1 Luglio 2019 – Modifica ai termini di emissione delle fatture

L’art. 21 c. 4, primo periodo del DPR 633/72 prevede che, a decorrere dall’1.7.2019, le fatture possano essere emesse entro 12 giorni (termine così innalzato, rispetto ai precedenti 10 giorni, dal D.L. 34/2019) dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/1972 (Cfr Circolare Studio n. 796).

La nuova disposizione prevede che, tra le indicazioni che devono essere riportate nel documento, sia necessario specificare anche la data di effettuazione dell’operazione, se diversa da quella di emissione. Sul punto l’Agenzia delle Entrate con la circolare 14/2019 ha sottolineato come il Sistema di Interscambio attesti “inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria)” la data e l’orario di avvenuta trasmissione di una fattura elettronica. È, pertanto, possibile ammettere che, nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file della fattura elettronica, debba essere riportata la data di effettuazione dell’operazione.

Ipotizzando, ad esempio, che il 28.9.2019 sia posta in essere una cessione di beni, la relativa fattura potrà essere generata e trasmessa entro i successivi 12 giorni (ad es. l’8.10.2019) e nel campo “Data” sarà comunque valorizzata la data di effettuazione (28.9.2019).

Si ricorda  che il differimento del termine di emissione non muta il momento di esigibilità dell’imposta, né i termini per la conseguente liquidazione. Nell’esempio sopra riportato, la fattura concorrerà alla  liquidazione dell’IVA del mese di settembre (per i contribuenti che procedono su base mensile).

Tali considerazioni non si applicano alle fatture cartacee (o a quelle elettroniche che non sono inviate mediante SdI), che dovranno contenere entrambe le date.

Pur non essendo state apportate modifiche ai termini di emissione delle c.d. “fatture differite”, previste dall’art. 21 co. 4 del DPR 633/72, laddove la norma richieda che venga specificato un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione (come ad esempio nel caso in cui la consegna o spedizione dei beni risulti da documento di trasporto), l’Agenzia delle Entrate afferma come sia possibile indicare una sola data, ovvero, per le fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio, “quella dell’ultima operazione”.

A titolo esemplificativo, in presenza di tre cessioni, effettuate nei confronti del medesimo soggetto in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegne al cessionario accompagnate da DDT, il cedente potrà generare e inviare la fattura elettronica differita tra il 1° e il 15 ottobre 2019, indicando nel campo “Data” del file il 28 settembre, giorno dell’ultima operazione.

Lo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Ultime Circolari

Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022

Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.

Circolare n. 886 – Gestione separata INPS

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.

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