficiari.
I soggetti che hanno già richiesto ed ottenuto l’indennità per il mese di marzo 2020 non devono presentare una nuova domanda per ottenere l’indennità anche per il mese di aprile 2020 in quanto quest’ultima viene erogata automaticamente.
Sono esclusi dalla fruizione del contributo a fondo perduto, tra gli altri, i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (liberi professionisti titolari di P.IVA e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata INPS) e 38 (lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
Indennità per i lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori e professionisti
L’art. 84 del D.L. 34 del 19/05/2020 c.d. “Decreto Rilancio” rifinanzia per i mesi di aprile e maggio le indennità già previste per il mese di marzo dal D.L.18/2020 “Cura Italia” rivedendo gli importi ed i soggetti beneficiari.
Liberi professionisti titolari di P.IVA (attiva al 23 febbraio 2020) e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (attivi alla medesima data), iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 27 D.L. 18/2020) che hanno già beneficiato dell’indennità di 600,00 Euro per il mese di marzo 2020 – E’ riconosciuta l’ indennità nella misura di 600,00 Euro anche per il mese di aprile 2020.
Liberi professionisti titolari di P.IVA (attiva al 19 maggio 2020) iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 – E’ riconosciuta un’ indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000,00 Euro. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.
Per ottenere l’indennità è necessario presentare un’istanza all’INPS nel quale si deve autocertificare il possesso dei requisiti.
Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19 maggio 2020 – E’ riconosciuta un’ indennità nella misura di 1.000,00 Euro per il mese di maggio 2020.
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 28 D.L. 18/2020) che hanno già beneficiato dell’indennità di 600,00 Euro per il mese di marzo 2020 – E’ riconosciuta l’ indennità nella misura di 600,00 Euro anche per il mese di aprile 2020.
Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla medesima data (art. 29 D.L. 18/2020) che hanno già beneficiato dell’indennità di 600,00 Euro per il mese di marzo – E’ riconosciuta l’ indennità nella misura di 600,00 Euro anche per il mese di aprile 2020.
A questi lavoratori, e in presenza di specifiche condizioni, è riconosciuta un’indennità di 1.000,00 Euro per il mese di maggio 2020.
Operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo che hanno già beneficiato dell’indennità di 600,00 Euro per il mese di marzo 2020 (art. 30 D.L. 18/2020) – E’ riconosciuta l’ indennità nella misura di 500,00 Euro anche per il mese di aprile 2020.
Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione o di lavoro dipendente al 19/5/2020 (art. 38 D.L. 18/2020) ed in possesso di determinati requisiti di accesso – E’ riconosciuta l’ indennità nella misura di 600,00 Euro per i mesi di aprile e maggio.
L’indennità di 600,00 Euro per i mesi di aprile e maggio 2020 è inoltre riconosciuta a determinate categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Tra questi, i lavoratori autonomi privi di P.IVA non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale nel periodo 1/1/2019 – 23/2/2020 e che non abbiano un contratto in essere a quest’ultima data.
La circolare INPS n. 66/2020 prende inoltre in esame le ipotesi di incumulabilità ed incompatibilità delle indennità in argomento con altre prestazioni previdenziali (ad. es. il reddito di cittadinanza).
Le indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) e sono erogate dall’INPS, previa specifica domanda, utilizzando i canali telematici nel sito Internet dell’INPS.
I lavoratori che hanno già richiesto ed ottenuto l’indennità per il mese di marzo 2020 non devono presentare una nuova domanda per ottenere l’indennità anche per il mese di aprile 2020 in quanto quest’ultima viene erogata automaticamente.
Contributo a fondo perduto COVID-19 – Esclusione dei soggetti iscritti al Gestione separata INPS
Si ricorda che, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 25 del D.L. 34/2020, il contributo a fondo perduto per imprese e lavoratori autonomi non spetta, tra gli altri, ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (cfr. Comunicazione Studio del 12 giugno 2020).
Inoltre, con l’intento di non determinare la sovrapposizione delle due agevolazioni (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 del 13 giugno 2020), sono espressamente menzionati come soggetti esclusi dalla fruizione del contributo a fondo perduto COVID-19:
- i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata ed i collaboratori coordinati e continuativi attivi alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata (articolo 27, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18);
- i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo e che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro (art. 38, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).
Lo Studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti
Ultime Circolari
Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022
Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.
Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS
Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.
Circolare n. 886 – Gestione separata INPS
Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.
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