Circolare n. 15/2024

Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche – Modello 730/2024 e Modello Redditi persone fisiche 2024

Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 15 ottobre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2023 (Modello Redditi 2024).

I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).

In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 20 Maggio necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. I Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Modello 730/2024

Il Modello 730 presenta il vantaggio per i lavoratori dipendenti, pensionati e collaboratori coordinati e continuativi, che risultino a credito d’imposta, di ottenere direttamente i rimborsi con la retribuzione (a partire dal mese di luglio) o con la pensione (a partire dal mese di agosto o di settembre). Il Modello 730 può essere utilizzato anche dagli eredi del contribuente deceduto, sempreché questi avesse i requisiti per presentare il Modello.


Modello 730/2024 per dipendenti senza sostituto

Da quest’anno i contribuenti possono presentare il Mod. 730 senza sostituito indipendentemente dall’avere o meno, nel corso del 2024, un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio.

In tal caso il modello 730 va presentato ad un CAF o ad un professionista abilitato o, se precompilato, anche all’Agenzia delle Entrate. Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene effettuato dall’Agenzia delle Entrate, se invece emerge un debito, il pagamento viene effettuato dal Contribuente tramite il modello F24.

 

Modello 730/2024 – novità per gli investimenti e le attività estere

Da quest’anno possono utilizzare il modello 730 anche coloro che adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e/o che sono tenuti al pagamento delle relative imposte (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività), compilando il nuovo quadro W.


Non possono utilizzare il Mod. 730/2024, ma devono presentare il Modello Redditi Persone Fisiche 2024, i contribuenti che nel 2023 hanno percepito:

    • redditi di impresa, anche in forma di partecipazione;
    • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
    • redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’art. 50 del TUIR (soci delle cooperative artigiane);
    • alcuni redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
    • plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non e derivanti da cessioni di partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori con regime fiscale privilegiato i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
    • redditi derivanti da “trust” in qualità di beneficiario;
    • redditi derivanti da produzione di “agroenergie” che non si considerano produttive di reddito agrario;

    Ovvero i contribuenti che:

    • nel 2023 e/o nel 2024 non sono residenti in Italia;
    • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP o dei sostituti di imposta Mod. 770;
    • nel 2023 hanno percepito redditi di pensione (ex art. 49 c.2 lett. a) del TUIR)) erogati da soggetti esteri e che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia;
    • utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi di quelli al rigo G4;
    • devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato;
    • destinano alla locazione breve più di 4 appartamenti.

    Inoltre, alcuni redditi di capitale e finanziari non possono essere inseriti nel Mod. 730 e devono pertanto essere dichiarati utilizzando anche il modello Redditi 2024, e più precisamente:

    • Il quadro RM del Mod. Redditi Persone Fisiche 2024 da parte delle persone fisiche che nel 2023 hanno percepito:
    • interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 239/1996;
    • indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;
    • proventi derivanti da depositi in garanzia per i quali è dovuta l’imposta sostitutiva del 20%;
    • redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%;

    I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del mod. Redditi Persone fisiche 2024, non possono però usufruire dell’opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro.

    I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del mod. Redditi Persone Fisiche 2024.

    • Il quadro RT del mod. REDDITI Persone fisiche 2024, da parte delle persone fisiche che nel 2023:
    • hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito;
    • hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi;

    Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi:

    • alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nell’anno 2023 (art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni;
    • al valore normale delle cripto attività.

    I quadri RM e RT devono essere presentati, insieme al frontespizio del mod. Redditi Persone fisiche 2024, nei modi e nei termini previsti per la presentazione di tale modello. Rimane in ogni caso possibile, in alternativa alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità appena descritte, utilizzare integralmente il Mod. REDDITI Persone fisiche 2024.

    Modello 730/2024 e imposte da compensare

    I contribuenti che presentano il Mod. 730, compilando il Quadro I possono richiedere di utilizzare l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione in compensazione per pagare le imposte non comprese nel modello 730 che possono essere versate con il Mod. F24, compresa l’IMU.

    Per utilizzare in compensazione il credito che risulta dal 730, il contribuente deve compilare e presentare il Mod. di pagamento F24 esclusivamente in modalità telematica. Inoltre, per poter utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000 euro è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità.

    Certificazione Unica- Soggetti titolari di pensione

    L’INPS non invia più a mezzo posta la Certificazione Unica, che viene resa disponibile con modalità telematica accedendo al sito internet dell’Istituto.

    In alternativa è anche possibile ottenere il rilascio della Certificazione Unica:

    • recandosi presso gli sportelli dell’Istituto;
    • tramite invio sul proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
    • rivolgendosi ad un CAF ovvero ai soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, tra i quali i Dottori Commercialisti, a cui conferire specifico mandato.

    Lo Studio, in quanto soggetto abilitato, è a disposizione dei Sigg. Clienti interessati, per il rilascio della Certificazione Unica relativa all’anno 2023.

    Predisposizione dei Modelli di dichiarazione dei Redditi per l’anno 2023

    I Sigg. Clienti che desiderano essere assistiti nella predisposizione del Modello 730/2024 ovvero del Modello Redditi 2024 per l’anno 2023, sono invitati a fornire allo Studio tutti i dati e i documenti di cui se ne riporta in allegato un’elencazione di massima, entro il giorno 20 Maggio 2024.

    A tal fine, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via e mail o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

    Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.

Ultime Circolari

Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022

Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.

Circolare n. 886 – Gestione separata INPS

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.

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