Il nuovo bilancio di esercizio

Novità introdotte dal D.Lgs. n. 139 del 18.8.2015, che recepisce la Direttiva 2013/34/UE, ha introdotto novità di rilievo in materia di bilancio d’esercizio.

Decorrenza

Le nuove norme entrano in vigore il 01.01.2016 e pertanto si applica:

· ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dall’01.01.2016;

· al bilancio al 31.12.2016 (società con esercizio coincidente con l’anno solare).


Perché occuparsene ora:

È importante affrontare fin da ora le nuove disposizioni:

a) per valutarne l’impatto sul patrimonio netto

‐ le novità relative alla contabilizzazione delle azioni proprie, alla eliminazione delle immobilizzazioni costituite dalle spese di ricerca e pubblicità, alla valutazione dei derivati ed all’applicazione dei nuovo criterio del costo ammortizzato (in special modo la sua applicazione retroattiva) avranno l’effetto di aumentare o diminuire il patrimonio netto;

b) per raccogliere i dati necessari

‐ per poter operare la comparazione del bilancio 2016, con il bilancio dell’esercizio precedente opportunamente “riclassificato”;

‐ per la redazione del rendiconto finanziario 2016 e dell’esercizio precedente, ove obbligatorio;

‐ per disporre dei documenti e informazioni necessari per l’applicazione dei nuovi criteri;

c) per valutare le ulteriori implicazioni che le novità determineranno:

‐ sulla previsione delle performance future quali indici, covenant, ecc;

‐ sui sistemi e sui processi aziendali nonché sull’organizzazione che potrà comportare:

  • adozione nuovo piano dei conti,
  • complessità di calcolo tali da richiedere competenze specifiche,
  • valutazioni maggiormente ponderate nella sottoscrizione di strumenti derivati,
  • diversa impostazione dei rapporti/contratti relativi a crediti / debiti prevedendo tassi allineati a quelli di mercato;

d) per far assumere dagli organi societari delibere tempestive.


Le maggiori novità in sintesi

  • Ambito di applicazione del D. Lgs 139/2015

‐      Si applica alle società di capitali ed agli altri soggetti che applicano le medesime disposizioni (società di persone 2217 c..2 c.c.)

‐      Non si applica alle società IAS – IFRS adopter

  • Il nuovo bilancio d’esercizio

‐      Ai sensi dell’art. 2423 c.c. ora il bilancio di esercizio è costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa.

‐      Tipologie di bilancio d’esercizio:

Oltre al Bilancio ordinario e al Bilancio abbreviato è stato introdotto il Bilancio semplificato – delle micro imprese

Tipologie bilancio di esercizio

(1) Purché in calce allo stato patrimoniale sia indicato quanto richiesto dai numeri 9 e 16 art. 2427 c.c. ‐ Nota integrativa
(2) Purchè in calce allo stato patrimoniale sia indicato quanto richiesto dai numeri 3 e 4 art. 2428 c.c. ‐ Relazione sulla gestione
(3) Purchè in nota integrativa siano fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 art. 2428 c.c. ‐ Relazione sulla gestione

  • Modifiche agli schemi di bilancio ordinario: (2424 c.c. , 2424 bis c.c. 2425 c.c. ):

‐      sono stati eliminati dallo stato patrimoniale i conti d’ordine (le informazioni saranno fornite solo in Nota integrativa);

‐      sono stati eliminati aggi e disaggi prima collocati tra i ratei ed i risconti;

‐      sono stati eliminati gli oneri e proventi straordinari, prima collocati in E 20 e E21;

‐      sono state eliminate dalle immobilizzazioni immateriali le spese di ricerca e di pubblicità;

‐      sono state introdotte poste di dettaglio per i rapporti con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti (c.d. imprese sorelle o consorelle);

‐      sono rilevati in bilancio gli strumenti finanziari derivati e le operazioni di copertura;

‐      Bilancio delle S.r.l.: sono stati eliminati i richiami a singoli articoli previsti per le S.p.A, sostituiti dal richiamo integrale alle norme del bilancio delle società per azioni.

