Circolare n. 804

Scritture contabili – Aggiornamento e stampa

Semplificazione per la tenuta dei registri elettronici

Contabilità di magazzino – decorrenza dell’obbligo di tenuta delle scritture

Entro il prossimo 31 gennaio 2019 (tre mesi dal termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relativa all’anno 2017 in caso di esercizio coincidente con l’anno solare) dovranno essere predisposti il libro giornale e il libro degli inventari.

Per stabilire se dall’anno 2019 scatta l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino, è necessario verificare se negli anni 2016 e 2017 sono stati superati i limiti di ricavi e rimanenze finali.

Scritture contabili – Aggiornamento e stampa

 Libro inventari

In base alle disposizioni dell’art. 2217 del Codice Civile, l’inventario deve essere redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno e deve contenere:

  • l’indicazione analitica e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa;
  • l’indicazione delle attività e delle passività dell’imprenditore (individuale) estranee all’impresa;
  • il bilancio costituito dallo Stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Sotto il profilo fiscale, l’art. 15 del DPR 600/1973 prevede che l’inventario, oltre agli elementi prescritti dal Codice Civile o da leggi speciali, debba indicare:

  • la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore;
  • il valore attribuito a ciascun gruppo.

Qualora dall’inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo, e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione degli Organi di controllo le distinte che sono servite per la compilazione dell’inventario.

Si richiama, al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha stabilito che è legittimo l’accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39 del DPR 600/73 qualora l’inventario ometta di indicare e valorizzare le rimanenze con raggruppamento per categorie omogenee, in violazione dell’art. 15, c. 2, del DPR 600/1973.

E’ quindi necessario riportare sul libro inventari, nel rispetto del requisito dell’ analiticità, anche il dettaglio delle rimanenze finali di magazzino secondo i criteri previsti dall’art. 15/600 (Voce C1 dello Stato Patrimoniale).

Ai sensi dell’art. 2217 C.C. e dell’art. 15 del DPR 600/73, l’inventario deve essere redatto e sottoscritto dall’imprenditore, o dal legale rappresentante, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, l’inventario relativo all’anno 2017 dovrà essere redatto entro il prossimo 31 Gennaio 2019.

 

Libro giornale

Il libro giornale deve indicare, giorno per giorno, le operazioni relative all’esercizio di impresa (art. 2216 Codice Civile); come per le altre scritture cronologiche, la normativa fiscale prevede che le registrazioni debbano essere eseguite entro 60 giorni (art. 22, DPR 600/1973).

Secondo quanto previsto dal D.L. 357/1994, la tenuta di registri contabili con sistemi meccanografici è considerata regolare, in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per i quali i termini di presentazione della dichiarazione annuale non siano scaduti da oltre tre mesi, qualora:

  • in sede di verifica risultino comunque aggiornati su supporti magnetici;
  • possano essere stampati contestualmente alla richiesta degli Organi di controllo.

Pertanto, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare il libro giornale relativo all’anno 2017 dovrà essere stampato, al più tardi, entro il 31 Gennaio 2019.

Entro la stessa data devono essere stampate anche le schede di mastro (scritture ausiliarie previste dall’art. 14, c. 1, lett. c) del DPR 600/1973) ove devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire una chiara e distinta individuazione dei componenti reddituali.

 

Registro dei beni ammortizzabili

Il registro dei beni ammortizzabili (art. 16 del DPR 600/73) deve essere compilato e stampato entro il termine stabilito per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

 

Numerazione e bollatura

Il libro inventari ed il libro giornale devono essere numerati progressivamente per ciascun anno indicando, su ciascuna pagina, l’anno cui si riferisce la numerazione; l’anno da indicare è quello a cui fa riferimento la contabilità. Se i libri sono tenuti a fogli mobili, ciascuna pagina deve riportare i dati della Società o impresa.

Per la tenuta del libro inventari e del libro giornale deve essere assolta l’imposta di bollo nella misura di:

  • Euro 16,00 ogni 100 pagine per le Società di capitale
  • Euro 32,00 ogni 100 pagine per le Società di persone e gli imprenditori individuali.

 

Semplificazione per la tenuta dei registri elettronici

Secondo quanto previsto dall’art. 7, c. 4 ter  del D.L. 357/1994, per i registri contabili tenuti mediante sistemi elettronici, una volta decorsi tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, la tenuta degli stessi è considerata regolare soltanto a condizione che sia stata effettuata la relativa stampa.

L’art. 19-octies c. 6 del D.L. 148/2017 ha introdotto una deroga a tale disposizione, prevedendo che per i registri Iva vendite, i registri Iva acquisti e dal 19/12 i registri dei corrispettivi (ex art. 24, c. 1, DPR 633/72) la tenuta con sistemi elettronici dei registri IVA è considerata regolare anche qualora gli stessi non siano materializzati su supporti cartacei nei termini previsti, a condizione che, in sede di accesso, ispezione o verifica, i registri stessi risultino aggiornati sui supporti elettronici e siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza

 

Contabilità di magazzino – decorrenza dell’obbligo di tenuta delle scritture contabili

Le scritture ausiliarie di magazzino, di cui all’art. 14 c. 1, lett. d) del DPR 600/1973, devono essere tenute a partire dal secondo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente e congiuntamente:

  • l’ammontare dei ricavi di cui all’art. 85 TUIR è superiore ad Euro 5.164.568,99;
  • l’ammontare delle rimanenze di cui agli att. 92 e 93 TUIR è superiore ad Euro 1.032.913,80.

L’obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per seconda volta consecutiva l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite.

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

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