D.L. 19 Maggio 2020 n. 34 c.d. “Decreto Rilancio”

Proroga dei termini di sospensione dei versamenti

 

Gli artt. 126 e 127 del D.L. 19 Maggio 2020 n. 34 c.d. “Decreto Rilancio” prevedono un ulteriore slittamento al prossimo 16 settembre 2020 dei termini di versamento già previsti dagli artt. 61 e 62 del Decreto “Cura Italia” (cfr. da ultima comunicazione Studio del 7 Maggio 2020) e dall’art. 18 del Decreto “Liquidità” (cfr. comunicazione Studio del 9 Aprile 2020).

Proroga al 16 Settembre 2020 dei versamenti sospesi dagli artt. 61 e 62 del Decreto “Cura Italia”

Attività di impresa, arti o professioni

I soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019 per i soggetti solari) che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti relativi a ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 600/1973, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale (operate in qualità di sostituto d’imposta), IVA, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, devono effettuare i versamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 Settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 Settembre 2020 (in precedenza la scadenza era fissata al  31 Maggio 2020).

Specifiche categorie

I soggetti appartenenti a specifiche categorie settoriali senza alcun limite reddituale (link a elenco soggetti appartenenti a specifiche categorie) che hanno beneficiato della sospensione del versamento del’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 e dei versamenti scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020 relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi INAIL, devono effettuare i versamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 Settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 Settembre 2020 (in precedenza la scadenza era fissata al  31 Maggio 2020).


 

Proroga al 16 Settembre 2020 dei versamenti sospesi dall’art. 18 del Decreto “Liquidità”

I soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019  (soggetti solari) che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (o del 50% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi dell’anno 2019, e per i quali era stata prevista la sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020 dei termini di versamento relativi alle ritenute alla fonte sui rediti di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 ed alle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali (operate in qualità di sostituto di imposta), contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, IVA, devono effettuare i versamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 Settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 Settembre 2020 (e non più il 30 Giugno 2020).


 

Sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e di impresa

Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori  a 400.000,00 Euro nell’anno 2019 (per i soggetti solari), i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto (di cui agli artt. 25 e 25 bis DPR 633/1973) da parte del sostituto d’imposta,  a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato (cfr. comunicazione Studio del 9 Aprile 2020).

Tali ritenute dovranno poi essere versate per l’intero ammontare in un’unica soluzione entro il 16 Settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili, con il versamento della prima rata  entro il 16 Settembre 2020,  senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Ultime Circolari

Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022

Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.

Circolare n. 886 – Gestione separata INPS

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.

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