  • Azioni proprie: non sono più contabilizzate all’attivo ma in apposita riserva (negativa) a riduzione del Patrimonio netto.
  • Modifiche ai principi di redazione

‐      è stato accentuato il principio di rilevanza: non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.

‐      in merito al principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma, è stato eliminato il richiamo alla “funzione economica dell’attivo e del passivo” ed introdotto il principio della sostanza dell’operazione o del contratto.

  • Modifiche ai criteri di valutazione

‐      Avviamento (art. 2426 c.c. comma 1 n. 6 e 3): si è intervenuti sui criteri di ammortamento e di ripristino di valore. Per le modifiche è prevista disciplina transitoria.

‐      Costi d’impianto e ampliamento e costi di sviluppo (art. 2426 c.c. comma 1 n. 5: viene sostituito integralmente). Sono stati eliminati i costi di ricerca e di pubblicità dalle tipologie di oneri pluriennali capitalizzabili: d’ora in poi dunque andranno imputati a costo nell’esercizio di sostenimento; resta solo la possibilità di capitalizzare le spese di sviluppo. Manca la previsione di una disciplina transitoria circa l’eliminazione dei costi residui di ricerca e pubblicità.

‐      Partecipazione in imprese controllate e collegate iscritte con il metodo del Patrimonio netto (art. 2426 c.c comma 1 n. 4): sono state introdotto alcune precisazioni.

‐      Attrezzature e materie prime e sussidiarie e di consumo – iscrizione a valore costante (art. 2426 c.c. comma 1 n. 12): abrogato in forza del principio generale di rilevanza;

‐      Operazioni in valuta (art. 2426 c.c. comma 1 n. 8-bis): l’articolo è stato riformulato per precisare che solo le attività e passivitàMONETARIE in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio vigente alla data di riferimento del bilancio; mentre le poste NON MONETARIE devono essere iscritte al tasso di cambio vigente alla data di acquisto.

‐      Titoli immobilizzati, crediti e debiti – rilevazione al “costo ammortizzato” (art. 2426 cc. comma 1 nn. 1 e 8): le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile. Anche i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale (attualizzazione) e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo. E’ una delle maggiori novità; è prevista una disciplina transitoria.

  • Criterio del costo ammortizzato: il costo ammortizzato di un’attività/passività finanziaria è il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l’attività/passività al netto dei rimborsi di capitale, aumentato/diminuito dell’ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.

‐      Strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura anche inseriti in strumenti complessi – valutazione al fair value (2426 c.c. comma 1 n. 11-bis c.c.): si tratta della maggiore novità, gli strumenti derivati trovano una loro rappresentazione contabile, non una loro semplice illustrazione in nota integrativa. La rappresentazione è differenziata a seconda che si tratti di uno strumento di copertura e speculativo.

  • Novità nel Bilancio abbreviato – 2435-bis c.c

‐      Nuovi Schemi di Bilancio: lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico prevedono nuovi schemi che tengono conto delle precisazioni già fornite per i bilanci ordinari quando compatibili; inoltre è stata eliminata l’indicazione separata dei fondi di ammortamento sulle immobilizzazioni.

‐      Non è richiesto il Rendiconto finanziario.

‐      Nota integrativa: il nuovo art. 2435 bis del c.c., ora declinato in positivo, ha previsto alcune ulteriori semplificazioni circa la ripartizione geografica, ripartizione per categoria, luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.

‐      Relazione sulla Gestione: come in passato, non è richiesta se in Nota Integrativa sono indicate le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 ) dell’art. 2428 c.c.

‐      Esonero dall’applicazione del criterio di valutazione del “costo ammortizzato”: le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dal nuovo articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

‐       Valutazione degli strumenti finanziari derivati e operazioni di copertura: non sono previste deroghe per le imprese che redigono i bilanci in forma abbreviata.

