Decreto Legge n. 23 dell’ 8 Aprile 2020 –  c.d. «Decreto Liquidità»

Garanzie pubbliche a favore della liquidità degli operatori economici

Il decreto reca alcune misure volte, fino al 31.12.2020, a facilitare il processo e ad incrementare il volume di concessione di finanziamenti alle imprese e agli esercenti arti e professioni, da parte di banche e altri intermediari finanziari autorizzati all’esercizio del credito, mediante la concessione di garanzie statali per il tramite di SACE spa e del Fondo centrale di garanzia per le PMI.

Specifichiamo che per tutte le misure di seguito illustrate si fa riferimento a finanziamenti bancari che, anche se garantiti dallo stato, dovranno essere restituiti al 100%. In caso contrario si rischia di compromettere la credibilità finanziaria per imprese e professionisti nel lungo termine.

Potenziamento temporaneo del fondo centrale di garanzia per le PMI

L’art. 13 reca una serie di modifiche temporanee alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI, destinate a durare fino al 31.12.2020.

Nello specifico:

  • la garanzia è concessa dal Fondo a titolo gratuito e non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie;
  • l’importo massimo che può essere garantito per singola impresa viene elevato da 2,5 a 5 milioni di euro;
  • la platea dei beneficiari dei finanziamenti per i quali è ammessa la garanzia viene estesa alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, laddove in via ordinaria possono accedervi soltanto le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249. Restano escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria con alcune eccezioni;
  • viene incrementata al 90%, previa autorizzazione della Commissione europea, la percentuale di copertura di garanzia diretta e al 100% quella di riassicurazione con riguardo ai finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche:

– ammontare non superiore al maggiore tra il 25% del fatturato del beneficiario del 2019, il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019 o infine, il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento;

– durata fino a 72 mesi.

La garanzia del 90% (previa autorizzazione della Commissione europea) può essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso:

  • – in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro;
  • – per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.

Finanziamenti fino a 25.000€

Limitatamente alle richieste di garanzia per finanziamenti, a favore di PMI,  imprese  e professionisti la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza  COVID-19, di importo non superiore a 25.000,00 euro (fermo restando il rispetto del tetto massimo del 25% dei ricavi o compensi del beneficiario) viene previsto che la copertura della garanzia possa arrivare al 100% dell’importo finanziato (previa autorizzazione della Commissione europea), purché:

  • il finanziamento preveda l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbia una durata fino a 72 mesi;
  • il soggetto finanziatore che richiede la garanzia applichi un tasso di interesse (o, nel caso di riassicurazione, un premio complessivo di garanzia) che tenga conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria.

Per questi finanziamenti fino ad un massimo di 25.000,00 euro, viene previsto anche un iter procedurale accelerato, il rilascio della garanzia è automatico, senza alcuna valutazione da parte del Fondo, e il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo.


Rilascio da parte di Sace Spa di garanzie per i finanziamenti

Tra i soggetti beneficiari rientrano in questo caso non solo gli esercenti arti e professioni e le PMI (ossia imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249 e con un totale di ricavi non superiore a 50 milioni di euro o un totale attivo non superiore a 43 milioni di euro), ma soprattutto la grande impresa, posto che l’art. 1 del DL prevede espressamente che le PMI, ivi inclusi i lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, possano avvalersi delle garanzie di SACE spa solo dopo che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI.

 La garanzia rilasciata da SACE spa non è gratuita ed è rilasciata a condizione che il finanziamento:

  • sia di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per il beneficiario di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
  • sia di ammontare non superiore all’importo maggiore tra il 25% del fatturato del beneficiario nel 2019 (come risultante dal bilancio o dalla dichiarazione fiscale) e il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019 (come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio).

La garanzia ha diversa copertura in relazione dei parametri dell’impresa:

  • il 90% del finanziamento, per le imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
  • l’80% del finanziamento, per le imprese con più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di euro;
  • il 70% del finanziamento, per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Le modalità che verranno applicate nella  fase esecutiva delle delibere da parte degli Istituiti di Credito e degli enti garanti sono fondamentali per il successo della operazione. Al riguardo non è ancora possibile declinare quali saranno gli elementi che verranno tenuti in considerazione per assumere le necessarie delibere e per la valutazione della congruità delle somme richieste dalle aziende ed il loro grado di merito.

In attesa di maggiori indicazioni, e per quanto possibile, lo Studio rimane a vs. completa disposizione.

Ultime Circolari

Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022

Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.

Circolare n. 886 – Gestione separata INPS

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.

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