Dpcm 10 Aprile 2020 – Ulteriori disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza da Covid-19
Proroga sospensione attività produttive e commerciali
Ampliamento attività ritenute essenziali
Il DPCM 10 aprile 2020, con riferimento alle attività produttive e commerciali, proroga al 3 maggio 2020 le misure restrittive sin qui adottate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, ed amplia dal 14 aprile 2020 la lista di attività ritenute essenziali.
Il DPCM 10 aprile 2020, con efficacia dal 14 aprile 2020, oltre a raccogliere e riordinare le misura fin qui adottate, prevede ulteriori disposizioni.
Tra le varie misure previste, il decreto stabilisce che:
Restano sospese fino al 3 maggio 2020 tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 del decreto.
Le attività produttive sospese possono:
- proseguire l’attività se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- consentire, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione;
- consentire, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Rispetto alle disposizioni vigenti, con effetto dal 14 aprile 2020, è ampliato l’elenco delle attività ritenute essenziali.
Sono stati inseriti i codici ATECO:
- 2 Silvicoltura ed utilizzo aree forestali;
- 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio;
- 73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili;
- 1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche;
- 2– Fabbricazione di computer e unità periferiche;
- 49.1– Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali;
- 3– Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione;
- 99– Organizzazioni e organismi extraterritoriali.
Restano consentite:
- le attività individuate nell’allegato 3 del decreto, cui si rinvia Link attività essenziali;
- altre attività specifiche per tipologia e settori (art. 2 commi 4, 5 e 6 del decreto);
- previa comunicazione al Prefetto, le attività che seppur non in elenco sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3 (nella comunicazione sono indicate specificamente le imprese/amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite).
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Per il contenuto integrale delle disposizioni si rinvia al testo del decreto Link Dpcm 10 aprile 2020
Lo Studio è a disposizioni per la redazione delle comunicazioni alle Prefetture e per ogni altra dichiarazione utile per consentire lo svolgimento delle attività produttive.
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