D.L. 19 Maggio 2020 n. 34 c.d. “Decreto Rilancio”

Sostegno alle imprese ed ai lavoratori autonomi

Contributo a fondo perduto

IL D.L. n. 34 istituisce un contributo a fondo perduto al fine di sostenere imprenditori e lavoratori autonomi colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”. Il contributo spetta a condizione che i ricavi/compensi del periodo di imposta 2019 (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) non siano superiori a 5 milioni di euro e che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2019. L’istanza per la richiesta del contribuito deve essere inviata in via telematica all’Agenzia delle Entrate dal 15 giugno 2020 al 13 agosto 2020.

Al fine di sostenere economicamente i contribuenti danneggiati dall’emergenza da Covid-19, l’art. 25 del D.L. n. 34 del 19/5/2020 prevede l’erogazione di  un contributo a fondo perduto per imprese, anche agricole, e lavoratori autonomi titolari di Partita IVA, fatti salvi i “casi di esclusione” sotto riportati.

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020 ha stabilito le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo.


A chi spetta il contributo

Possono richiedere il contributo a fondo perduto i soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e  di reddito agrario,  titolari di Partita IVA, fatti salvi i “casi di esclusione” sotto riportati.


Il contributo non spetta

  • ai soggetti la cui attività sia cessata alla data di presentazione dell’istanza o che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020;
  • agli enti pubblici di cui all’art. 74 Tuir ed ai soggetti di cui all’art.162-bis Tuir (intermediari finanziari e società di partecipazione);
  • ai professionisti iscritti alla gestione separata INPS che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 27 del DL 18/2020;
  • ai lavoratori dello spettacolo che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 38 del D.L. 18/2020;
  • ai lavoratori dipendenti ed ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (c.d. casse previdenziali).

Condizioni

1) Il contributo spetta ai titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi o compensi nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (anno 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) non superiori a 5 milioni di Euro.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo si deve fare riferimento, rispettivamente, ai ricavi di cui all’art. 85, c. 1, lett. a) e b) del Tuir e ai compensi di cui all’art. 54, c. 1, del Tuir.

Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, si deve fare riferimento al volume d’affari IVA dell’anno 2019.

2) Il contributo spetta nei seguenti casi:

  • ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente detti importi, si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazioni di servizi.
  • inizio dell’attività a partire dall’ 1.1.2019;
  • domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31/1/2020.

La misura del contributo

L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019:

  • 20% se i ricavi/compensi sono inferiori o pari a 400.000,00 euro;
  • 15% se i ricavi/compensi superano 400.000,00 euro ma non 1 milione di euro;
  • 10% se i ricavi/compensi superano 1 milione di euro ma non 5 milioni di euro.

Le soglie di ricavi/compensi vanno riferite al periodo imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (anno 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

È comunque previsto un contributo minimo pari a 1.000,00 euro, per le persone fisiche e a 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP.


Presentazione dell’istanza

L’istanza può essere presentata dal 15 giugno 2020 e fino al 13 agosto 2020 esclusivamente in via telematica utilizzando il modello approvato con il provvedimento del 10 giugno 2020 (link modello).

Se il contributo richiesto è superiore ad euro 150.000,00 l’istanza, che deve contenere anche l’autocertificazione di regolarità antimafia, deve essere inviata via PEC con firma digitale.

Il contributo sarà accreditato sul conto corrente corrispondente all’IBAN indicato nell’istanza.

E’ possibile inviare una nuova istanza in sostituzione della precedente in caso di errore; è possibile anche inviare un’istanza di rinuncia totale al contributo.


Controlli e sanzioni

Se a seguito dei controlli dell’Agenzia delle Entrate emerge che il contributo è in tutto o in parte non spettante, viene applicata la sanzione amministrativa dal 100% al 200% e la sanzione penale prevista dall’art. 316-ter del codice penale.

Sono previste sanzioni penali nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito alla regolarità antimafia mendace o incompleta.

Lo Studio è a disposizione per ulteriori chiarimenti

Ultime Circolari

Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022

Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

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