  • Bilancio semplificato “MICRO IMPRESE” – 2435-ter c.c.

‐      Schemi di Bilancio e criteri di valutazione: il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale in forma abbreviata e dal Conto Economico in forma abbreviata, con le novità di cui si è già detto.

‐      Criteri di valutazione: sono determinati secondo quanto disposto dall’art. 2435-bis già previsti per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.

‐      Non è richiesto il Rendiconto finanziario.

‐      Nota integrativa: non sussiste l’obbligo di redazione, se in calce allo Stato Patrimoniale è indicato quanto richiesto dai punti 9) e 16) dell’art. 2427 del c.c., vale a dire: l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, l’ammontare dei compensi delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci.

‐      Relazione sulla Gestione: non sussiste l’obbligo di presentazione, se in calce allo Stato Patrimoniale sono indicate le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 ) dell’art. 2428 c.c.

‐      Esonero dall’applicazione del criterio di valutazione del “costo ammortizzato”.

‐      Non sono applicabili:

  • la possibilità di derogare alla disposizione sul bilancio, se l’applicazione delle stesse risulta in contrasto con la rappresentazione veritiera e corretta (2423 c. 5 c.c.);
  • la valutazione al “fair value” degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura (11-bis 2426 c.c.).
  • Norme transitorie e deroghe

‐      La norma ha previsto una disciplina transitoria per le operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio alla data della sua entrata in vigore – in due sole fattispecie, in relazione alle quali dunque è concessa la facoltà di non applicazione delle modifiche introdotte dal 01.01.2016:

‐      criteri di ammortamento dell’avviamento (2426 c.1 n.6 c.c.);

‐      criterio del costo ammortizzato ai fini della valutazione dei titoli, dei crediti e dei debiti (2426 c. 1 nn 1 e 8 c.c).

‐      Nessuna deroga è prevista ai criteri di valutazione di cui all’art. 2426 c.c. relativi:

‐      ai costi di ricerca e di pubblicità già contabilizzati;

‐      ai criteri di ammortamento applicabili alle spese di sviluppo;

‐      alle variazioni che hanno interessato le modifiche minori agli altri criteri di valutazione;

‐      Nessuna deroga è prevista per la contabilizzazione al fair value dei derivati.

  • Profili fiscali

‐      A tutt’oggi non si conosce quale sarà il trattamento fiscale da riservare all’impatto prodotto dall’introduzione del D.Lgs 139/2015 sui bilanci. Si segnalano dunque alcune delle problematiche che dovranno essere affrontate:

‐      determinazione della base imponibile Irap (D.Lgs 446/97) per effetto del principio di derivazione delle poste di bilancio a seguito abrogazione parte E del C.E.;

‐      impatto delle valutazioni degli strumenti finanziari derivati (112 TUIR);

‐      trattamento fiscale da riservare alle componenti di reddito emerse dall’applicazione dei nuovi criteri di valutazione;

‐      rischio di ritorno di doppio binario, civile–fiscale, in assenza modifiche a Ires ed Irap.

Sono disponibili in allegato le slides sull’argomento, illustrate nel corso di un convegno tenuto lo scorso 4 aprile 2016, presso Confindustria Modena, dalla D.ssa Iva Manfredini, socia dello Studio Penta

Lo Studio è a disposizione dei Sigg. Clienti per incontri individuali per l’illustrazione puntuale delle nuove disposizioni, per l’esame della loro concreta applicazione sul bilancio e per ogni chiarimento ulteriore.

News & Approfondimenti

Circolare n. 921 – Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione – Modalità e termini per l’invio della Comunicazione

Il D.L. 73/2021 c.d. “Decreto Sostegni-bis” ha istituito un nuovo credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. L’agenzia delle Entrate ha successivamente definito con apposito provvedimento, i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito di imposta nonché i termini per l’invio della Comunicazione.

Nuove Circolari

Circolare n. 881- Legge di Bilancio 2021- Disposizioni fiscali diverse

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