Circolare n. 854

Obbligo di comunicazione del domicilio digitale di imprese e professionisti

INPS – Transizione da PIN a SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

L’art. 37 del D.L 16.7.2020 n. 76, c.d. decreto “Semplificazioni”, come modificato in sede di conversione nella L. 11.9.2020 n. 120, ha introdotto sanzioni per le imprese e i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale rispettivamente al Registro delle imprese e agli Ordini o Collegi di appartenenza, con l’obiettivo, tra gli altri, di favorire la semplificazione e una maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni.
Dall’ 1.10.2020, con l’obiettivo di semplificare i rapporti con la Pubblica Amministrazione, l’INPS non rilascerà più il PIN che sarà sostituito dal “Sistema Pubblico di Identità Digitale” (SPID).Con l’obiettivo di favorire la patrimonializzazione delle società, il D.L. 104 del 14 agosto 2020 c.d. “Decreto Agosto” introduce una nuova disciplina per la rivalutazione dei beni d’impresa.

Premessa

L’art. 37 del D.L. 76/2020 convertito ha disposto:

  • l’obbligo per le imprese, in forma societaria e individuale, che non vi hanno già provveduto, di comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese entro l’10.2020;
  • l’obbligo per i professionisti, che non vi hanno già provveduto, di comunicare il proprio domici­lio digitale all’Albo o elenco di appartenenza, al più tardi decorsi 30 giorni dalla diffida ad adem­piere inviata dall’Ordine o Collegio di appartenenza.

Domicilio digitale

Con l’art. 37 del D.L. 76/2020  vengono sostituiti  i riferimenti all’ “indirizzo di posta elettronica certificata” con quelli al “domicilio digitale”.

Il domicilio digitale è (art. 1 c. 1 lett. n-ter del DLgs. 82/2005 – Codice dell’amministrazione digitale):

  • un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata;
  • o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERCQ), come definito dal Rego­la­mento del Parlamento europeo e del Consiglio UE 23.7.2014 n. 910 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (Regolamento eIDAS), valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

L’indirizzo PEC costituisce solo una delle modalità attraverso cui attivare un domicilio digitale. Peraltro, in attesa delle norme tecniche di attuazione dei servizi elettronici di recapito certificato qualificato, attualmente la PEC risulta l’unico strumento attraverso cui attivare un domicilio digitale.


Obbligo di comunicazione per le imprese

L’art. 37 del D.L. 76/2020  ha disposto l’obbligo, per le imprese che non hanno già provveduto, di comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese entro l’1.10.2020.

Soggetti tenuti alla comunicazione

Devono comunicare il proprio domicilio digitale, se non hanno già provveduto:

  • le imprese già costituite in forma societaria;
  • le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale;
  • le imprese individuali e in forma societaria di nuova costituzione.

Le sanzioni previste in caso di inadempimento

  • Imprese già costituite

Le imprese costituite in forma societaria che non indicano il proprio domicilio digitale entro l’1.10.2020:

  • sono sottoposte alla sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. (da 103,00 a 1.032,00 euro), in misura raddoppiata (quindi da 206,00 a 2.064,00 euro);
  • si vedranno assegnato d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale da parte del Registro delle imprese, per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell’imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio di cui all’art. 8 c. 6 della L. 580/1993.

Le imprese individuali che non indicano il proprio domicilio digitale entro l’1.10.2020:

  • previa diffida ad adempiere entro 30 giorni, sono sottoposte alla sanzione prevista dall’art. 2194 c.c. (da 10,00 a 516,00 euro), in misura triplicata (quindi da 30,00 a 1.548,00 euro);
  • si vedranno assegnato d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale da parte del Registro delle imprese, presso il cassetto digitale dell’imprenditore disponibile per ogni impresa all’indirizzo https://impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio di cui all’art. 8 c. 6 della L. 580/93.

Sia con riferimento alle società che alle imprese individuali, se il Conservatore dell’ufficio del Registro delle imprese rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni.

Decorsi 30 giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte del soggetto interessato, il Conservatore procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal Registro delle im­prese ed avvia contestualmente la procedura sanzionatoria e l’assegnazione d’ufficio del domicilio digitale.

  • Imprese di nuova costituzione

L’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria o da un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio domicilio di­gitale, in luogo dell’irrogazione delle sanzioni previste dagli artt. 2630 e 2194 c.c., sospende la domanda, in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale.


Obbligo di comunicazione per i professionisti

Ai sensi dell’art. 16 c. 7-bis del D.L. 185/2008, modificato dall’art. 37 del D.L. 76/2020, ai professionisti, iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale, il Collegio o Ordine di appartenenza invia una diffida ad adempiere entro 30 giorni; in caso di mancata ottemperanza alla diffida, commina la sanzione della sospensione dall’Albo o elenco fino a quando non sarà comunicato il domicilio. La disposizione non prevede un termine entro cui effettuare la comunicazione; detto termine dipende, sostanzialmente, dal momento in cui il singolo Ordine o Collegio invierà la diffida ad adempiere. Da lì decorrono i 30 giorni, trascorsi i quali è comminata la sospensione dall’Albo o elenco.


INPS – Passaggio dal PIN INPS allo SPID

L’INPS ha comunicato che a partire dall’1.10.2020 non verrà più rilasciato il PIN come credenziale di accesso ai servizi dell’Istituto. Il PIN sarà sostituito dallo SPID, ovvero il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette di accedere ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione. Per gli attuali possessori di PIN il passaggio allo SPID avverrà gradualmente secondo le istruzioni fornite con la circolare INPS 17 luglio 2020, n. 87, che prevede una fase transitoria che si concluderà con la definitiva cessazione della validità dei PIN rilasciati dall’Istituto. Il PIN dispositivo sarà mantenuto per gli utenti che non possono avere accesso alle credenziali SPID, come i minori di diciotto anni, le persone che non hanno documenti di identità italiana o le persone soggette a tutela, curatela o amministrazione di sostegno, e per i soli servizi loro dedicati.

In considerazione della progressiva convergenza verso le credenziali SPID dei diversi Uffici, si suggerisce ai Sigg.ri Clienti, che non lo abbiano ancora fatto, di procedere alla relativa attivazione.

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Ultime Circolari

Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022

Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.

Circolare n. 886 – Gestione separata INPS

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.

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